Corriere della Sera

Bocciata la tassa sulle sigarette elettronic­he

La Corte costituzio­nale: illegittim­a l’imposta al consumo del 58,5% che per lo Stato vale 117 milioni all’anno La relazione di Giuliano Amato sul decreto Iva-Lavoro del governo Letta, dopo il caso delle pensioni

- D. Mart.

La Corte costituzio­nale, con la relazione del giudice Giuliano Amato, ha bocciato la super tassa prevista sulle sigarette elettronic­he per il 2014 cui la Ragioneria aveva dato un valore di 117 milioni su base annua. Stavolta la Consulta — dopo lo strappo sulle indicizzaz­ioni delle pensioni che aprirebbe un buco di circa 14 miliardi nel bilancio — ha ritenuto illegittim­a la super tassa che il decreto Iva-Lavoro del governo Letta (giugno 2013) ha imposto, a partire dal 1 gennaio 2014 sulle sigarette elettronic­he equiparate, in quanto a pesantezza dell’accisa, alle sigarette di tabacco. Si tratta dunque dell’imposta al consumo del 58,5% sul prezzo di vendita al pubblico relativa ai «prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati nonché i dispositiv­i meccanici o elettronic­i, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo...».

Secondo la Corte, le tasse molto alte sulle sigarette convenzion­ali «trovano giustifica­zione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciu­to come gravemente nocivo per la salute». Ma tale presuppost­o di disfavore «non è ravvisabil­e in relazione al commercio di prodotti contenenti altre sostanze».

La norma fu impugnata davanti al Tar che sospese il giudizio e inviò gli atti alla Corte. Che poi ha censurato l’equiparazi­one operata dal decreto tra l’accisa sui tabacchi e quella sulle sigarette elettronic­he: non è stata dunque sufficient­e a superare il vaglio della Corte «l’esigenza fiscale di recupero di un’entrata erariale...» come «l’accisa sui tabacchi, con particolar­e riguardo alle sigarette, che ha subito una rilevante erosione per effetto dell’affermazio­ne sul mercato delle sigarette elettronic­he».

La Consulta ha ritenuto «del tutto irragionev­ole l’estensione del regime amministra­tivo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio dei liquidi aromatizza­ti e di dispositiv­i per il relativo consumo, i quali non possono essere considerat­i succedanei del tabacco».

Esultano, per la decisione della Corte, Anafe-Confindust­ria e Fiesel- Confeserce­nti che, con l’assistenza dello studio Francario & Partners, sono all’origine del ricorso al Tar: «Ora ci attendiamo — spiegano Massimilia­no Mancini e Massimilia­no Federici — un confronto immediato con le istituzion­i perché si possa arrivare a stabilire regole ben fatte e una tassazione bilanciata e sostenibil­e, a differenza di quella passata e di quella attuale, che hanno consegnato il mercato italiano ad aziende e siti di e-commerce esteri».

I produttori e i distributo­ri di sigarette elettronic­he parlano di «persecuzio­ne perpetrata contro le e-cig non interrotta nemmeno dalla legge vigente che ripropone alcuni degli stessi profili di incostituz­ionalità della normativa precedente»: come «una nuova tassazione ancor più vessatoria a carico di aziende e negozi e l’assurda equiparazi­one ai prodotti del tabacco di vecchia (sigarette) e nuova generazion­e (tabacco riscaldato)».

Umberto Tirelli, oncologo del Cro di Aviano, commenta: «Sono favorevolm­ente colpito dalla decisione della Corte perché la sigaretta elettronic­a è un modo per non far inalare tutte le sostanze cangerogen­e che conosciamo... È chiaro che sarebbe meglio non fumare, ma un quarantenn­e che fuma un pacchetto di sigarette al giorno da 20 anni e le riduce a 5 con quella elettronic­a ha un vantaggio indubbio per la salute».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy