Corriere del Veneto (Venezia e Mestre)
Decreti e ordinanze, un punto giuridico tra domande e regole
Apartire dal 7 marzo abbiamo assistito ad un susseguirsi di decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, di ordinanze contingibili e urgenti dei sindaci e di ordinanze di governatori regionali che hanno imposto misure di contenimento spesso tra loro diverse, prevedendo per esse anche sanzioni differenti. Questa situazione aveva creato un certo disorientamento tra i cittadini, che si aggiungeva alla comprensibile apprensione per la situazione sanitaria generale. A fare chiarezza sul punto è però intervenuto il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, in vigore dal 26 marzo 2020, che contiene una disciplina completa della materia. Tra le principali novità che vi sono contenute merita di essere segnalata innanzitutto la depenalizzazione della maggior parte degli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legge, che ora sono puniti con una sanzione amministrativa pari alla metà del minimo (euro 200,00). Restano reato invece la violazione del divieto di allontanarsi da casa per chi è positivo e la violazione della quarantena.
Evidentemente il legislatore si è reso conto che le procure della Repubblica non avrebbero potuto sostenere il carico dei processi conseguenti alle denunce per violazioni delle prescrizioni restrittive e ha scelto di spostarlo, in prima battuta, sulle prefetture, che dovranno istruire i procedimenti conseguenti, e, in caso di contestazione da parte dei soggetti sanzionati, sugli uffici del giudice di pace.
Il nuovo decreto legge stabilisce anche che d’ora in poi le misure di contenimento dovranno essere individuate, tra quelle elencate nell’art. 1, comma 2, con appositi decreti del presidente del Consiglio dei Ministri (meglio noti con l’acronimo di Dpcm) e la violazione di esse sarà punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile da euro 400 ad euro 3000 (aumentata fino ad un terzo se commessa con un veicolo e raddoppiata in caso di recidiva).
Ancora, viene chiarito che: in attesa dell’adozione dei nuovi Dpcm restano in vigore quelli adottati finora; le regioni potranno adottare misure ulteriormente restrittive solo fino al momento dell’adozione dei nuovi Dpcm (è presumibile che il prossimo sarà adottato entro il 3 aprile) e solo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o una parte di esso;i sindaci non possono adottare a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, vale a dire in difformità da quanto disposto dai futuri Dpcm. In conclusione l’intervento va valutato positivamente poiché risolve molti dubbi, anche se qualcuno resta, come quello sulla validità delle sanzioni comminate, prima del 26 marzo, per la trasgressione delle ordinanze sindacali.