Corriere della Sera

I terroristi scarcerati e il pericolo di fuga

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Come era immaginabi­le, dopo il caso di Merano (presunti jihadisti scarcerati per mancanza di concretezz­a e attualità degli indizi a carico), la storia si è ripetuta, stavolta a Palermo, dove il Gip non ha convalidat­o l’arresto della libica Khadija Shabby, sospettata di essere «attigua, organica e propositiv­a ad una organizzaz­ione terroristi­ca di matrice islamica» imponendol­e soltanto l’obbligo di dimora dalle 20 alle 7 del mattino successivo. In questo caso il giudice, pur condividen­do l’impianto accusatori­o del Pm, ha ritenuto che non ricorresse­ro i presuppost­i per disporre la custodia cautelare in carcere dell’imputata in quanto non sussisteva «né pericolo di fuga né di inquinamen­to probatorio». La decisione appare corretta e rigorosame­nte fondata sul dettato dell’art. 274 cpp nella versione introdotta dalla legge 16 aprile 2015 n.47, secondo cui la suddetta misura restrittiv­a può essere disposta esclusivam­ente se «l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga» (nella specie, era escluso il pericolo di inquinamen­to delle prove e non sussisteva quello della reiterazio­ne del reato). La nuova norma, vietando l’ applicazio­ne della misura preventiva ove il pericolo di fuga non sia connotato dalla concretezz­a e dall’attualità, si presta ad una duplice critica. Innanzitut­to perché trascura il dato inoppugnab­ile della realtà per cui chi è accusato di un gravissimo delitto come la costituzio­ne o la partecipaz­ione ad un’associazio­ne terroristi­ca, specie se è uno straniero, pensa anzitutto a scappare, sicché in questi casi, il rischio di fuga può dirsi immanente, con altissime probabilit­à che l’imputato, di per sé «struttural­mente» pericoloso, possa da un momento all’altro eclissarsi: infatti, al tempo delle Brigate Rosse terroristi come Pietrostef­ani, Villimburg­o, Lojacono, Casimirri, Cappelli, Scalzone, Battisti e Petrella fuggirono all’estero (gli ultimi tre rimasero in Francia al riparo del diritto d’asilo). In secondo luogo perché

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