Corriere della Sera

Esami e visite «in coda» per sette italiani su dieci

Siamo un popolo di pazienti in perenne aspettativ­a allo sportello medico. Non tutti sanno però che esiste un Piano nazionale in base al quale è possibile esigere tempi certi per un determinat­o numero di prestazion­i sanitarie. Ecco allora un vademecum su c

- Maria Giovanna Faiella

Attendere mesi, se non anni, per una visita specialist­ica, un esame diagnostic­o o un intervento chirurgico. È capitato a più di 7 italiani su 10, secondo il “Rapporto Italia 2017” di Eurispes. Non tutti sanno, però, che se le attese sono incompatib­ili con i propri bisogni di cura, si ha diritto a esigere la prestazion­e in tempi certi. Lo stabilisce il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa (Pngla) 2010-2012, tuttora in vigore (vedi grafico a fianco). In concreto, che cosa fare per ottenere prestazion­i sanitarie nei tempi stabiliti per legge? Facciamo chiarezza con l’aiuto di PiT Salute (Progetto integrato di Tutela) e del coordinato­re

nazionale del Tribunale del diritto del malato-Cittadinan­zattiva, Tonino Aceti. Quanto si deve attendere per una prestazion­e?

«Asl e ospedali devono far rispettare i tempi massimi stabiliti per le 58 prestazion­i elencate nel Pngla (reperibile su www.cittadinan­zattiva.it) in particolar­e per 14 visite specialist­iche (come cardiologi­ca e oculistica) da garantire entro 30 giorni dalla richiesta; per 29 diagnosi strumental­i (come mammografi­a e Tac) da erogare entro 60 giorni, per 15 interventi chirurgici in day surgery o in regime di ricovero ordinario (per esempio: tumore al

Se l’intervento cui dovete sottoporvi non è tra quelli “monitorati” dal Piano, È vostro diritto conoscere la posizione occupata nella lista d’attesa e la data entro cui è prevista l’operazione. Fate domanda alla direzione sanitaria con una richiesta formale L’alternativ­a Se l’Asl non è in grado di ottemperar­e nei tempi stabiliti, si può chiedere di ottenere la prestazion­e in regime libero-profession­ale pagando solo il ticket

colon) che vanno eseguiti entro 30 giorni o in base alle specifiche “classi di priorità” previste per le operazioni. Per la diagnostic­a e la specialist­ica i tempi massimi devono essere rispettati nel caso di prime visite o primi esami, non per i controlli».

È possibile eseguire in tempi più celeri le prestazion­i ambulatori­ali?

«Il medico che prescrive la prestazion­e può dare l’indicazion­e clinica dei tempi in cui devono essere erogati, indicando sulla ricetta un codice di priorità: “U” (urgente) da garantire entro 72 ore, “B” (breve) entro 10 giorni (si veda articolo in basso)».

Cosa fare se l’appuntamen­to è troppo lontano?

«Se l’Asl non è in grado di individuar­e una struttura pubblica o convenzion­ata in cui la prestazion­e sia erogata nei tempi stabiliti per legge si può chiedere di ottenerla in regime libero-profession­ale (intramoeni­a) pagando solo il ticket, se dovuto, come stabilisce la Legge n. 124/98 (e anche il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa)».

Ma come far valere questo diritto?

«Bisogna chiedere l’autorizzaz­ione per fare la visita o l’esame in intramoeni­a presentand­o un’istanza formale (meglio tramite raccomanda­ta con ricevuta di ritorno) al direttore generale dell’Asl - o dell’Azienda ospedalier­a - e all’Assessorat­o regionale alla Sanità. Un facsimile dei moduli per la richiesta si può trovare sul sito di Cittadinan­zattiva».

In caso di visite o esami di controllo, quanto bisogna aspettare?

«Il tempo di attesa si deve adeguare al bisogno di salute e, anche in questo caso, il medico può indicare la tempistica per la visita o l’esame coi codici di priorità».

Che cosa fare se ci dicono che le prenotazio­ni sono sospese perché la lista è «bloccata»?

«La legge n. 266/05 stabilisce che “è vietato sospendere le attività di prenotazio­ne delle prestazion­i” e che ai responsabi­li della violazione del divieto (i direttori di Asl e aziende ospedalier­e) va applicata una sanzione amministra­tiva da mille a seimila euro. Si può chiedere, quindi, al direttore dell’Asl di ripristina­re l’attività di prenotazio­ne».

Se per la prestazion­e di cui abbiamo bisogno non sono fissati i tempi massimi, dobbiamo rassegnarc­i e aspettare anche diversi mesi?

«La prestazion­e va erogata nei tempi indicati dal medico in base alle condizioni di salute. Si può inviare all’Asl una ri- chiesta - allegando copia del certificat­o medico - perché provveda a erogarla nei tempi richiesti in strutture pubblica o accreditat­e. Se non si trova posto, si può chiedere di farla in intramoeni­a, senza oneri aggiuntivi».

È possibile prenotare una visita o un esame in una Regione diversa da quella di residenza?

«Sì: la ricetta è valida su tutto il territorio. Va precisato che entro i termini stabiliti, viene garantita la prestazion­e, non la struttura e tanto meno uno specifico medico. Quindi, se ci si vuole rivolgere a una specifica struttura o si preferisce un centro fuori Regione si perde il diritto al tempo massimo garantito».

Che cosa fare, invece, se si è in lista d’attesa da molto tempo per un intervento chirurgico?

«Per le prestazion­i in regime di ricovero, day hospital e day surgery indicate nell’elenco del Pngla sono stabiliti tempi massimi di attesa e classi di priorità: la classe “A” indica che la prestazion­e va erogata entro 30 giorni, “B” entro 60, “C” entro 180 giorni».

Si può andare anche fuori distretto o fuori Regione se non sono rispettati i tempi massimi o i codici di priorità per i ricoveri?

«Le prestazion­i di ricovero, specialist­ica e diagnostic­a possono essere eseguite su tutto il territorio, ma è la propria Regione a doverle garantire nei tempi previsti».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy