Esami e visite «in coda» per sette italiani su dieci
Siamo un popolo di pazienti in perenne aspettativa allo sportello medico. Non tutti sanno però che esiste un Piano nazionale in base al quale è possibile esigere tempi certi per un determinato numero di prestazioni sanitarie. Ecco allora un vademecum su c
Attendere mesi, se non anni, per una visita specialistica, un esame diagnostico o un intervento chirurgico. È capitato a più di 7 italiani su 10, secondo il “Rapporto Italia 2017” di Eurispes. Non tutti sanno, però, che se le attese sono incompatibili con i propri bisogni di cura, si ha diritto a esigere la prestazione in tempi certi. Lo stabilisce il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa (Pngla) 2010-2012, tuttora in vigore (vedi grafico a fianco). In concreto, che cosa fare per ottenere prestazioni sanitarie nei tempi stabiliti per legge? Facciamo chiarezza con l’aiuto di PiT Salute (Progetto integrato di Tutela) e del coordinatore
nazionale del Tribunale del diritto del malato-Cittadinanzattiva, Tonino Aceti. Quanto si deve attendere per una prestazione?
«Asl e ospedali devono far rispettare i tempi massimi stabiliti per le 58 prestazioni elencate nel Pngla (reperibile su www.cittadinanzattiva.it) in particolare per 14 visite specialistiche (come cardiologica e oculistica) da garantire entro 30 giorni dalla richiesta; per 29 diagnosi strumentali (come mammografia e Tac) da erogare entro 60 giorni, per 15 interventi chirurgici in day surgery o in regime di ricovero ordinario (per esempio: tumore al
Se l’intervento cui dovete sottoporvi non è tra quelli “monitorati” dal Piano, È vostro diritto conoscere la posizione occupata nella lista d’attesa e la data entro cui è prevista l’operazione. Fate domanda alla direzione sanitaria con una richiesta formale L’alternativa Se l’Asl non è in grado di ottemperare nei tempi stabiliti, si può chiedere di ottenere la prestazione in regime libero-professionale pagando solo il ticket
colon) che vanno eseguiti entro 30 giorni o in base alle specifiche “classi di priorità” previste per le operazioni. Per la diagnostica e la specialistica i tempi massimi devono essere rispettati nel caso di prime visite o primi esami, non per i controlli».
È possibile eseguire in tempi più celeri le prestazioni ambulatoriali?
«Il medico che prescrive la prestazione può dare l’indicazione clinica dei tempi in cui devono essere erogati, indicando sulla ricetta un codice di priorità: “U” (urgente) da garantire entro 72 ore, “B” (breve) entro 10 giorni (si veda articolo in basso)».
Cosa fare se l’appuntamento è troppo lontano?
«Se l’Asl non è in grado di individuare una struttura pubblica o convenzionata in cui la prestazione sia erogata nei tempi stabiliti per legge si può chiedere di ottenerla in regime libero-professionale (intramoenia) pagando solo il ticket, se dovuto, come stabilisce la Legge n. 124/98 (e anche il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa)».
Ma come far valere questo diritto?
«Bisogna chiedere l’autorizzazione per fare la visita o l’esame in intramoenia presentando un’istanza formale (meglio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) al direttore generale dell’Asl - o dell’Azienda ospedaliera - e all’Assessorato regionale alla Sanità. Un facsimile dei moduli per la richiesta si può trovare sul sito di Cittadinanzattiva».
In caso di visite o esami di controllo, quanto bisogna aspettare?
«Il tempo di attesa si deve adeguare al bisogno di salute e, anche in questo caso, il medico può indicare la tempistica per la visita o l’esame coi codici di priorità».
Che cosa fare se ci dicono che le prenotazioni sono sospese perché la lista è «bloccata»?
«La legge n. 266/05 stabilisce che “è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni” e che ai responsabili della violazione del divieto (i direttori di Asl e aziende ospedaliere) va applicata una sanzione amministrativa da mille a seimila euro. Si può chiedere, quindi, al direttore dell’Asl di ripristinare l’attività di prenotazione».
Se per la prestazione di cui abbiamo bisogno non sono fissati i tempi massimi, dobbiamo rassegnarci e aspettare anche diversi mesi?
«La prestazione va erogata nei tempi indicati dal medico in base alle condizioni di salute. Si può inviare all’Asl una ri- chiesta - allegando copia del certificato medico - perché provveda a erogarla nei tempi richiesti in strutture pubblica o accreditate. Se non si trova posto, si può chiedere di farla in intramoenia, senza oneri aggiuntivi».
È possibile prenotare una visita o un esame in una Regione diversa da quella di residenza?
«Sì: la ricetta è valida su tutto il territorio. Va precisato che entro i termini stabiliti, viene garantita la prestazione, non la struttura e tanto meno uno specifico medico. Quindi, se ci si vuole rivolgere a una specifica struttura o si preferisce un centro fuori Regione si perde il diritto al tempo massimo garantito».
Che cosa fare, invece, se si è in lista d’attesa da molto tempo per un intervento chirurgico?
«Per le prestazioni in regime di ricovero, day hospital e day surgery indicate nell’elenco del Pngla sono stabiliti tempi massimi di attesa e classi di priorità: la classe “A” indica che la prestazione va erogata entro 30 giorni, “B” entro 60, “C” entro 180 giorni».
Si può andare anche fuori distretto o fuori Regione se non sono rispettati i tempi massimi o i codici di priorità per i ricoveri?
«Le prestazioni di ricovero, specialistica e diagnostica possono essere eseguite su tutto il territorio, ma è la propria Regione a doverle garantire nei tempi previsti».