Corriere del Veneto (Vicenza e Bassano)
Tecnologia, diritto e arte: domani un incontro a Padova
Tutti abbiamo in mente chi è l’autore di un’opera: il dipinto è di De Chirico, la scultura di Giacometti. È però relativamente da poco, in fondo dalla Rivoluzione francese, che il diritto si occupa di tutelare gli autori, innanzitutto riconoscendo loro la paternità delle creazioni. Oggi, le opere sono tutelate in quanto espressione della creatività dell’autore con l’attribuzione di una serie di diritti di sfruttamento economico (riproduzione, copia, vendita e concessione in godimento a terzi, ecc.). Tutto nasce, in ogni caso, da un legame profondissimo tra l’autore e l’opera, quello che il rivoluzionario Isaac René Guy Le Chapelier definiva «la più sacra, la più inattaccabile e la più personale di tutte le proprietà».
Questo legame così stretto è oggi messo in discussione dal progresso della tecnologia. Lo strumento tecnologico è sempre stato di supporto al processo creativo, dalla camera d’ottica di Canaletto a – per dire – i lavori (video e stampe) di Davide Quayola attualmente in mostra all’Orto Botanico di Padova frutto, come dice l’artista, della sua «collaborazione con la macchina». In questi casi, però, la scelta creativa dell’autore rimane ben identificabile o per lo meno lascia trasparire un’originalità da lui voluta. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, le macchine invece non sono più uno strumento a supporto del processo creativo, ma sono in grado di generare, in autonomia, contenuti creativi.
Il collettivo «Obvius» di Parigi, per citare l’esempio più noto, ha utilizzato il sistema informatico GAN (Generative Adversarial Network) per creare un’opera, il ritratto di Edmond de Belamy. Il sistema si basa su due dispositivi, un generatore di immagini, «istruito» con una serie di ritratti umani di una data epoca storica, e un sistema discriminatore, che seleziona tra le immagini generate quelle impossibili da distinguere da quelle umane. Significativamente, la firma sull’opera è la sequenza dell’algoritmo che ne ha permesso la creazione. Questo apre nuove frontiere anche nell’ambito del diritto d’autore: i contenuti creati dall’intelligenza artificiale sono tutelabili al pari delle opere dell’ingegno umano? Di recente, l’US Copyright Office ha ribadito un concetto che pare proprio anche del nostro ordinamento, ossia che l’autore di un’opera tutelata deve essere un umano
Inoltre, l’intelligenza artificiale non compie una vera e propria scelta creativa cosciente, presupposto necessario per l’attribuzione della protezione autorale. Non riconoscere una qualche forma di tutela alle opere dell’intelligenza artificiale, però, potrebbe implicare il rischio di un loro sfruttamento economico libero, pregiudicando così gli investimenti nella realizzazione e utilizzazione dell’IA.
Il Parlamento Europeo ha già invitato la Commissione a sviluppare un approccio alla proprietà intellettuale che possa essere in linea con i futuri scenari dell’intelligenza artificiale e della robotica. E non è forse troppo lontano un futuro in cui i non umani potrebbero essere titolari di diritti e doveri potendo così essere riconosciuti autori delle loro creazioni anche in senso giuridico. Basta pensare al robot di nome Sophie che nel 2017 ha già ottenuto la cittadinanza dell’Arabia Saudita.
*Avvocato, Studio Rödl & Partner