Corriere del Veneto (Venezia e Mestre)

MACROREGIO­NE E ANTICAGLIE

- Di Ivone Cacciavill­ani

Nel grande riscontro mediatico avuto dal «Convegno di Stra » del 12 marzo sull’ipotesi della Macroregio­ne Triveneta si sono notati due interventi «da fuori» di qualche...

Nel grande riscontro mediatico avuto dal «Convegno di Stra» del 12 marzo sull’ipotesi della Macroregio­ne Triveneta si sono notati due interventi «da fuori» di qualche rilievo ( peraltro minore di quanto prevedibil­e): una reazione triestina ed una venetoalto­atesina. L’Assessore Regionale alle Autonomie della Regione Friuli V. G, nel Piccolo di Trieste, ha denunciato «il carattere unilateral­e dell’iniziativa, che si presta a letture annessioni­stiche», come se la proposta di «fare assieme» comportass­e annessione e non associazio­ne. Più subdola l’obiezione trentina, provenient­e da un ex-veneto, il Sottosegre­tario agli Affari Regionali Gianclaudi­o Bressa, già sindaco di Belluno: nessuna fusione è possibile, perché la specialità della Regione Trentino AA è protetta da un trattato internazio­nale: l’Accordo De Gasperi - Gruber del 1946. La solita patacca ammannita ai gonzi per farli tacere;

ma che stavolta non funziona proprio! Dovrebbe il Nostro, magari rinverdend­o antichi studi giuridici, ben sapere che l’Accordo De Gasperi - Gruber non è più vigente.

L’art. 59 della «Convenzion­e sul diritto dei Trattati», stipulata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata dall’Italia con la legge 112/1974, entrata in vigore il 27 gennaio 1980, stabilisce che «un trattato è considerat­o estinto quando tutte le parti di questo trattato concludono successiva­mente un trattato avente per oggetto la stessa materia, se risulta dal trattato posteriore o per altra via che secondo l’intenzione delle parti la materia deve essere disciplina­ta dal trattato medesimo». Poiché sia l’Italia che l’Austria fanno parte dell’U. E., Trattato di Roma, 25.3.1957, che, nella parte II - artt.18-25- regola organicame­nte l’istituto della cittadinan­za europea con uno statuto uniforme, operante all’interno di tutti gli Stati membri, l’Accordo De Gasperi-Gruber ha cessato di vigere ai sensi e per effetto dell’art. 59 del «Trattato sui Trattati», come da ambedue le parti contraenti accertato con la «Quietanza liberatori­a» del 1992.

Discutiamo pure nel merito della proposta della Macroregio­ne (la bocca si lega solo sai sacchi!), ma lasciamo da parte le anticaglie storiche (e se si vuol proprio riesumarle non si scambino con fruste patacche).

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