Corriere del Veneto (Vicenza e Bassano)
Tar, altro stop alla raccolta rifiuti «Escluse due cooperative idonee»
Bando di Etra: accolto il ricorso di Consorzio Formula Ambiente e Il Grillo
BASSANO Nuovo stop alla raccolta dei rifiuti nel Bassanese e in provincia di Padova per Etra. A imporre il disco rosso, ordinando anche la più classica delle inversioni a «U», è questa volta il Tribunale amministrativo regionale del Veneto. Nei giorni scorsi infatti il Tar ha accolto il ricorso di due cooperative («Il Grillo» e «Consorzio Formula Ambiente») escluse da Etra dalla raccolta rifiuti per alcuni comuni e del Vicentino e del Padovano ora riammesse per volere del giudice. Appalto – a onor di cronaca non ancora affidato – che aveva visto risultare vincitore della gara la società di raccolta rifiuti De Vizia Transfert, che per anni aveva continuato a lavorare per conto di Etra senza una regolare gara d’appalto (tanto da portare la Finanza negli uffici della multiutility dei rifiuti per verificare la cosa, ndr). Secondo i giudici amministrativi quindi, sia «Il Grillo» sia «Consorzio Formula Ambiente» hanno, non solo tutto il diritto, ma tutti i requisiti per partecipare al lavoro di raccolta rifiuti per cui Etra le aveva ritenute non idonee.
Motivo del contendere e ragion per cui nel maggio 2017 le due cooperative venivano escluse dal bando, era il contratto applicato da «Il Grillo» e da «Consorzio Formula Ambiente» ai propri lavoratori. Le due coop infatti legano a sé i propri dipendenti secondo il Contratto collettivo delle cooperative che, a sentire Etra, non sarebbe stato «coerente» con il lavoro da assegnare, ovvero la raccolta dei rifiuti. Nell’escludere le due società, Etra aveva invocato la violazione del comma 4 dell’articolo 30 del codice degli appalti secondo cui chi partecipa a una gara deve contemperare nel proprio contratto il tema dell’appalto da assegnare. Per questo, perché il contratto collettivo delle cooperative non prevede al suo interno il «servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati» (così da bando), Etra aveva deciso di estromettere «Il Grillo» e «Consorzio Formula Ambiente».
Un’interpretazione del tutto diversa da quella data dal Tar nella sentenza con cui ha ribaltato la decisione di Etra, facendo riammettere le due ricorrenti – rappresentate dagli avvocati Vittorio Miniero e Matteo Barizza - alla raccolta rifiuti nel Vicentino e nel Padovano. Per il tribunale amministrativo infatti era sbagliata la lettura data dalla multiutility, che si era opposta ai ricorsi con gli avvocati Carlo Cester, Francesco Rossi ed Enrico Minnei. Per il Tar le due cooperative escluse andavano ammesse proprio per evitare una contraddittorietà da parte della stazione appaltante che, facendo leva sul contratto collettivo delle cooperative, ne aveva ammesse altre a determinati lotti dell’appalto bandito. Salvo poi escludere le due solo per il lotto in questione. «Non si comprende», scrivono i giudici, come Etra «possa sostenere, in relazione alle medesime prestazioni, che si differenziano tra loro solo per il luogo della loro esecuzione, da un lato che il contratto collettivo delle cooperative è applicabile, dall’altro (il caso delle due ricorrenti, ndr) che invece non è applicabile». «È evidente», continua la sentenza, dopo aver bollato come «contraddittoria» l’esclusione, «che il fatto che Etra abbia previsto» l’applicabilità del contratto nazionale «relativamente ad alcuni lotti dell’appalto sta a significare» che per Etra, quel contratto, «ricomprende» sia il lavoro di raccolta rifiuti, sia le figure professionali adatte a quel tipo di lavoro.
Contesa Al centro c’è il contratto collettivo dei lavoratori applicato dalle coop