LA TUTELA DEI E L’INIZIATIVA ECONOMICA
DIRITTI
Caro direttore, il professor Enriques dopo severe critiche sul rapporto tra diritto ed iniziativa economica e sulla prevedibilità delle decisioni giudiziarie: «Lungi da me l’idea di concludere con un proclama per la rifondazione della cultura giuridica italiana. Ma chi avesse sinceri istinti riformatori non potrebbe esimersene». Per chi, come me, ha operato per poco meno di mezzo secolo — con ruoli, funzioni e responsabilità diverse — nella magistratura italiana ritenendo sempre di ispirarsi a «sinceri istinti riformatori» l’invito alla riflessione è benvenuto. Prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Il monito di Montesquieu: «I giudici sono soltanto la bocca che pronuncia le parole della legge, esseri inanimati che non possono regolarne né la forza né la severità» rimane attuale, contro il soggettivismo e l’arbitrio interpretativo. Ma non vi sono formule magiche: è un difficile percorso che si muove nel mutato rapporto giudice-legge nell’«età della decodificazione». Enriques liquida la questione: «Ed è ovvio che la lettera della norma non conta: tanto è scritta male. Ma è un circolo vizioso: perché Parlamento e governo dovrebbero sforzarsi di scrivere bene le norme, se poi i giudici hanno enormi poteri per re-interpretarle a proprio piacimento». Mauro Cappelletti nel suo studio del 1984 Giudici legislatori? esordiva: «Questo studio comparativo non è inteso a dimostrare la verità, banale, anche se infinite volte, in ogni epoca e con tanta inesauribile perseveranza negata o nascosta, della creatività della giurisprudenza».
Il tema è ben presente nel mondo della common law. Aharon Barak avverte che il suo studio concerne «la deliberazione del giudice, quando questi, dopo aver compreso e soppesato i diversi fattori, si trova a dover scegliere tra un certo numero di possibilità, ognuna delle quali è legittima». ( A. Barack, La discrezionalità del giudice (1989), Milano 1995). «Soggezione dei giudici alla
legge» prescrive l’articolo 101 comma 2 della Costituzione. Ma legge è oggi non solo la legge approvata dal Parlamento (non di rado all’esito di un compromesso che evita decisioni nette lasciando ampi margini alla applicazione giurisprudenziali), ma la Costituzione e la normativa sovranazionale. È una grande responsabilità per il giudice muoversi in questo mare aperto, consapevole dell’esercizio della discrezionalità, sorretto dal dovere di continuo aggiornamento professionale nella ricerca del delicato equilibrio tra innovazione giurisprudenziale e confronto con il precedente.
Intervento giudiziario ed iniziativa economica. Ancora il professor Enriques: «Le ragioni dello sviluppo economico
[…] non hanno alcuna influenza sul sistema di valori, che implicitamente o esplicitamente, è alla base delle sentenze». Tema complesso che non dovrebbe consentire scorciatoie argomentative.
Nel 2014 la Procura della Repubblica di Milano individuava, a meno di un anno dalla data inaugurazione di Expo 2015, gravi episodi di corruzione e turbativa d’asta. I tempi della giustizia non sono i tempi dell’economia e delle attività imprenditoriali, ma la giustizia può cercare di adottare tutte le misure organizzative affinché questa distanza si riduca. La Procura di Milano ha svolto il ruolo che le compete di accertamento rigoroso dei fatti di reato. La magistratura penale non deve farsi carico di «compatibilità», ma può e deve operare con scelte organizzative e di strategia di indagine che assicurino la massima celerità, mettendo le altre articolazioni delle istituzioni in condizione di adottare tempestivamente i provvedimenti di loro competenza. Ciò che è avvenuto con le iniziative dell’Anac e della Prefettura di Milano che dopo l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di responsabili operativi dei lavori in corso, hanno adottato iniziative gestionali ed amministrative atte ad assicurare la prosecuzione delle opere in condizioni di ripristinata legalità. Un intervento giudiziario tempestivo presuppone una organizzazione giudiziaria adeguata; sono note le difficoltà ma sarebbe ingeneroso ignorare il grande impegno sul tema dell’innovazione organizzativa da parte delle istituzioni giudiziarie italiane.
Ed infine io mi auguro che la cultura giuridica italiana rimanga saldamente ancorata al principio dettato dall’articolo 41 della nostra Costituzione a proposito della iniziativa economica «Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità». Il monito appare tanto più attuale quando emergono i problemi causati dalla incontrollata globalizzazione.
Differenze La giustizia e il mercato hanno ovviamente velocità diverse, va ridotta la distanza