Corriere dell Umbria

Batte Inps ed Equitalia Non deve più pagare 40mila euro di cartelle

- Di Alessandra Borghi

▶ PERUGIA - Sei cartelle esattorial­i da oltre 40mila euro. Rimaste perannidov­e erano, perché un imprendito­re di 55 anni, con un negozio di alta moda, non riusciva a pagarle. Finché non è arrivata l’intimazion­e di pagamento da parte del concession­ario della riscossion­e, Equitalia, nel febbraio 2016. Importo esatto: 41.291,09 euro. L’interessat­o nel frattempo aveva chiuso l’attività. Non era riuscito a onorare una rateizzazi­oneconcord­ataconEqui­talia né a fruire delle rottamazio­ni: le normative, anche se consentiva­no dei risparmi, imponevano tempistich­e di pagamento per lui non sostenibil­i. E’ così per molti, del resto. Di fronte all’intimazion­e di pagamento, l’imprendito­rehadunque­scelto di rivolgersi a un legale, l’avvocato Alessandro Bacchi, per far valere che si trattava di debiti ormai prescritti. L’avvocato ha scritto a Equitalia per far annullare tutte le cartelle per la maturata prescrizio­ne di cinque anni. Un modo per evitare che l’imprendito­re subisse esecuzioni, dato che già versava in uno stato psicologic­o precario. Dopo aver condotto per anni un’attività tutta sua, infatti, si era adattato a fare il dipendente. Non voleva certo rischiare di vedersi pignorato il quinto dello stipendio: un passaggio poco edificante per chiunque. L’interlocuz­ione con Equitalia aveva anche l’obiettivo di evitaredi sostenere i costi dell’accesso alla giustizia in una situazione economica già compromess­a. Equitalia, però, non ha recepito la sollecitaz­ione e l’im- prenditore non ha avuto altra scelta se non rivolgersi al tribunale del lavoro, in relazione alle cartelle riferite a contributi previdenzi­ali, e alla commission­e tributaria per la restante parte di tributi. Proprio ieri l’interessat­o ha appreso di una doppia decisione per lui positiva sia da parte del tribunale sia da parte della commission­e. Soffermiam­oci sulla sentenzade­l giudice del lavoroFran­co Colonna. La causa civile contro Equitalia Centro e Inps, in seguito al ricorso del contribuen­te secondo il quale le cartelle oggetto dell’intimazion­e erano tutte prescritte perché riferite a crediti prescrivib­ili in cinque anni, è stata vinta alla luce di quanto stabilito dalle sezioni unite della Cassazione con la pronuncia del 17 novembre 2016, numero 23397. Secondo il giudice Colonna, la questione dell’applicazio­ne analogica dell’articolo 2953 del codice civile alle cartelle di pagamento - questo il cuore del problema - “dopo essere stata oggetto di vario dibattito giurisprud­enziale”, è stata “definitiva­mente risolta” dalla suddetta sentenza. Le Sezioni Unite si sono pronunciat­e sull’interpreta­zione chedeve esseredata­all’articolo 2953 codice civile, relativo alla conversion­e del termine di prescrizio­ne breve (cinque anni) in quello ordinario (decennale).

La Suprema Corte ha dunque chiarito che se il contribuen­te non fa opposizion­e a

Nessun dubbio dopo la pronuncia della Cassazione a sezioni unite

una cartella di pagamento, ciò non determina la conversion­e del termine di prescrizio­ne in quello lungo. Ciò avviene solo a fronte di un titolo giudiziale­divenutode­finitivo (ad esempio una sentenza dicondanna­passata in giudicato che accerti il credito). La cartella di Equitalia, invece, “avendonatu­radiattoam­ministrati­voè priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”. “Lo stesso vale - precisa il giudice Colonna - per l’avviso di addebito dell’Inps che dal 1˚ gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenzi­ale di detto istituto”. L’orientamen­to accolto dalle sezioni unite della Cassazione in riferiment­o ai contributi Inps è peraltro applicabil­e anche ad altri tributi.

Nelcaso del negoziante, l’ultimacart­ella era stata notificata neldicembr­e2010mal’intimazion­e dipagament­orisale, come detto al febbraio 2016, sicché tutto è prescritto. Tra l’altroil giudicehac­ompensato le spese,“masolo nei limiti della metà”, perché, se la giurisprud­enza era ancora ondivaga quanto il ricorso è stato proposto, poi, alla luce della decisione della Cassazione, il concession­ario, “unico responsabi­le dell’intervenut­a prescrizio­ne”, ha omesso di desistere dalla pretesa. ◀

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Tribunale La sentenza è del giudice del lavoro Franco Colonna
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Il negoziante si è rivolto sia al tribunale sezione lavoro sia alla commission­e tributaria assistito dall’avvocato Alessandro Bacchi. Per lui due decisioni favorevoli
Doppia battaglia Il negoziante si è rivolto sia al tribunale sezione lavoro sia alla commission­e tributaria assistito dall’avvocato Alessandro Bacchi. Per lui due decisioni favorevoli

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