La sorte processuale dei due marò
L’ordinanza della Corte Suprema dell’India che ha prorogato al 15 luglio la licenza di convalescenza in Italia di Massimiliano Latorre non è un buon segnale per le sorti dei due fucilieri. Infatti la Corte, contemporaneamente, ha fissato per fine aprile l’udienza dinanzi al tribunale «speciale» (da essa stessa istituito con sentenza del 18 gennaio 2013) che dovrà pronunziarsi sull’istanza dei difensori dei due marò volta a escludere dalla titolarità dell’Accusa pubblica (la funzione che in Europa è svolta dal Pubblico ministero) la Nia (Agenzia indiana antiterrorismo). La Corte ha implicitamente riaffermato la giurisdizione dei tribunali indiani e non ha spostato di una virgola le due erronee premesse su cui si fonda la sentenza del 2013: 1) l’inapplicabilità dell’art. 97 del Trattato Onu sul Diritto del mare (Unclos), invocato invece dall’Italia per affermare la propria giurisdizione: essendosi l’incidente verificato in alto mare, la responsabilità penale dei soggetti coinvolti appartiene alla giurisdizione dello Stato di bandiera della nave. 2) Se è vero che l’evento criminoso si è verificato a 20,5 miglia dalla costa indiana, cioè al di fuori delle acque territoriali indiane (12 miglia marittime secondo le Convenzioni internazionali), è pur vero che è avvenuto nella «Zona contigua» indiana, che si estende per altre 12 miglia. L’argomento è infondato poiché l’art. 33 di Uniclos autorizza lo Stato costiero a esercitare nella «Zona contigua» solo il controllo per prevenire e reprimere violazioni di proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione. Ciò esclude che l’India possa indagare e perseguire i due militari per il delitto di duplice omicidio, perché sarebbe stato commesso a oltre 20 miglia dalle sue coste. Al processo sarà questo il terreno su cui si svolgerà la contesa con l’Accusa da parte dei difensori, tenuto conto che sarà irrilevante sapere se l’Accusa sarà esercitata dalla Nia o dagli organi ordinari dell’azione penale: conterà solo la legge che il tribunale speciale deciderà di applicare e che, secondo i normali