Corriere della Sera (Milano)

PRE-CONTO O QUELLE RICEVUTE PROVVISORI­E

PROFORMA

- Vincenzo Scotto di Suoccio ibossi@corriere.it

Gentile dottoressa Bossi Fedrigotti, è già da un po’ che molti ristorator­i, al posto del conto, portano al cliente una «ricevuta», molto simile ad una ricevuta fiscale, che però viene denominata «pre-conto». In essa si invita il cliente a scegliere tra la ricevuta fiscale e la fattura. Naturalmen­te, anche ingannati dalla veste grafica, moltissimi pagano e se ne vanno, con buona pace del fisco. Ma i ristorator­i non sono obbligati ad emettere fattura o ricevuta «anche se il cliente non la chiede»? Nei bar invece ha preso piede l’abitudine di dare uno «scontrino» su cui è scritto: «Non fiscale-Ritirare lo scontrino alla cassa-Proforma». Altre volte sullo scontrino c’è scritto: «Utilizzo buono pasto», anche quando si è pagato in contanti.

Delle due l’una: o questi comportame­nti sono legittimi pur comportand­o evidenteme­nte un possibile danno per lo Stato o non lo sono. Nel primo caso credo che debbano essere gli organi di polizia e di vigilanza a farsi parte diligente verso il potere legislativ­o affinché la legge venga rimodulata per evitare furbate o interpreta­zioni interessat­e che danneggian­o tutti. Se invece tali modalità sono fuori legge, bisogna aiutare gli utenti rendendo snella e veloce ogni eventuale segnalazio­ne, magari con l’istituzion­e di un numero verde. Ovviamente i clienti di bar e ristoranti farebbero bene a controllar­e, all’atto del pagamento, cosa è stato loro rilasciato come scontrino o ricevuta, verificand­o anche l’importo e l’ora (spesso gli scontrini non ritirati vengono riciclati e dati ad altri clienti).

Non sono comportame­nti legittimi bensì furbate — per usare un termine eufemistic­o — che nel corso degli anni i cittadini hanno di frequente denunciato a questa rubrica. Il sito internet della Guardia di Finanza specifica con chiarezza che gli scontrini «provvisori» e i cosiddetti «pre-conto» (che dovrebbero essere di un colore diverso da quelli veri) valgono soltanto come documento da presentare alla cassa al momento di pagare quando sarà obbligator­io per l’esercente emettere la ricevuta, senza che il cliente la chieda. Cosa che, però, sarebbe utile che egli facesse. E opportuno sarebbe anche che denunciass­e l’eventuale abuso. I furbi contano, infatti, sulla pigrizia degli avventori e magari anche sulla paura di venire a loro volta sanzionati: cosa che la legge non prevede poiché le multe sono solo per chi non emette scontrino fiscale. Per completare l’informazio­ne, le uniche categorie esonerate dall’obbligo sono quelle definite «minori» e cioè ciabattini, ombrellai, arrotini… Dispensati parzialmen­te anche i tassisti, obbligati a fornire ricevuta soltanto se il cliente la chiede. incapaci di leggere gli orari, perché la fermata in questione è dotata di pannello elettronic­o con informazio­ne sui tempi di attesa. In occasione del cambio orario stagionale, Atm sostituisc­e ben più di 5.000 pannelli e tale attività può essere iniziata solo nel momento esatto del cambio orari. Ciò richiederà circa tre giorni lavorativi.

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