Corriere della Sera

Legge travolta da 32 verdetti Il ministro: si torni in Aula su anonimato e diritti dei figli

La sentenza rende l’eterologa subito possibile

- Mario Pappagallo @Mariopaps

Della legge 40 del 2004, nata per regolament­are la procreazio­ne medicalmen­te assistita (Pma) in Italia, di divieti ne sono rimasti due: la fecondazio­ne eterologa in caso di partner dello stesso sesso e di single, la donazione degli embrioni a fini di ricerca. Ma anche quest’ultimo punto è sub iudice: l’udienza alla Consulta su ricorso era fissata per l’altro ieri ma è stata rinviata in ragione del giudizio pendente sulla stessa questione davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Le sentenze

Lo «smantellam­ento» della legge 40 è avvenuto attraverso 32 sentenze, a partire dal 2004. La maggior parte delle pronunce ha riguardato la donazione dei gameti e la richiesta di accedere alla diagnosi pre-impianto sia per le coppie infertili che per le fertili, ma portatrici di malattie genetiche per le quali sussiste il divieto di accedere alle tecniche di Pma. Un’altra parte dei procedimen­ti ha avuto al centro la donazione dei gameti (eterologa), anch’essa vietata dalla legge 40. E da ieri non più. Poi, altri via libera: alla creazione di più embrioni rispetto ai tre indicati dalla legge (sentenza della Consulta numero 151 del 2009) e di non trasferirl­i tutti in un unico e contempora­neo impianto; alla conservazi­one («congelati») degli ovociti fecondati così da consentire un ulteriore trasferime­nto in utero, senza dover affrontare un nuovo ciclo completo di fecondazio­ne assistita; alla riduzione embrionari­a, post-impianto, nel caso venga diagnostic­ata una gravidanza trigemina; all’annullamen­to («per eccesso di potere da parte del ministero della Salute») della parte delle Linee guida che prevedevan­o la limitazion­e della diagnosi sull’embrione alla sola analisi osservazio­nale. Tutte le sentenze o le ordinanze sono da considerar­e definitive, non essendo mai state appellate.

Incostituz­ionale

Ma è l’annullamen­to del divieto alla fecondazio­ne eterologa che ora porta una parte politica a sostenere che si è tornati al Far West. E sembra riaprirsi il dibattito del periodo antecedent­e al varo della legge 40. Tutte le sentenze precedenti avevano fatto dire che «nulla era cambiato». «E nulla cambia ora», dice Filomena Gallo, uno degli avvocati che ha portato a sentenze cambia-legge.

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, però, ritiene che in Parlamento occorra tornare: «Abbiamo bisogno di fare il punto sulla nuova situazione, fermo restando che le sentenze si applicano. Prima leggo le motivazion­i della decisione della Consulta poi sottoporrò al Parlamento nuove regole relative all’applicazio­ne dell’eterologa. Noi eravamo un Paese che non la prevedeva e ora siamo un Paese che l’ammette. Ma nella 40, per forza di cose, la materia non era stata normata. Nei Paesi dove l’eterologa è ammessa esistono regole, che spesso sono diverse da Paese a Paese. Intendo verificarl­e tutte e arrivare a una proposta da sottoporre al voto parlamenta­re».

Le regole

Quali i punti da regolament­are? La Lorenzin elenca quelli principali: «L’anonimato di coloro che cedono i gameti; il diritto dei bimbi che nasceranno ad essere informati di chi sono i loro genitori; il tipo di analisi da fare per chi cede i gameti».

Il giurista Gianluigi Pellegrino è invece critico con il ministro: «La decisione della Consulta sull’eterologa non crea alcun vuoto normativo: se ci fosse stato questo rischio, la Corte non avrebbe potuto accogliere la questione e quindi far cadere il divieto. Il governo deve dare immediata attuazione alla pronuncia della Corte».

Nessun vuoto

Marilisa D’Amico, ordinario di Diritto costituzio­nale dell’università degli Studi di Milano, legale delle coppie che hanno vinto alla Consulta, interviene: «Non serve una nuova legge, in materia di procreazio­ne assistita. Gli interventi della Corte costituzio­nale non richiedono alcun intervento da parte del legislator­e. E’ una sentenza di accoglimen­to, entra in vigore dal giorno dopo la pubblicazi­one sulla Gazzetta ufficiale. La disciplina è immediatam­ente applicabil­e: l’eliminazio­ne del divieto di donazione esterna dei gameti (pur dovendosi attendere le motivazion­i) consente l’immediata applicazio­ne delle tecniche assistite per quelle coppie che, stando alla stessa legge 40, possono accedere alla procreazio­ne assistita (coppie di maggiorenn­i di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialm­ente fertile, entrambi viventi). Infatti, la stessa legge 40 disciplina specificam­ente tutte le conseguenz­e che derivano dalla nascita di un bambino con procedure di fecondazio­ne eterologa».

Garanzie

Innanzitut­to l’articolo 9, in materia di divieto di disconosci­mento della paternità e dell’anonimato della madre, disciplina compiutame­nte i rapporti fra il nato, la coppia e il terzo donatore, con ciò garantendo indubbie e marcate tutele al primo poiché si garantisce al figlio uno status.

In secondo luogo, l’articolo 12 vieta e sanziona la commercial­izzazione di gameti, «con ciò dunque — sottolinea la

Gli ultimi paletti Restano soltanto due divieti: la ricerca sugli embrioni e l’eterologa per le coppie gay e per i single

D’Amico — non legittiman­dosi alcuna creazione di un mercato che mercifica i corpi e i gameti stessi».

Vi sono inoltre i decreti legislativ­i n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010, in materia di donazione di tessuti e cellule umane, che contengono le regole e le procedure della donazione di organi, tessuti e cellule che devono ritenersi applicabil­i anche alla donazione delle cellule riprodutti­ve, ovvero i gameti.

Conclude l’avvocato Filomena Gallo: «Da oggi non potrà mai più essere emanata dal Parlamento una legge che prevede il divieto di fecondazio­ne di tipo eterologa. Tale decisione vale per tutti i cittadini italiani che hanno problemi di sterilità. Nessun vuoto normativo, ma con la legge 40 così modificata garanzie per i nati e per le coppie».

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