Bocciata la tassa sulle sigarette elettroniche
La Corte costituzionale: illegittima l’imposta al consumo del 58,5% che per lo Stato vale 117 milioni all’anno La relazione di Giuliano Amato sul decreto Iva-Lavoro del governo Letta, dopo il caso delle pensioni
La Corte costituzionale, con la relazione del giudice Giuliano Amato, ha bocciato la super tassa prevista sulle sigarette elettroniche per il 2014 cui la Ragioneria aveva dato un valore di 117 milioni su base annua. Stavolta la Consulta — dopo lo strappo sulle indicizzazioni delle pensioni che aprirebbe un buco di circa 14 miliardi nel bilancio — ha ritenuto illegittima la super tassa che il decreto Iva-Lavoro del governo Letta (giugno 2013) ha imposto, a partire dal 1 gennaio 2014 sulle sigarette elettroniche equiparate, in quanto a pesantezza dell’accisa, alle sigarette di tabacco. Si tratta dunque dell’imposta al consumo del 58,5% sul prezzo di vendita al pubblico relativa ai «prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici o elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo...».
Secondo la Corte, le tasse molto alte sulle sigarette convenzionali «trovano giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute». Ma tale presupposto di disfavore «non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti altre sostanze».
La norma fu impugnata davanti al Tar che sospese il giudizio e inviò gli atti alla Corte. Che poi ha censurato l’equiparazione operata dal decreto tra l’accisa sui tabacchi e quella sulle sigarette elettroniche: non è stata dunque sufficiente a superare il vaglio della Corte «l’esigenza fiscale di recupero di un’entrata erariale...» come «l’accisa sui tabacchi, con particolare riguardo alle sigarette, che ha subito una rilevante erosione per effetto dell’affermazione sul mercato delle sigarette elettroniche».
La Consulta ha ritenuto «del tutto irragionevole l’estensione del regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio dei liquidi aromatizzati e di dispositivi per il relativo consumo, i quali non possono essere considerati succedanei del tabacco».
Esultano, per la decisione della Corte, Anafe-Confindustria e Fiesel- Confesercenti che, con l’assistenza dello studio Francario & Partners, sono all’origine del ricorso al Tar: «Ora ci attendiamo — spiegano Massimiliano Mancini e Massimiliano Federici — un confronto immediato con le istituzioni perché si possa arrivare a stabilire regole ben fatte e una tassazione bilanciata e sostenibile, a differenza di quella passata e di quella attuale, che hanno consegnato il mercato italiano ad aziende e siti di e-commerce esteri».
I produttori e i distributori di sigarette elettroniche parlano di «persecuzione perpetrata contro le e-cig non interrotta nemmeno dalla legge vigente che ripropone alcuni degli stessi profili di incostituzionalità della normativa precedente»: come «una nuova tassazione ancor più vessatoria a carico di aziende e negozi e l’assurda equiparazione ai prodotti del tabacco di vecchia (sigarette) e nuova generazione (tabacco riscaldato)».
Umberto Tirelli, oncologo del Cro di Aviano, commenta: «Sono favorevolmente colpito dalla decisione della Corte perché la sigaretta elettronica è un modo per non far inalare tutte le sostanze cangerogene che conosciamo... È chiaro che sarebbe meglio non fumare, ma un quarantenne che fuma un pacchetto di sigarette al giorno da 20 anni e le riduce a 5 con quella elettronica ha un vantaggio indubbio per la salute».