Corriere della Sera

Procedura giusta

- C. D’A.

ne di un Piano di assistenza individual­e diagnostic­o e terapeutic­o, un monitoragg­io costante della salute. «Per entrare in una Rsa — ha riferito Alador Ianes, direttore area medico-sanitaria di un grande gruppo del settore — il paziente dà il consenso per gli atti sanitari quotidiani previsti per una condizione di relativa stabilità clinica. Ma spesso vengono messe in evidenza possibili complicanz­e e viene chiesto il consenso su ciò che potrebbe essere necessario per gestirle». Per esempio per l’uso del sondino nasogastri­co o delle “spondine” del letto.

Una procedura corretta? «Il consenso deve essere specifico e attuale: non ha senso acquisire al momento del ricovero consensi generici o per prestazion­i eventuali» ribatte Pio Vivone, dell’Avvocatura della Regione Lombardia, consiglier­e giuridico della Direzione

salute. «Al momento del Piano individual­e deve essere illustrato al paziente e ai familiari il percorso assistenzi­ale, ma il consenso sarà richiesto e acquisito solo quando occorrerà eseguire una prestazion­e per la quale è obbligator­io».

Su chi possa dare il consenso quando l’assistito è in condizione di ridotta o assente capacità «l’orientamen­to del Giudice Tutelare di Milano è quello di tenere in consideraz­ione situazioni di serenità familiare» ha spiegato Ilaria Mazzei, del Tribunale di Milano. «Per esempio, se c’è un figlio che si occupa dell’anziano, La dichiarazi­one va richiesta volta per volta per le prestazion­i in cui è obbligator­ia

la nomina dell’amministra­tore di sostegno (probabilme­nte il figlio stesso) per il consenso alle cure sarebbe solo una formalità burocratic­a. Altre le circostanz­e da sottoporre al Giudice tutelare: più figli in contrasto tra loro o col medico in merito alle cure per il genitore; il paziente stesso contrario; l’amministra­tore di sostegno che non salvaguard­a l’integrità del malato». Norme e orientamen­ti, però, non sempre aiutano nelle situazioni concrete. Qualche esempio: contratti di ingresso che sollecitan­o la nomina dell’amministra­tore di sostegno anche per persone “capaci”; famiglie che si rifiutano di avviare l’iter di tutela per la persona incapace; figli collaborat­ivi ma lontani dalla Rsa del genitore. Magari proprio nel momento in cui va sottoposto a un esame.

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