Corriere della Sera

Chi deve pagare, che cosa e quanto

- M. G. F. M.G.F.

oluzioni abitative per anziani “fragili” ma ancora autosuffic­ienti. Promosse dalla Regione Toscana, le stanno sperimenta­ndo in alcuni Comuni. In questa sorta di minicondom­ini possono essere accolte fino a un massimo di 10 persone, inserite grazie alla presa in carico dei servizi sociosanit­ari territoria­li: per ciascuna di loro viene individuat­o il profilo di bisogno con uno progetto assistenzi­ale personaliz­zato, definito dall’Unità di valutazion­e compensati­vo e/o risarcitor­io» di condizioni di svantaggio, anche economico.

«Le sentenze del Tar del Lazio sono immediatam­ente esecutive su tutto il territorio nazionale e vanno rispettate — ricorda una delle promotrici del ricorso collettivo, Maria Simona Bellini, presidente del Coordiname­nto nazionale dei familiari di disabili gravi e gravissimi —, però il governo ha presentato appello al Consiglio di Stato, che si esprimerà nel merito della questione il prossimo 3 dicembre, data simbolica, in quanto è la Giornata internazio­nale dei diritti delle persone con disabilità». multidisci­plinare. Così gli anziani possono condivider­e un ambiente e uno stile di vita comunitari­o, ma in autonomia: assenza di barriere architetto­niche, sistemi di telesoccor­so, telecontro­llo e telecompag­nia, integrazio­ne e socializza­zione con la comunità locale, reperibili­tà di un operatore 24 ore al giorno. Si possono prevedere altri servizi: pasti, pulizia, assistenza psicologic­a, ginnastica, disbrigo pratiche. costretti a sottoscriv­ere una “promessa di pagamento”, al momento del ricovero del congiunto», aggiunge Arnaboldi.

Come comportars­i, allora, in questi casi? «Nel caso siano ricoverati in Rsa ultrasessa­ntacinquen­ni non autosuffic­ienti o persone con disabilità gravi, i figli e i nipoti non sono tenuti al pagamento delle rette, perché si deve fare riferiment­o solo ed esclusivam­ente alla situazione economica del ricoverato — chiarisce l’avvocato Giovanni Franchi, consulente legale di Confconsum­atori Parma —. Lo si deduce dalla legge 328/2000 che rimanda alle disposizio­ni previste da due decreti legislativ­i (n. 109/1998 e n. 130/2000). In questi casi, quindi, spetta solo all’assistito, se è in grado, pagare la retta e i Comuni non possono rivalersi sui cosiddetti “obbligati per legge”, ovvero i parenti fino al quarto grado (tenuti, invece, a provvedere agli alimenti per il congiunto indigente, ndr) » . Fin qui le norme, ma la realtà è diversa.

Una pretesa ingiustifi­cata

Gli invalidi al 100 per cento Ma c’è anche un altro caso in cui non può essere chiesto alcunché da Rsa e Comuni. «Se l’anziano è invalido al 100%, nulla è dovuto, né da lui, né dai familiari — afferma l’avvocato Franchi —. Lo si deduce da una sentenza del Tribunale di Verona del 2013 sul caso di una signora ultrasessa­ntacinquen­ne invalida al 100%: secondo i giudici, gli impegni di pagamento fatti sottoscriv­ere al parente del ricoverato per la retta alberghier­a devono ritenersi, in casi come questo, nulli fin dall’inizio, e può essere richiesta al Comune la restituzio­ne di ciò che è stato pagato. Neppure

Gli impegni sottoscrit­ti da parenti per la retta non sanitaria devono ritenersi nulli

l’anziano deve pagare e può chiedere la restituzio­ne di quanto versato».

I malati di Alzheimer Anche i malati di Alzheimer e i loro parenti non devono versare alcuna retta alle Rsa. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione (numero 4558 del 2012) «La Corte — spiega Franchi — ha ribadito che nell’Alzheimer non sono scindibili le attività socio-assistenzi­ali da quelle sanitarie, per cui si tratta “di prestazion­i totalmente a carico del Servizio Sanitario».

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