Omicidio stradale, norme anti-pirati
L’approvazione in Senato della legge sull’omicidio stradale colposo, con aumento delle pene anche per le lesioni personali stradali colpose, è un importante passo in avanti verso la repressione più dura di questi delitti. Con tale riforma l’area del delitto su strada commesso per «colpa» viene presidiata con pene detentive da 7/8 a 10/12 anni di reclusione a carico del drogato o dell’ ubriaco che si mette al volante, o di chi guida a velocità elevata, cagionando la morte di una persona, fino a 18 anni in caso di morte di più persone, pene ulteriormente aumentate in caso di fuga del conducente. In attesa dell’approvazione definitiva della nuova legge da parte della Camera occorre ricordare che, per gli omicidi stradali di particolare gravità già esiste nel nostro ordinamento la figura, elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, del delitto di «omicidio con dolo eventuale», punito come omicidio volontario con la reclusione non inferiore a 21 anni. Esso si registra quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, ma non certo, il verificarsi dell’evento mortale quale conseguenza della propria azione, ma «accetta» che esso possa verificarsi, decidendo di agire «costi quel che costi». Ed è appunto con l’imputazione di omicidio volontario con dolo eventuale che la Procura della Repubblica di Roma sta procedendo contro gli autori dell’incidente in cui è morta la filippina Corazon Abordo Pereze.
Deve dirsi, tuttavia, che la presenza dei nuovi, più elevati livelli sanzionatori impone altrettanto forti strumenti processuali di immediata repressione. Qui siamo di fronte a pericolosi criminali, i quali, disprezzando la vita degli altri, rischiano anche la