Legittima difesa: le norme del codice penale
Il tragico episodio di Villa Literno di qualche giorno fa ha richiamato l’attenzione sulla legittima difesa e i suoi possibili eccessi. Un albanese è stato ucciso mentre tentava di rubare una macchina all’uomo nella cui casa si era introdotto poco prima. L’uomo che ha sparato si è giustificato affermando che temeva per la figlia. L’autorità giudiziaria valuterà la rilevanza penale della vicenda; vi è stato un percorso giurisprudenziale circa il fatto se l’offesa possa anche riguardare un bene e non la persona, come parrebbe dal testo dell’ art. 52 c.p. I furti e le rapine sono di una inquietante attualità che non di rado vede la reazione dei potenziali rapinati o derubati concludersi con l’uccisione del malvivente; ma anche con la loro incriminazione per omicidio, volontario o colposo. Da qui la nascita di un dibattito mediatico e di una spinta politica per l’abrogazione della norma che prevede il divieto. La legittima difesa è un comportamento vietato, ma in determinate circostanze giustificato. È legittimo difendersi anche con la violenza, ma deve esservi proporzione fra l’offesa minacciata e la violenza difensiva, che non deve cadere nell’eccesso. Occorre notare che il problema dell’eventuale abolizione dell’eccesso in legittima difesa è dibattuto con qualche confusione. La norma che nel codice penale all’art. 55 riguarda l’eccesso, si riferisce al caso di chi, per difendersi, ecceda colposamente nell’uso della violenza. La norma, infatti, è titolata «Eccesso colposo». Vale a dire, non vi è dolo nell’uccisione del rapinatore, ma solo una eccessiva paura determinata da un’esagerata ed erronea percezione sulla situazione di pericolo minacciata. In sostanza, un errore sulla proporzionalità della reazione, che può portare all’incriminazione per il reato di omicidio colposo del potenziale rapinato. Sembrano, in verità, differenti alcuni casi di cronaca, nei quali pare che l’uccisione del rapinatore sia avvenuta quando lo stesso non rappresentava più o non era mai divenuto un pericolo immediato per la persona o per i beni: insomma una specie di punizione più che un atto difensivo. Diversamente, non potrebbero comprendersi alcune incriminazioni anche per omicidio volontario di cui si è sentito parlare in alcune vicende. Nasce da ciò la considerazione che il dibattito sull’abolizione dell’eccesso in legittima difesa portato avanti da un parte politica non ha molto senso. Difatti, l’eccesso regolato dal codice concerne la colpa come un errore in buona fede sulla percezione della reale situazione di pericolo, insomma sulla proporzionalità della reazione, e non concerne il dolo. Ne consegue che l’attuale spinta di modifica legislativa non riguarderebbe l’aspetto dell’eccesso di difesa, ma piuttosto vorrebbe consacrare il diritto di sparare a vista.