Corriere della Sera

Meno vincoli per i gestori Quali difese per gli utenti

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1 Cosa prevede la norma sul telemarket­ing?

«Si tratta di un emendament­o al Ddl concorrenz­a, relativo alle comunicazi­oni commercial­i, che, secondo il ministero dello Sviluppo Economico, dovrebbe garantire un ulteriore strumento di tutela per i consumator­i. Nei fatti la modifica sembra non tenere conto dell’unico baluardo a difesa degli utenti, ignorando cioè l’esistenza del registro delle opposizion­i. Ossia lo strumento che finora consentiva agli abbonati di non essere contattata­ti sistematic­amente per offerte e promozioni. Con questa norma, invece, tutti i gestori adesso possono telefonare a tutti e proporre ciò che vogliono».

2 Una volta introdotta gli utenti come potranno sottrarsi alle chiamate di telemarket­ing?

«Secondo questa normativa gli operatori possono contattare qualsiasi abbonato, fermo restando l’obbligo di comunicare alcuni dati. In pratica, all’inizio della telefonata devono essere forniti chiarament­e sia l’identità del soggetto per conto del quale avviene il contatto sia lo scopo della telefonata. L’unica via d’uscita da parte degli utenti per sottrarsi è quella di negare il consenso a proseguire la conversazi­one».

3 Sul versante privacy non si configura una forzatura nei confronti dei cittadini?

«L’eliminazio­ne del requisito del consenso preventivo per le telefonate promoziona­li e il telemarket­ing ha suscitato più di una critica anche da parte del Garante della Privacy. L’Autorità ritiene, infatti, che la norma introdotta sia in qualche modo incoerente con la scelta di predisporr­e una serie di maggiori tutele nei confronti dell’utenza, così come indicato, per esempio, in sede di esame del Ddl sul registro delle opposizion­i.

(Le risposte sono state realizzate con la collaboraz­ione di Rosario Trefiletti, presidente di Federconsu­matori)

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