Corriere della Sera

I principi che rallentano la nostra giustizia

- Massimo Krogh studiolega­lekrogh@gmail.com

Si racconta con sgomento della giustizia lumaca ( Corriere, 6 gennaio), processi rinviati di vari anni, uno rimesso al 2019 da un giudice renitente a sottoporsi ai «lavori forzati». Si guarda soprattutt­o alle cause civili, ma la giustizia penale non scherza, i processi conclusi per prescrizio­ne non si contano né gli innocenti prosciolti dopo anni d’ingiusto calvario. Nei progetti di riforma nulla di risolutivo si rinviene sul tema. Il nodo da sciogliere è la durata del processo, ma l’efficienza processual­e non può essere accettata come una compressio­ne delle garanzie spettanti all’accusato. Dunque, il problema è delicato. Nella fase delle indagini preliminar­i, i meccanismi processual­i connessi alla contiguità di giudici e pm amputano alla difesa l’esile spazio di cui dispone. Si supplisce con un garantismo di tipo verticisti­co in un ritardante ginepraio di gravami, sconosciut­o all’effettivo rito accusatori­o, stante la parità delle parti dalla nascita dell’accusa. In Inghilterr­a, nel 1215 nasceva con la Magna Charta il processo accusatori­o, divenuto il rito dei Paesi di common law. Nello stesso 1215 il IV Concilio Lateranens­e istituiva il processo inquisitor­io. Secoli di diversità culturale che una legge non annulla. Di qui la crisi di rigetto del processo (semi)accusatori­o introdotto da noi nell’88. Oggi la giustizia soffre uno stallo da cui bisogna uscire; andrebbe attenuato il principio di obbligator­ietà dell’azione penale, che provoca un intasament­o proibitivo. La Corte Costituzio­nale ha definito tale principio, il «punto di convergenz­a di un complesso di principi basilari del sistema costituzio­nale» (legalità, uguaglianz­a, indipenden­za del pubblico ministero). Non può viversi di principi. Nei Paesi più rappresent­ativi dell’Unione Europea, Belgio, Francia e Germania, vige il principio di «opportunit­à», i cui parametri sono regolati dai vertici dell’ufficio d’accusa. Peraltro, una parziale obbligator­ietà resta in Germania, ma solo per i delitti molto gravi. In Inghilterr­a, l’esercizio dell’azione penale è discrezion­ale. Da noi, da anni si studia e si parla intorno ad un principio di «priorità» sottoposto a regole uniformi, ma mentre il medico studia il malato muore. Altro momento di fermo del processo sta nell’antiquato regime delle notificazi­oni; finché non torna l’avviso di riceviment­o (in un Paese dove la posta non funziona al top), si rinvia per cominciare da capo. Su queste cose, non so quante volte dette, si dovrebbe intervenir­e realizzand­o garanzie che non siano pretesti per non fare i processi ma una cintura di sicurezza per il loro sollecito e giusto esito.

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