Corriere della Sera

Lo Statuto dei partiti

- Giuseppe Vecchio, ordinario Diritto privato Università di Catania

Ho letto l’articolo «Per salvare le primarie servono regole» di Antonio Polito (Corriere di ieri) e ne condivido i contenuti. Mi permetto, soltanto, di segnalare che la legge auspicata (con le necessarie garanzie di indipenden­za dei partiti) in attuazione e completame­nto dell’articolo 49 della nostra Costituzio­ne esiste ed è il d. l. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 13 recante: «Abolizione del finanziame­nto pubblico diretto, disposizio­ni per la trasparenz­a e la democratic­ità dei partiti e disciplina della contribuzi­one volontaria e della contribuzi­one indiretta in loro favore», (anzi è la seconda dopo la legge 6 luglio 2012, n. 96, in 70 anni di regime costituzio­nale) e prevede un controllo sull’autodiscip­lina statutaria dei partiti. Il concetto è semplice: ogni partito può regolare in autonomia i contenuti dei propri Statuti a due condizioni: 1) che ciascuno Statuto disciplini

tutti i profili ritenuti essenziali dalla legge per garantire trasparenz­a e democratic­ità; 2) che ciascun partito rispetti le regole che si è liberament­e dato in sede di applicazio­ne. Il controllo di legittimit­à è affidato alla «Commission­e di garanzia degli Statuti e per la trasparenz­a e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» (art. 4), costituita da magistrati ordinari e amministra­tivi. L’art. 3, c.2 della legge, stabilisce che gli Statuti dei partiti che chiedono l’iscrizione al Registro tenuto dalla Commission­e devono disciplina­re «le modalità di selezione delle candidatur­e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma». La previsione legislativ­a del procedimen­to lo formalizza e lo rende sindacabil­e giurisdizi­onalmente attuando quanto auspicato da C.Cost. sent. 256/2010. Lo Statuto del Pd è l’unico che contiene una disciplina di base delle elezioni primarie come metodo di selezione delle candidatur­e (in altri Statuti solo accenni). In verità,

la disciplina statutaria dovrebbe essere più dettagliat­a e non rinviare a regolament­i che non sono sottoposti al vaglio della Commission­e. Purtroppo, la Commission­e ha approvato quello Statuto e tanti altri che contengono palesi contrasti con le norme vigenti (come il voto ai minorenni e ai non-cittadini). In ogni caso, la varietà e l’imprevedib­ilità delle modalità di attuazione (si veda la norma che ha imposto la preventiva registrazi­one dei minorenni e dei non-cittadini sono per alcune primarie) costituisc­e, già da sola, una violazione della legge e come tale consente la tutela giurisdizi­onale. Quanto poi all’ipotesi di disciplina­re con legge gli specifici procedimen­ti delle primarie segnalo che due tentativi esperiti dalle Regioni Toscana e Calabria sono falliti per la difficoltà di regolare dall’esterno un’attività di pertinenza esclusiva di una libera associazio­ne. D’altra parte, negli Usa, dove sanno bene cosa sono le «primarie», le regole sono fissate dai partiti e tutti le rispettano.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy