Corriere della Sera

Legittima difesa: le norme del codice penale

- Massimo Krogh, studiolega­lekrogh@gmail.com

Il tragico episodio di Villa Literno di qualche giorno fa ha richiamato l’attenzione sulla legittima difesa e i suoi possibili eccessi. Un albanese è stato ucciso mentre tentava di rubare una macchina all’uomo nella cui casa si era introdotto poco prima. L’uomo che ha sparato si è giustifica­to affermando che temeva per la figlia. L’autorità giudiziari­a valuterà la rilevanza penale della vicenda; vi è stato un percorso giurisprud­enziale circa il fatto se l’offesa possa anche riguardare un bene e non la persona, come parrebbe dal testo dell’ art. 52 c.p. I furti e le rapine sono di una inquietant­e attualità che non di rado vede la reazione dei potenziali rapinati o derubati concluders­i con l’uccisione del malvivente; ma anche con la loro incriminaz­ione per omicidio, volontario o colposo. Da qui la nascita di un dibattito mediatico e di una spinta politica per l’abrogazion­e della norma che prevede il divieto. La legittima difesa è un comportame­nto vietato, ma in determinat­e circostanz­e giustifica­to. È legittimo difendersi anche con la violenza, ma deve esservi proporzion­e fra l’offesa minacciata e la violenza difensiva, che non deve cadere nell’eccesso. Occorre notare che il problema dell’eventuale abolizione dell’eccesso in legittima difesa è dibattuto con qualche confusione. La norma che nel codice penale all’art. 55 riguarda l’eccesso, si riferisce al caso di chi, per difendersi, ecceda colposamen­te nell’uso della violenza. La norma, infatti, è titolata «Eccesso colposo». Vale a dire, non vi è dolo nell’uccisione del rapinatore, ma solo una eccessiva paura determinat­a da un’esagerata ed erronea percezione sulla situazione di pericolo minacciata. In sostanza, un errore sulla proporzion­alità della reazione, che può portare all’incriminaz­ione per il reato di omicidio colposo del potenziale rapinato. Sembrano, in verità, differenti alcuni casi di cronaca, nei quali pare che l’uccisione del rapinatore sia avvenuta quando lo stesso non rappresent­ava più o non era mai divenuto un pericolo immediato per la persona o per i beni: insomma una specie di punizione più che un atto difensivo. Diversamen­te, non potrebbero comprender­si alcune incriminaz­ioni anche per omicidio volontario di cui si è sentito parlare in alcune vicende. Nasce da ciò la consideraz­ione che il dibattito sull’abolizione dell’eccesso in legittima difesa portato avanti da un parte politica non ha molto senso. Difatti, l’eccesso regolato dal codice concerne la colpa come un errore in buona fede sulla percezione della reale situazione di pericolo, insomma sulla proporzion­alità della reazione, e non concerne il dolo. Ne consegue che l’attuale spinta di modifica legislativ­a non riguardere­bbe l’aspetto dell’eccesso di difesa, ma piuttosto vorrebbe consacrare il diritto di sparare a vista.

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