Corriere del Veneto (Venezia e Mestre)
GIUSTIZIA, LE LEGGI E LE GAMBE
La cronaca di questi giorni si è occupata della vicenda dell’autore di un tentativo di furto di rame, ferito con un complice dalle pistolettate del proprietario derubato, e sorpreso anni dopo a rubare di nuovo. La storia è divenuta paradossale sia perché il fermato non ha potuto essere trattenuto in carcere, in quanto si è scoperto che il precedente reato era caduto in prescrizione, sia perché il primo derubato è stato condannato a risarcire un’ingente somma al ladro ferito. Su questa seconda parte della storia si è già scritto molto. E’ meritevole di attenzione la prima parte di essa. Perché succede che cadano in prescrizione delitti allarmanti, anche quando il colpevole viene individuato rapidamente? La lentezza dei giudizi, vistosa nelle Corti di appello, è dovuta ai troppi illeciti che sono previsti e puniti con sanzioni penali e alla ristrettezza dei mezzi di cui sono dotati uffici giudiziari e apparati di sicurezza. Questi ultimi sono costretti a dare la precedenza ai fatti più gravi (stragi, omicidi, rapine, grandi bancarotte). La prescrizione, abbreviata dalla legge cd ex Cirielli, può così scattare spesso. C’è chi afferma che la prescrizione, come avviene in altri paesi, dovrebbe essere sospesa a tempo indeterminato dopo il rinvio a giudizio o almeno dopo la condanna resa in primo grado.
Diffidiamo di questa soluzione, pur ritenendo opportuno un riesame della materia, come chiedono i procuratori generali. La prescrizione è uno strumento che garantisce la affidabilità dei processi. Spesso le prove raccolte in un processo a distanza di molti anni dal fatto non sono genuine. I testimoni non ci sono più, o hanno ricordi vaghi e insicuri. Se l’istruttoria o il primo grado sono stati carenti, chi ha proposto appello (il condannato o anche il p.m.) non può dimostrare la propria tesi. Lo stato rinuncia allora a proseguire l’accusa, preferendo un imputato in libertà a un innocente in prigione.
E’ un principio di civiltà, da mantenere, che ha senso se applicato per casi rari, non per molte migliaia di processi all’anno, né per fatti eclatanti. Si diffonde altrimenti la sfiducia della gente nelle istituzioni, già minate dai denigratori abituali. Occorre allora che sia prestata attenzione ai richiami che si odono periodicamente, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario o di altre cerimonie pubbliche, per l’adeguamento degli organici di cancellerie e forze dell’ordine. Che sono le «gambe» che fanno camminare la giustizia. E’ inutile infatti arrestare un ladro e condannarlo se non v’è chi poi celebri l’appello; ed è inutile la condanna passata in giudicato se nessun impiegato è in condizione di annotarla nei registri. In tal caso la prima condanna non risulterà e le sanzioni previste per i delinquenti recidivi resteranno parole su carta, con conseguenti scarcerazioni immeritate. Anche il legislatore avrà lavorato invano.
Lo Stato è efficiente se riesce a far funzionare, impiegando i mezzi necessari, tutti i propri apparati, da quello legislativo fino alla rotella finale dell’esecuzione della pena: i governanti ne prendano consapevolezza.