Corriere della Sera

Omicidio stradale che cosa cambia

Carcere fino a 18 anni e arresto per chi consuma alcol e droghe Ecco le novità al Codice della strada

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La nuova legge è la numero 41 del 23 marzo 2016, è stata pubblicata il 24 marzo sulla Gazzetta Ufficiale numero 70. Da 3 giorni quindi nel nostro Codice penale è presente il reato di omicidio stradale, all’articolo 589-bis. Ecco tutte le novità, illustrate da una circolare emanata dal ministero dell’Interno il 25 marzo.

Omicidio stradale colposo

Oggi è un reato autonomo, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista (da 2 a 7 anni, articolo 589 C.P.) per l’ipotesi base, quando la morte sia stata causata violando il Codice della strada; la seconda variante prevede da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); la terza fattispeci­e contempla la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) o abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità — oltre i 70 km/h in strada urbana e superiore di 50km/h rispetto alla velocità consentita in strada extraurban­a — guida contromano, sorpassi, inversioni a rischio, ecc.).

Omicidio stradale plurimo

Nel caso il conducente provochi la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni, anche lievi o lievissime, di un’altra persona o più persone, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.

Arresto in flagranza

La nuova legge stabilisce che per l’omicidio stradale è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato. In presenza delle aggravanti l’arresto diventa sempre obbligator­io. Un’altra novità è rappresent­ata dall’arresto consentito in flagranza di reato anche nel caso in cui il conducente responsabi­le dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.

Fuga del conducente

In caso di fuga, l’arresto è sempre consentito. Se il conducente scappa dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi: in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni di reclusione per le lesioni.

Lesioni stradali

Invariata la pena base (se provocate per violazione al codice

373.286

378.491

7.096

Strade urbane

Autostrade e raccordi

Altre strade 356.475

334.858 343.179 della strada), rialzi notevoli invece se il guidatore è ubriaco o drogato. Previsti, infatti, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. In ogni caso, se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per via di condotte pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.

Mezzi pesanti

L’ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti

325.850 332.955

307.258

310.745

304.720

292.019 di mezzi pesanti. Per costoro, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena.

Diminuzion­e della pena

La pena è diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.

Prescrizio­ne raddoppiat­a

Per il nuovo reato è previsto il raddoppio dei termini di prescrizio­ne.

Perizie coattive

Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamen­ti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazion­e correlata all’uso di droghe la polizia giudiziari­a può chiedere al pm di autorizzar­la (anche oralmente) ad effettuare un prelievo coattivo laddove il ritardo possa pregiudica­re le indagini.

Revoca della patente

Nei casi di condanna o patteggiam­ento (anche con condiziona­le) viene automatica­mente revocata la patente, che potrà essere conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine è aumentato nei casi più gravi: se il conducente è fuggito, infatti, potrà riavere la patente almeno 30 anni dopo la revoca.

Sospension­e cautelare

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