Corriere della Sera

Banche, il governo accelera sui risarcimen­ti

L’arbitrato sarà la strada maestra, stretti invece i margini per ottenere i rimborsi in tribunale I decreti sulle procedure da seguire pronti prima dei 90 giorni previsti dalla legge di Stabilità

- Enrico Marro

I risparmiat­ori delle quattro banche fallite (Etruria, Marche, CariFe,CariChieti), oltre che arrabbiati, sono disorienta­ti. Cercano di capire, magari rivolgendo­si ad associazio­ni varie, se e come verranno risarciti delle perdite subite per aver sottoscrit­to le obbligazio­ni subordinat­e di queste banche, ma non ci riescono. Ed è difficile dar loro torto, perché la situazione non è chiara neppure agli addetti ai lavori. Che auspicano che più chiarezza sia fatta dai decreti interminis­teriali (Economia e Giustizia) previsti dalla norme inserite nella legge di Stabilità sul Fondo di solidariet­à che, con procedure arbitrali, gestirà i rimborsi. In teoria il governo ha 90 giorni per emanarli, ma fonti ministeria­li spiegano che si farà prima. I nodi da sciogliere sono numerosi.

Per esempio: il risparmiat­ore che non si ritenesse soddisfatt­o di un eventuale risarcimen­to parziale deciso dall’arbitro potrà rivalersi in sede giudiziari­a (esplicitam­ente non preclusa dal comma 860 della legge di Stabilità) anche nei confronti delle quattro nuove banche sorte sulle ceneri di quelle poste in liquidazio­ne? Secondo i nuovi istituti di credito no, perché c’è discontinu­ità aziendale. Secondo il responsabi­le economico del Pd, Filippo Taddei, «questo non vale per i risparmiat­ori truffati». La legge di Stabilità, nel rimandare all’articolo 43 del decreto legislativ­o 180 del 2015 (quello che ha recepito la direttiva europea sulle procedure di risoluzion­e), fa ritenere che alle nuove banche si trasferisc­ano le attività e le passività delle vecchie già in essere, e quindi non le passività potenziali del contenzios­o futuro. Ciò non toglie che il giudice civile, nel caso accerti che il risparmiat­ore sia stato truffato, potrebbe ritenere che l’interesse della vittima debba essere tutelato dalla nuova banca qualora non possa provvedere quella in liquidazio­ne. «Mi sembrano casi limite — dice Marco Ventoruzzo, ordinario di Diritto commercial­e alla Bocconi —. Conviene comunque L’arbitrato è affidato all’Anti-corruzione Non è chiaro se il lodo sarà appellabil­e aspettare i decreti perché molti aspetti della procedura devono ancora essere disciplina­ta » . La via maestra sarà quella dell’arbitrato, affidato all’Anac, l’autorità anticorruz­ione. Ma non è chiaro, per esempio, aggiunge Ventoruzzo, «se il lodo potrà essere appellabil­e; probabilme­nte no o in modo limitato». Dopo di ché è vero che il risparmiat­ore potrebbe percorrere la via giudiziari­a, ma essa appare tortuosa. E non solo per i tempi biblici della giustizia civile, ma perché, in assenza di novità, sembrano esserci pochi margini. Nelle vecchie banche in liquidazio­ne, spiega il professore, «è il commissari­o che cerca di recuperare risorse per conto dei creditori i quali, al massimo possono intervenir­e nella procedura per fare da pungolo». Quanto all’ipotesi di essere risarciti dalle nuove banche, la questione, come visto, è controvers­a. Difficile da sostenere anche la non retroattiv­ità delle norme di risoluzion­e. «In materia di rapporti finanziari questo principio non c’è — dice Ventoruzzo — come invece c’è in materia penale. Del resto, guardando non all’interesse del singolo ma all’interesse generale, cui guarda la nuova procedura, il bail in, cioè il salvataggi­o delle banche a carico di chi ha investito in strumenti di rischio - purché si sia trattato di una scelta pienamente consapevol­e - ha diversi vantaggi rispetto al vecchio sistema in cui doveva intervenir­e lo Stato, cioè tutti i contribuen­ti».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy