Batte Inps ed Equitalia Non deve più pagare 40mila euro di cartelle
▶ PERUGIA - Sei cartelle esattoriali da oltre 40mila euro. Rimaste perannidove erano, perché un imprenditore di 55 anni, con un negozio di alta moda, non riusciva a pagarle. Finché non è arrivata l’intimazione di pagamento da parte del concessionario della riscossione, Equitalia, nel febbraio 2016. Importo esatto: 41.291,09 euro. L’interessato nel frattempo aveva chiuso l’attività. Non era riuscito a onorare una rateizzazioneconcordataconEquitalia né a fruire delle rottamazioni: le normative, anche se consentivano dei risparmi, imponevano tempistiche di pagamento per lui non sostenibili. E’ così per molti, del resto. Di fronte all’intimazione di pagamento, l’imprenditorehadunquescelto di rivolgersi a un legale, l’avvocato Alessandro Bacchi, per far valere che si trattava di debiti ormai prescritti. L’avvocato ha scritto a Equitalia per far annullare tutte le cartelle per la maturata prescrizione di cinque anni. Un modo per evitare che l’imprenditore subisse esecuzioni, dato che già versava in uno stato psicologico precario. Dopo aver condotto per anni un’attività tutta sua, infatti, si era adattato a fare il dipendente. Non voleva certo rischiare di vedersi pignorato il quinto dello stipendio: un passaggio poco edificante per chiunque. L’interlocuzione con Equitalia aveva anche l’obiettivo di evitaredi sostenere i costi dell’accesso alla giustizia in una situazione economica già compromessa. Equitalia, però, non ha recepito la sollecitazione e l’im- prenditore non ha avuto altra scelta se non rivolgersi al tribunale del lavoro, in relazione alle cartelle riferite a contributi previdenziali, e alla commissione tributaria per la restante parte di tributi. Proprio ieri l’interessato ha appreso di una doppia decisione per lui positiva sia da parte del tribunale sia da parte della commissione. Soffermiamoci sulla sentenzadel giudice del lavoroFranco Colonna. La causa civile contro Equitalia Centro e Inps, in seguito al ricorso del contribuente secondo il quale le cartelle oggetto dell’intimazione erano tutte prescritte perché riferite a crediti prescrivibili in cinque anni, è stata vinta alla luce di quanto stabilito dalle sezioni unite della Cassazione con la pronuncia del 17 novembre 2016, numero 23397. Secondo il giudice Colonna, la questione dell’applicazione analogica dell’articolo 2953 del codice civile alle cartelle di pagamento - questo il cuore del problema - “dopo essere stata oggetto di vario dibattito giurisprudenziale”, è stata “definitivamente risolta” dalla suddetta sentenza. Le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’interpretazione chedeve esseredataall’articolo 2953 codice civile, relativo alla conversione del termine di prescrizione breve (cinque anni) in quello ordinario (decennale).
La Suprema Corte ha dunque chiarito che se il contribuente non fa opposizione a
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Nessun dubbio dopo la pronuncia della Cassazione a sezioni unite
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una cartella di pagamento, ciò non determina la conversione del termine di prescrizione in quello lungo. Ciò avviene solo a fronte di un titolo giudizialedivenutodefinitivo (ad esempio una sentenza dicondannapassata in giudicato che accerti il credito). La cartella di Equitalia, invece, “avendonaturadiattoamministrativoè priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”. “Lo stesso vale - precisa il giudice Colonna - per l’avviso di addebito dell’Inps che dal 1˚ gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”. L’orientamento accolto dalle sezioni unite della Cassazione in riferimento ai contributi Inps è peraltro applicabile anche ad altri tributi.
Nelcaso del negoziante, l’ultimacartella era stata notificata neldicembre2010mal’intimazione dipagamentorisale, come detto al febbraio 2016, sicché tutto è prescritto. Tra l’altroil giudicehacompensato le spese,“masolo nei limiti della metà”, perché, se la giurisprudenza era ancora ondivaga quanto il ricorso è stato proposto, poi, alla luce della decisione della Cassazione, il concessionario, “unico responsabile dell’intervenuta prescrizione”, ha omesso di desistere dalla pretesa. ◀