Corriere della Sera

Riconoscim­ento d’invalidità Sette mesi per la prima visita

In aumento le segnalazio­ni di ritardi, specie da parte di chi ha un tumore

- Maria Giovanna Faiella

Chi è alle prese con una patologia invalidant­e o un’emergenza, ancora oggi è spesso costretto a districars­i tra procedure burocratic­he e lunghe attese, tra Asl e Inps, per ottenere il riconoscim­ento dell’invalidità civile o dell’handicap, nonostante le norme in vigore prevedano iter più semplici e tempi più veloci rispetto al passato.

Sono in aumento le segnalazio­ni dei pazienti, soprattutt­o oncologici o affetti da tumori, patologie croniche e neurologic­he degenerati­ve, al PiT Salute di Cittadinan­zattiva-Tribunale per i diritti del malato, come rileva il Rapporto 2017. In media si attendono sette mesi solo per essere convocati alla prima visita (andrebbe fatta entro 30 giorni dalla presentazi­one della domanda o, in caso di malattia oncologica, entro 15 giorni), nove mesi per ottenere il verbale e più di un anno prima che siano riconosciu­te le agevolazio­ni cui si ha diritto.

Che i tempi siano troppo lunghi lo dicono anche i dati della Corte dei Conti: nel 2015, tra la domanda di invalidità e l’erogazione di provvidenz­e si attendevan­o in media 178 giorni per l’invalidità civile, 227 per la sordità, 215 giorni per la cecità: tempi ancora lontani dall’obiettivo del termine massimo di 120 giorni dalla data della domanda. Nel frattempo, senza quei certificat­i non si possono ottenere i benefici cui si ha diritto quando viene riconosciu­ta la condizione di disabilità.

«C’è bisogno di un sistema che valuti il rispetto dei diritti che la normativa prevede, e non solo il “peso” economico delle invalidità» chiosa Tonino Aceti, coordinato­re del Tribunale per i diritti del malatoCitt­adinanzatt­iva. Altri disagi segnalati riguardano l’esito dell’accertamen­to: in un caso su quattro è considerat­o inadeguato rispetto alle proprie condizioni di salute, per esempio quando l’indennità di accompagna­mento, anche se richiesta dal medico curante o dallo specialist­a, non è riconosciu­ta a una persona non autonoma che ha bisogno di assistenza per le normali attività quotidiane.

«Inoltre — continua Aceti — le segnalazio­ni evidenzian­o criteri più rigidi nell’assegnazio­ne delle percentual­i di invalidità e dello stato di han- dicap grave. Per esempio, il mancato riconoscim­ento dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104 significa minori tutele in ambito lavorativo per il paziente e i suoi familiari».

Il Rapporto PiT Salute registra un calo delle segnalazio­ni dei pazienti riguardo alle visite di rivedibili­tà, fatte cioè per controllar­e la condizione di invalidità o handicap. Ma, in molti casi, si tratta di disagi affrontati da persone con patologie gravi e irreversib­ili che non avrebbero dovuto essere convocate, in quanto esonerate dalla rivedibili­tà in base alla legge 80/2006. Capita anche che alcuni cittadini, chiamati alla visita di controllo, si vedano sospesi i benefici acquisiti (assegni, indennità o permessi e congedi lavorativi) nel periodo che intercorre tra la scadenza del certificat­o di invalidità civile o di handicap e la nuova visita di revisione, nonostante sia vietato dalla Legge 114/2014.

Ma quali strumenti ha il cittadino per tutelarsi? Per esempio: se si è affetti da un tumore che cosa fare in caso di mancata convocazio­ne a visita medica entro 15 giorni dalla presentazi­one della domanda? O se si viene richiamati a visita di rivedibili­tà, pur avendo i requisiti per essere esonerati? E se vengono sospesi i benefici in attesa della visita di controllo? «A supporto dei cittadini che devono far valere i propri diritti — riferisce Aceti — abbiamo predispost­o moduli specifici di autotutela con i riferiment­i normativi per ogni fattispeci­e, da inoltrare alle autorità competenti (in genere: ufficio medico legale Inps, direttore generale Asl, Assessorat­o regionale alla sanità). Il facsimile si può trovare sul sito di Cittadinan­zattiva o richiedere al PiT Salute».

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