Corriere del Veneto (Treviso e Belluno)
SENTENZA SUI VALORI CHI DECIDE QUALI?
Una sentenza della Cassazione ha vietato l’utilizzo del Kirpan, un pugnale portato alla cintura dai sikh come simbolo di lotta contro l’ingiustizia. Il Kirpan è considerato dai sikh un simbolo e un obbligo religioso, parte delle 5 K della religione sikh: le altre sono Kesh, i capelli lunghi raccolti in un turbante portato obbligatoriamente dagli uomini, Kangha, il pettine di legno per raccogliere i capelli in modo ordinato, a differenza della crescita libera e disordinata degli asceti induisti, Kara, un braccialetto di ferro che rappresenta il controllo morale nelle azioni e il ricordo costante di Dio, e Kacha, delle sottovesti di tipo allungato simbolo di autocontrollo e di castità. La sentenza è corretta nel merito, in quanto attesta che, poiché il pugnale ha una lama di 18 centimetri, anche se portato come simbolo, che in tutta Europa non ha praticamente mai dato luogo a incidenti, si configura di fatto come un’arma, e come tale non può essere portata liberamente. Del resto anche la maggior parte dei sikh si è adattata alla legislazione occidentale, portando un Kirpan di plastica o di gomma, e quindi innocuo. Quello che sorprende, nella sentenza, sono le motivazioni. Se i giudici si fossero limitati a fare riferimento alla norma, non ci sarebbe nulla da eccepire. Quello che fa discutere, invece (nelle motivazioni, appunto, e non nel merito), è il riferimento a presunti valori ai quali gli immigrati dovrebbero adeguarsi, abbandonando i propri. E qui il problema si pone. Per i paesi d’origine, nei quali c’è chi si riferisce a quei presunti valori e chi no. E qui: quali sono questi valori? dov’è consultabile l’elenco? sono immodificabili? L’obiezione è tutt’altro che peregrina, e non riguarda solo gli immigrati: un cattolico del family day ha probabilmente valori di riferimento diversi da chi pratica scambi di coppia o sesso estremo, ma gli uni e gli altri possono essere giudicati solo per quanto riguarda il loro rispetto delle leggi; lo stesso dicasi di un neonazista e di un testimone di Geova, di un generale e di un obiettore di coscienza, di un animalista vegano militante e di un feroce carnivoro. Il riferimento ai valori della società ospitante (italiani? europei? occidentali? Dell’occidente, per rimanere su questioni sensibili, fanno parte gli Stati Uniti favorevoli alla pena di morte e l’Europa contraria) appare dunque una scivolata, molto indulgente rispetto ad alcuni dibattiti odierni, ma, è il minimo che si possa dire, fuori luogo. E infatti è servito a rinfocolare la polemica politica sul tema anziché capire nel merito la sentenza.
Anche la cronaca locale comincia a offrire di questi esempi: a Costagrande, nel veronese un richiedente asilo del Gambia, giustissimamente arrestato per furto, verrà verosimilmente espulso, insieme al rigetto della sua istanza di asilo. Non c’è bisogno che il giudice faccia riferimento al “Paese che lo ospita e lo mantiene”: è sufficiente che abbia rubato per motivarne l’arresto. Come accade anche per un ladro italiano (che, pure in questo caso, può essere, oltre che ospitato, anche mantenuto dallo stato, senza che ciò costituisca né una motivazione né un’aggravante).
Non c’entra niente il venire da altri contesti, non occidentali. Se si vìola la norma, la sanzione è corretta: italiani o stranieri, sikh, atei o cattolici.
Si pensi al diritto di poter indossare un foulard per le fotografie sulla carta d’identità: in Francia è vietato per tutte, quindi anche per le suore, e di conseguenza anche per le donne musulmane. In altri paesi, tra cui l’Italia, è consentito alle suore, e quindi anche alle donne musulmane che ne fanno richiesta. In entrambi i casi, al di là della scelta specifica, il riferimento, corretto, è al rispetto della norma e alla sua universalità, e quindi alla parità di trattamento: anche se suore e donne musulmane lo portano in riferimento a valori diversi (quali sarebbero, del resto, i valori italiani in questo caso? Specie se tanto la suora che la musulmana in questione è italiana: le prime a usufruire della norma sono state infatti delle convertite). E così deve essere: bisogna continuare a difendere un’idea universalistica dei diritti, perché su questo è nato l’occidente e in base a questo può vantare, eventualmente, una propria superiorità giuridica.