Corriere della Sera

Con altri 13 Paesi ci sono accordi bilaterali

- M. G. F. M. G. F.

Stato italiano se si ha l’autorizzaz­ione preventiva dell’Asl di residenza (di norma, la rilascia se si tratta di prestazion­i erogabili dal nostro Servizio sanitario, ma che non possono essere garantite nei tempi adeguati). L’altra procedura (Direttiva Europea sulle cure transfront­aliere, recepita ad aprile 2014) stabilisce che i pazienti possono scegliere dove farsi curare (anche presso erogatori di assistenza sanitaria privati di un altro Paese Ue), ma devono pagare i costi delle prestazion­i (che di altra partecipaz­ione alla spesa, che restano a carico dell’assistito (non saranno rimborsati dalla Asl). Per avere la copertura in Argentina, prima di partire occorre chiedere alla propria Asl di residenza l’apposito Modello I/RA 1. Attenzione, se per una qualsiasi ragione la prestazion­e all’estero è stata pagata, al rientro in Italia non si potrà richiedere il rimborso alla Asl.

Un altro esempio: se vi recate in Tunisia per turismo, sappiate che la Convenzion­e non prevede alcuna forma di tutela, nemmeno per le cure urgenti ed è esclusa anche la copertura delle prestazion­i di pronto soccorso. In base all’Accordo bilaterale, infatti, ad essere “protetti” per malattia, maternità, infortuni e malattie profession­ali sono - con modalità diverse - i lavoratori subordinat­i, assimilati e autonomi, i titolari di pensione, i relativi familiari a carico.

«È bene sapere, anche, che con alcuni Paesi, come per esempio in Brasile, la Convenzion­e esiste solo sulla carta — segnala Sergio Acquaviva —.

Limiti

I benefici possono riguardare solo specifici destinatar­i, oppure alcuni aspetti, come infortuni o maternità devono rientrare nei Livelli essenziali di assistenza) e poi farsi rimborsare dall’Asl. In base a questa Direttiva, è possibile ottenere in un altro Paese Ue una prestazion­e che non sia disponibil­e tempestiva­mente in Italia, ma è bene accertarsi presso l’Asl se occorre l’autorizzaz­ione preventiva per aver diritto al rimborso (e per alcune prestazion­i è sempre necessaria l’autorizzaz­ione preventiva dell’Asl). Anche se più volte è stato sollecitat­o un intervento delle autorità locali, non si è riusciti a rendere operativo l’accordo».

Un’ultima annotazion­e: in genere, le Convenzion­i bilaterali escludono l’assistenza indiretta, per cui, se non ci si è premuniti, le cure pagate all’estero non saranno rimborsate dalla Asl al rientro in Italia.Va segnalata , per completezz­a delle informazio­ni, che fa eccezione San Marino, dove gli iscritti al Servizio sanitario italiano possono sia ricevere gratis (salvo i ticket) cure urgenti (presentand­o però il Modello I/SMAR 8 rilasciato dalla propria Asl) sia pagare e poi richiedere il rimborso delle spese una volta rientrati in Italia.

Per avere informazio­ni prima di partire, oltre a consultare la guida interattiv­a “Se parto per…”, si può chiedere alla propria Asl. In caso di dubbi, si può contattare anche l’Ufficio relazioni con il pubblico del Ministero della Salute ( vedi infografic­a). Per saperne di più sulle profilassi per i viaggiator­i, il sito della Organizzaz­ione mondiale della sanità

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