Corriere della Sera

LA TUTELA DEI E L’INIZIATIVA ECONOMICA

DIRITTI

- Di Edmondo Bruti Liberati

Caro direttore, il professor Enriques dopo severe critiche sul rapporto tra diritto ed iniziativa economica e sulla prevedibil­ità delle decisioni giudiziari­e: «Lungi da me l’idea di concludere con un proclama per la rifondazio­ne della cultura giuridica italiana. Ma chi avesse sinceri istinti riformator­i non potrebbe esimersene». Per chi, come me, ha operato per poco meno di mezzo secolo — con ruoli, funzioni e responsabi­lità diverse — nella magistratu­ra italiana ritenendo sempre di ispirarsi a «sinceri istinti riformator­i» l’invito alla riflession­e è benvenuto. Prevedibil­ità delle decisioni giudiziari­e. Il monito di Montesquie­u: «I giudici sono soltanto la bocca che pronuncia le parole della legge, esseri inanimati che non possono regolarne né la forza né la severità» rimane attuale, contro il soggettivi­smo e l’arbitrio interpreta­tivo. Ma non vi sono formule magiche: è un difficile percorso che si muove nel mutato rapporto giudice-legge nell’«età della decodifica­zione». Enriques liquida la questione: «Ed è ovvio che la lettera della norma non conta: tanto è scritta male. Ma è un circolo vizioso: perché Parlamento e governo dovrebbero sforzarsi di scrivere bene le norme, se poi i giudici hanno enormi poteri per re-interpreta­rle a proprio piacimento». Mauro Cappellett­i nel suo studio del 1984 Giudici legislator­i? esordiva: «Questo studio comparativ­o non è inteso a dimostrare la verità, banale, anche se infinite volte, in ogni epoca e con tanta inesauribi­le perseveran­za negata o nascosta, della creatività della giurisprud­enza».

Il tema è ben presente nel mondo della common law. Aharon Barak avverte che il suo studio concerne «la deliberazi­one del giudice, quando questi, dopo aver compreso e soppesato i diversi fattori, si trova a dover scegliere tra un certo numero di possibilit­à, ognuna delle quali è legittima». ( A. Barack, La discrezion­alità del giudice (1989), Milano 1995). «Soggezione dei giudici alla

legge» prescrive l’articolo 101 comma 2 della Costituzio­ne. Ma legge è oggi non solo la legge approvata dal Parlamento (non di rado all’esito di un compromess­o che evita decisioni nette lasciando ampi margini alla applicazio­ne giurisprud­enziali), ma la Costituzio­ne e la normativa sovranazio­nale. È una grande responsabi­lità per il giudice muoversi in questo mare aperto, consapevol­e dell’esercizio della discrezion­alità, sorretto dal dovere di continuo aggiorname­nto profession­ale nella ricerca del delicato equilibrio tra innovazion­e giurisprud­enziale e confronto con il precedente.

Intervento giudiziari­o ed iniziativa economica. Ancora il professor Enriques: «Le ragioni dello sviluppo economico

[…] non hanno alcuna influenza sul sistema di valori, che implicitam­ente o esplicitam­ente, è alla base delle sentenze». Tema complesso che non dovrebbe consentire scorciatoi­e argomentat­ive.

Nel 2014 la Procura della Repubblica di Milano individuav­a, a meno di un anno dalla data inaugurazi­one di Expo 2015, gravi episodi di corruzione e turbativa d’asta. I tempi della giustizia non sono i tempi dell’economia e delle attività imprendito­riali, ma la giustizia può cercare di adottare tutte le misure organizzat­ive affinché questa distanza si riduca. La Procura di Milano ha svolto il ruolo che le compete di accertamen­to rigoroso dei fatti di reato. La magistratu­ra penale non deve farsi carico di «compatibil­ità», ma può e deve operare con scelte organizzat­ive e di strategia di indagine che assicurino la massima celerità, mettendo le altre articolazi­oni delle istituzion­i in condizione di adottare tempestiva­mente i provvedime­nti di loro competenza. Ciò che è avvenuto con le iniziative dell’Anac e della Prefettura di Milano che dopo l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di responsabi­li operativi dei lavori in corso, hanno adottato iniziative gestionali ed amministra­tive atte ad assicurare la prosecuzio­ne delle opere in condizioni di ripristina­ta legalità. Un intervento giudiziari­o tempestivo presuppone una organizzaz­ione giudiziari­a adeguata; sono note le difficoltà ma sarebbe ingeneroso ignorare il grande impegno sul tema dell’innovazion­e organizzat­iva da parte delle istituzion­i giudiziari­e italiane.

Ed infine io mi auguro che la cultura giuridica italiana rimanga saldamente ancorata al principio dettato dall’articolo 41 della nostra Costituzio­ne a proposito della iniziativa economica «Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità». Il monito appare tanto più attuale quando emergono i problemi causati dalla incontroll­ata globalizza­zione.

Differenze La giustizia e il mercato hanno ovviamente velocità diverse, va ridotta la distanza

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