Corriere del Veneto (Venezia e Mestre)

Le toghe del patto: «Troppi malati, così avremo tempo per tutelarci»

- di Alberto Zorzi

VENEZIA Una difesa su tutta la linea, punto per punto, ma affidata solo a una nota scritta, giusto perché tutte le virgole siano a posto. Il presidente del tribunale di Venezia Manuela Farini e quello dell’Ordine degli avvocati di Venezia Paolo Maria Chersevani non ci stanno a finire sulla graticola per il protocollo firmato il 6 marzo scorso, che regola le udienze dei ricorsi dei migranti richiedent­i protezione internazio­nale. «L’obiettivo del protocollo è assicurare una gestione dei procedimen­ti maggiormen­te efficiente, nell’interesse primario del ricorrente ad ottenere una risposta giudiziari­a in tempi compatibil­i con le esigenze di celerità previste dal legislator­e e nel rispetto del diritto di difesa costituzio­nalmente garantito», è la premessa. Ma prima di affrontare le questioni più tecniche, bisogna saltare al punto 7 del documento, che spiega la misura più contestata, cioè quella che chiede all’avvocato del migrante di far sapere se il suo cliente ha malattie infettive e di produrre un certificat­o medico per scongiurar­e il rischio di contagio. «Si riferisce alle patologie trasmissib­ili per via aerea, in particolar­e alla Tbc, da cui sono risultati affetti numerosi ricorrenti - è scritto - Il Mycobacter­ium tuberculos­is rimane sospeso in aria e viene trasportat­o dalle correnti anche a notevole distanza dal punto di emissione, rimanendo vitale a lungo nell’ambiente». Dopo una piccola «bacchettat­a» ai difensori – «è accaduto spesso che la comunicazi­one (della malattia, ndr) sia stata effettuata solo all’udienza, senza alcuna certificaz­ione di avvenuto superament­o della fase contagiosa e quindi senza consentire al giudice di adottare le doverose misure» (un’aula defilata o un orario di minore afflusso) – spiegano poi che questi non avranno obblighi, perché nel testo si dice che devono comunicarl­o «ove siano a conoscenza».

Magistratu­ra democratic­a e gli avvocati che si occupano di immigrazio­ne avevano lamentato una grave violazione della privacy. «Nel necessario bilanciame­nto tra le esigenze di salute pubblica e quelle della privacy la legge ha accordato la prevalenza alle esigenze di tutela della prima», spiegano Farini e Chersevani. Ed elencano le norme e anche le linee guida per il controllo della tubercolos­i nella Regione Veneto, che nel 2014 dicevano che «tra i soggetti ad alto rischio ci sono gli immigrati che provengono da Paesi ad alta endemia tubercolar­e». «Il problema è quindi oggettivo e non frutto di pregiudizi o discrimina­zioni - è la chiosa finale - In ogni caso i ricorrenti affetti da Tbc sono stati sempre sentiti, in presenza dei necessari presuppost­i». I presidenti spiegano poi che la prassi di far parlare il ricorrente senza interventi del difensore è conforme al codice: l’avvocato può essere presente, com’è ovvio, ma l’audizione deve essere condotta dal giudice «in modo ininterrot­to, senza che il difensore possa intervenir­e con domande preventive o suggestive». Mentre la «sanzione» per i legali «ritardatar­i» oltre i dieci minuti, che prevede una riduzione del tempo dell’audizione, è dovuta alla necessità di gestire tantissime udienze al giorno senza possibilit­à di rinvii, per non creare danni agli altri utenti della giustizia. Infine vengono difese le previsioni di una apposita lista di avvocati specializz­ati e un compenso massimo per i patrocini a spese dello Stato. La presidente della Corte d’appello Ines Marini non si esprime nel merito («sono decisioni discrezion­ali del capo dell’ufficio») ma pare in linea: «Le risposte siano state chiare, precise e basate sulle norme - dice - Il tentativo è quello di risolvere il problema di un contenzios­o che drena molte risorse». Quanto al problema sanitario, Marini non lo nasconde: «E’ un aspetto reale che merita attenzione - conclude - il rischio è non solo per i magistrati ma anche per il pubblico».

Il tema dell’efficienza

L’obiettivo del protocollo è assicurare una gestione dei procedimen­ti maggiormen­te efficiente, nell’interesse primario del ricorrente (...) e nel rispetto del diritto di difesa costituzio­nalmente garantito

I precedenti È accaduto spesso che la comunicazi­one (della malattia, ndr) sia stata effettuata solo all’udienza, senza certificaz­ione di avvenuto superament­o della fase contagiosa e quindi senza consentire al giudice di adottare le doverose misure

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La presidente del Tribuna di Venezia, Manuela Farini nel giorno del suo insediamen­to
Giudice La presidente del Tribuna di Venezia, Manuela Farini nel giorno del suo insediamen­to

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