Con altri 13 Paesi ci sono accordi bilaterali
Stato italiano se si ha l’autorizzazione preventiva dell’Asl di residenza (di norma, la rilascia se si tratta di prestazioni erogabili dal nostro Servizio sanitario, ma che non possono essere garantite nei tempi adeguati). L’altra procedura (Direttiva Europea sulle cure transfrontaliere, recepita ad aprile 2014) stabilisce che i pazienti possono scegliere dove farsi curare (anche presso erogatori di assistenza sanitaria privati di un altro Paese Ue), ma devono pagare i costi delle prestazioni (che di altra partecipazione alla spesa, che restano a carico dell’assistito (non saranno rimborsati dalla Asl). Per avere la copertura in Argentina, prima di partire occorre chiedere alla propria Asl di residenza l’apposito Modello I/RA 1. Attenzione, se per una qualsiasi ragione la prestazione all’estero è stata pagata, al rientro in Italia non si potrà richiedere il rimborso alla Asl.
Un altro esempio: se vi recate in Tunisia per turismo, sappiate che la Convenzione non prevede alcuna forma di tutela, nemmeno per le cure urgenti ed è esclusa anche la copertura delle prestazioni di pronto soccorso. In base all’Accordo bilaterale, infatti, ad essere “protetti” per malattia, maternità, infortuni e malattie professionali sono - con modalità diverse - i lavoratori subordinati, assimilati e autonomi, i titolari di pensione, i relativi familiari a carico.
«È bene sapere, anche, che con alcuni Paesi, come per esempio in Brasile, la Convenzione esiste solo sulla carta — segnala Sergio Acquaviva —.
Limiti
I benefici possono riguardare solo specifici destinatari, oppure alcuni aspetti, come infortuni o maternità devono rientrare nei Livelli essenziali di assistenza) e poi farsi rimborsare dall’Asl. In base a questa Direttiva, è possibile ottenere in un altro Paese Ue una prestazione che non sia disponibile tempestivamente in Italia, ma è bene accertarsi presso l’Asl se occorre l’autorizzazione preventiva per aver diritto al rimborso (e per alcune prestazioni è sempre necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Asl). Anche se più volte è stato sollecitato un intervento delle autorità locali, non si è riusciti a rendere operativo l’accordo».
Un’ultima annotazione: in genere, le Convenzioni bilaterali escludono l’assistenza indiretta, per cui, se non ci si è premuniti, le cure pagate all’estero non saranno rimborsate dalla Asl al rientro in Italia.Va segnalata , per completezza delle informazioni, che fa eccezione San Marino, dove gli iscritti al Servizio sanitario italiano possono sia ricevere gratis (salvo i ticket) cure urgenti (presentando però il Modello I/SMAR 8 rilasciato dalla propria Asl) sia pagare e poi richiedere il rimborso delle spese una volta rientrati in Italia.
Per avere informazioni prima di partire, oltre a consultare la guida interattiva “Se parto per…”, si può chiedere alla propria Asl. In caso di dubbi, si può contattare anche l’Ufficio relazioni con il pubblico del Ministero della Salute ( vedi infografica). Per saperne di più sulle profilassi per i viaggiatori, il sito della Organizzazione mondiale della sanità