Lo Statuto dei partiti
Ho letto l’articolo «Per salvare le primarie servono regole» di Antonio Polito (Corriere di ieri) e ne condivido i contenuti. Mi permetto, soltanto, di segnalare che la legge auspicata (con le necessarie garanzie di indipendenza dei partiti) in attuazione e completamento dell’articolo 49 della nostra Costituzione esiste ed è il d. l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 13 recante: «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore», (anzi è la seconda dopo la legge 6 luglio 2012, n. 96, in 70 anni di regime costituzionale) e prevede un controllo sull’autodisciplina statutaria dei partiti. Il concetto è semplice: ogni partito può regolare in autonomia i contenuti dei propri Statuti a due condizioni: 1) che ciascuno Statuto disciplini
tutti i profili ritenuti essenziali dalla legge per garantire trasparenza e democraticità; 2) che ciascun partito rispetti le regole che si è liberamente dato in sede di applicazione. Il controllo di legittimità è affidato alla «Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» (art. 4), costituita da magistrati ordinari e amministrativi. L’art. 3, c.2 della legge, stabilisce che gli Statuti dei partiti che chiedono l’iscrizione al Registro tenuto dalla Commissione devono disciplinare «le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma». La previsione legislativa del procedimento lo formalizza e lo rende sindacabile giurisdizionalmente attuando quanto auspicato da C.Cost. sent. 256/2010. Lo Statuto del Pd è l’unico che contiene una disciplina di base delle elezioni primarie come metodo di selezione delle candidature (in altri Statuti solo accenni). In verità,
la disciplina statutaria dovrebbe essere più dettagliata e non rinviare a regolamenti che non sono sottoposti al vaglio della Commissione. Purtroppo, la Commissione ha approvato quello Statuto e tanti altri che contengono palesi contrasti con le norme vigenti (come il voto ai minorenni e ai non-cittadini). In ogni caso, la varietà e l’imprevedibilità delle modalità di attuazione (si veda la norma che ha imposto la preventiva registrazione dei minorenni e dei non-cittadini sono per alcune primarie) costituisce, già da sola, una violazione della legge e come tale consente la tutela giurisdizionale. Quanto poi all’ipotesi di disciplinare con legge gli specifici procedimenti delle primarie segnalo che due tentativi esperiti dalle Regioni Toscana e Calabria sono falliti per la difficoltà di regolare dall’esterno un’attività di pertinenza esclusiva di una libera associazione. D’altra parte, negli Usa, dove sanno bene cosa sono le «primarie», le regole sono fissate dai partiti e tutti le rispettano.