Corriere del Veneto (Treviso e Belluno)

La Cassazione inchioda a Vicenza l’inchiesta Bpvi e «ribalta» Veneto Banca

La Cassazione inchioda a Vicenza il processo Bpvi ma fissa regole opposte a quelle seguite per Veneto Banca. Si profila uno scontro di competenza tra i tribunali di Roma e Treviso

- Priante

VICENZA Le inchieste sull’ostacolo alla Vigilanza commesso dalle banche spettano alle procure delle città in cui l’ente controllor­e «ha ricevuto le false informazio­ni». Lo stabilisce la Cassazione chiamata a esprimersi su un troncone dell’inchiesta Bpvi, applicando un principio opposto a quello usato dal gup di Roma per spedire a Treviso l’indagine su Veneto Banca.

VICENZA Una sentenza su PopVicenza, potrebbe riaprire i giochi per l’assegnazio­ne dell’inchiesta Veneto Banca.

La vicenda - piuttosto tecnica ma di fondamenta­le importanza per le sorti dei processi sulle Popolari - è quella che nel 2017 aveva rischiato di spaccare in due l’indagine Bpvi, quando il gip di Vicenza dichiarò la competenza del tribunale di Milano per uno degli episodi che coinvolgon­o l’ex Dg Samuele Sorato e il suo vice Emanuele Giustini. L’accusa è di aver ostacolato il lavoro della Vigilanza, attraverso false comunicazi­oni relative al patrimonio della banca e spedite alla Consob, che ha sede a Milano. I giudici meneghini avevano quindi portato la questione in Cassazione, che a novembre aveva annullato la decisione di gip stabilendo che la competenza era esclusivam­ente di Vicenza.

Ieri sono uscite le motivazion­i di quella sentenza, e leggendole viene da chiedersi cosa sarebbe accaduto all’inchiesta sul crac di Veneto Banca se solo fossero state pubblicate con qualche settimana di anticipo.

Il gup della capitale, infatti, si è sbarazzato del processo sostenendo che toccava a Treviso indagare. Il motivo? La giurisdizi­one è del tribunale del territorio in cui avviene l’azione illecita. E nel caso di Veneto Banca (anche qui l’accusa è di ostacolo alla Vigilanza, ma commessa ai danni di Banca d’Italia) il reato «si consuma nel momento e nel luogo in cui la comunicazi­one contenente fatti non rispondent­i al vero è definitiva­mente uscita dalla sfera del soggetto agente», dice il gup. In altre parole, quando il funzionari­o della Direzione Bilancio di Veneto Banca premeva il tasto «invio» della tastiera del suo computer, per spedire agli ispettori di Bankitalia (che ha sede a Roma) le false comunicazi­oni sullo stato dei conti. Il gup definisce «irrilevant­e» il luogo di ricezione di quelle e-mail: conta soltanto da dove sono partite, cioè il quartier generale di Montebellu­na. Quindi l’intera inchiesta spetta a Treviso, e pazienza se i tempi di allungano e buona parte dei reati finiranno in prescrizio­ne.

Quando il giudice capitolino ha scritto la sentenza, esistevano pochi precedenti. Ieri, però, è arrivata la decisione della Cassazione che «inchioda» a Vicenza la competenza dell’indagine per l’ostacolo alla Consob. Ebbene, la Suprema Corte fissa delle regole che paiono esattament­e l’opposto di quelle seguite dal gup di Roma. «Non può ragionevol­mente dubitarsi scrivono gli ermellini - che il luogo di consumazio­ne del reato debba identifica­rsi in quello in cui vengono assunte le determinaz­ioni degli organi dell’ente di vigilanza (...) deve ritenersi che il reato si sia perfeziona­to nel momento e nel luogo (...) in cui l’ente aveva ricevuto le false informazio­ni». Dunque, per la Cassazione non conta da dove sono spedite le comunicazi­oni, ma la competenza ricade sul territorio in cui vengono ricevute dagli ispettori. Milano, nel caso di Consob. Roma, invece, per Bankitalia.

Detto questo, i giudici di Cassazione proseguono nel ragionamen­to spiegando come, per Bpvi «la commission­e del reato di ostacolo alla Consob abbia avuto luogo anche per consentire all’istituto bancario di impedire la scoperta dei reati precedente­mente commessi». E trattandos­i quindi di episodi «in connession­e» l’uno con l’altro, la competenza si stabilisce in base al luogo in cui si è consumato il primo ostacolo alla Vigilanza. Nel caso specifico nel 2012, quando gli 007 di Bankitalia iniziarono la loro ispezione nel quartier generale della Popolare. A Vicenza, quindi.

Resta il principio generale, che sembra andare in direzione diversa rispetto a quanto deciso per Veneto Banca. La sentenza di ieri, potrebbe quindi diventare l’arma decisiva se, come è probabile, il tribunale di Treviso dovesse opporsi al trasferime­nto dell’inchiesta rimettendo la questione della competenza proprio nelle mani della Cassazione.

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La decisione La sentenza su PopVicenza pubblicata ieri dalla Cassazione

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