Corriere del Veneto (Venezia e Mestre)
MACROREGIONE E ANTICAGLIE
Nel grande riscontro mediatico avuto dal «Convegno di Stra » del 12 marzo sull’ipotesi della Macroregione Triveneta si sono notati due interventi «da fuori» di qualche...
Nel grande riscontro mediatico avuto dal «Convegno di Stra» del 12 marzo sull’ipotesi della Macroregione Triveneta si sono notati due interventi «da fuori» di qualche rilievo ( peraltro minore di quanto prevedibile): una reazione triestina ed una venetoaltoatesina. L’Assessore Regionale alle Autonomie della Regione Friuli V. G, nel Piccolo di Trieste, ha denunciato «il carattere unilaterale dell’iniziativa, che si presta a letture annessionistiche», come se la proposta di «fare assieme» comportasse annessione e non associazione. Più subdola l’obiezione trentina, proveniente da un ex-veneto, il Sottosegretario agli Affari Regionali Gianclaudio Bressa, già sindaco di Belluno: nessuna fusione è possibile, perché la specialità della Regione Trentino AA è protetta da un trattato internazionale: l’Accordo De Gasperi - Gruber del 1946. La solita patacca ammannita ai gonzi per farli tacere;
ma che stavolta non funziona proprio! Dovrebbe il Nostro, magari rinverdendo antichi studi giuridici, ben sapere che l’Accordo De Gasperi - Gruber non è più vigente.
L’art. 59 della «Convenzione sul diritto dei Trattati», stipulata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata dall’Italia con la legge 112/1974, entrata in vigore il 27 gennaio 1980, stabilisce che «un trattato è considerato estinto quando tutte le parti di questo trattato concludono successivamente un trattato avente per oggetto la stessa materia, se risulta dal trattato posteriore o per altra via che secondo l’intenzione delle parti la materia deve essere disciplinata dal trattato medesimo». Poiché sia l’Italia che l’Austria fanno parte dell’U. E., Trattato di Roma, 25.3.1957, che, nella parte II - artt.18-25- regola organicamente l’istituto della cittadinanza europea con uno statuto uniforme, operante all’interno di tutti gli Stati membri, l’Accordo De Gasperi-Gruber ha cessato di vigere ai sensi e per effetto dell’art. 59 del «Trattato sui Trattati», come da ambedue le parti contraenti accertato con la «Quietanza liberatoria» del 1992.
Discutiamo pure nel merito della proposta della Macroregione (la bocca si lega solo sai sacchi!), ma lasciamo da parte le anticaglie storiche (e se si vuol proprio riesumarle non si scambino con fruste patacche).