Fiducia rinnovata Onorabilità salva
Vertici imputati: i consigli della banca hanno già neutralizzato il «rischio reputazionale»
Il «rischio reputazionale» già neutralizzato dai Consigli di Ubi.
Il comunicato diffuso da Ubi, nel quale la banca prende atto della decisione del Gup, rinnovando la propria fiducia ai componenti dei Consigli e del management aziendale («continueranno come sempre a svolgere le loro funzioni»), riflette quanto deciso congiuntamente, nel pomeriggio di venerdì, dal Consiglio di gestione e di sorveglianza riuniti a Milano. Un passaggio obbligato nel rispetto della normativa vigente.
La fiducia rinnovata è, infatti, alla base del decreto 395 del Testo Unico in Materia bancaria che, espressamente, all’articolo 26 sui requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, stabilisce come la decadenza di questi requisiti debba essere dichiarata dai consigli. Ribadendo fiducia ai loro amministratori, i massimi organi della banca hanno anche ottemperato a quanto stabilito nel paragrafo 4 della Guida alla verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità emanata lo scorso anno dalla Bce (che — va ricordato — dal novembre 2014 è competente per le decisioni in materia di verifica dell’idoneiscenza tà di tutti i membri degli organi di amministrazione degli enti creditizi sottoposti alla sua vigilanza diretta). Nel vademecum, infatti, si sottolinea come l’organo di amministrazione, in questo caso i due consigli di Ubi «sia tenuto a chiedere di esaminare i procedimenti in corso e di confermare la propria fiducia nell’esponente nominato. Tale passaggio è importante anche nella prospettiva del rischio reputazionale a cui l’ente vigilato è esposto». Detto questo, la Bce chiarisce la «necessità che le autorità competenti siano sempre portate a cono- dei procedimenti giudiziari in corso o conclusi». E infatti, viene richiesta a corredo una corposa documentazione. Sia per la Bce che per le Autorità Nazionali Competenti non vige alcun obbligo, ma eventualmente solo la possibilità di rivalutare l’onorabilità di un amministratore caso per caso, qualora siano sorti fatti nuovi che possano avere un impatto sulla verifica iniziale dei requisiti. Mentre un impatto sull’onorabilità viene considerato in caso di sentenza sfavorevole.
Bce a parte, generalmente il requisito dell’onorabilità viene, infatti, identificato oggettivamente nell’«insussistenza di condanne penali» e l’assunto trova il suo perfetto compimento nell’articolo 27 della Costituzione, laddove si afferma che «L’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva».
Dopo la sentenza I due consigli di Sorveglianza e Gestione si sono riuniti per dire: «Avanti tutta»