Corriere della Sera

Imu e Tasi, in arrivo l’acconto per seconde case e immobili di lusso

- Di Gino Pagliuca

Cinque giorni ancora per pagare senza sanzioni la prima rata di acconto di Imu e Tasi. Ricordiamo che per gli immobili residenzia­li l’Imu è dovuta solo per gli appartamen­ti di lusso (sono tali le case accatastat­e come A/1, A/8 e A/9) e per gli alloggi che non abbiano le caratteris­tiche dell’abitazione principale, cioè l’immobile in cui il contribuen­te ha la residenza e dimora abituale. Sono assimilate all’abitazione principale: la casa assegnata al coniuge separato o divorziato, anche se non proprietar­io, che vi dimori abitualmen­te e risieda anagrafica­mente; le unità immobiliar­i di proprietà delle cooperativ­e edilizie a proprietà indivisa, gli alloggi assegnati dallo Iacp o di housing sociale; l’abitazione, purché non locata, in cui vivono appartenen­ti alle forze dell’ordine, della Protezione civile e del ministero degli Interni in trasferta. Se il Comune lo prevede sono assimilate, purché non locate, anche una sola casa di anziani e disabili residenti in strutture di ricovero e una sola casa di residenti all’estero iscritti all’Aire. Per chi è ancora soggetto all’Imu nella maggior parte dei casi il conto, benché salato, è facile da fare: se la casa è stata posseduta tutto lo scorso anno e non ha cambiato caratteris­tiche fiscali basta sommare quanto pagato nel 2015 e versare la metà. Se invece la situazione fiscale è cambiata (ad esempio perché lo scorso anno la casa era a disposizio­ne e quest’anno è locata) si deve fare il conto di quanto si sarebbe pagato nel 2015 ipotizzand­o una situazione come quella attuale e pagare la metà. Ci sono poi due casi particolar­i per cui si può godere di uno sconto: 1) se la casa è affittata a canone concordato l’aliquota è la stessa del 2015 ridotta del 25%; 2) se la casa è data in comodato a un figlio o a un genitore e si possiede o una sola abitazione di residenza in tutta Italia o una sola abitazione in cui si è domiciliat­i nello stesso Comune l’aliquota dello scorso anno è ridotta del 50%. Anche la Tasi, dove applicata, è dovuta solo sulle abitazioni diverse da quella principale. Nel caso di immobile locato a persona che ha la residenza nella casa, l’inquilino non deve pagare la sua quota, che varia, a seconda dei Comuni, dal 10 al 30%.

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