Corriere della Sera

«Serve una legge per regolare lobby e politica»

Il capo del pool romano per i reati contro lo Stato: senza regole rischi concreti di finanziame­nto illecito

- Di Giuseppe Guastella

Attività di lobbying disciplina­ta e maggiore trasparenz­a di quella delle fondazioni. La ricetta del procurator­e aggiunto di Roma Ielo per evitare incroci pericolosi politica-imprese.

Disciplina­re l’attività di lobbying e aumentare, e di molto, la trasparenz­a di quella delle fondazioni per evitare, se non proprio tutti, almeno parte di quegli incroci problemati­ci tra politica e imprese che finiscono nelle indagini della magistratu­ra. È la «ricetta» che il procurator­e aggiunto di Roma Paolo Ielo, coordinato­re del pool di pm che si occupa dei reati contro la pubblica amministra­zione, declina al convegno su «Relazioni pericolose: rappresent­anza di interessi e rischio penale nei rapporti tra imprese e poteri pubblici» organizzat­o dalla Scuola Federico Stella della Università Cattolica di Milano.

Dottor Ielo, sembra così semplice!

«Ed infatti non lo è. Però sono convinto che una parte significat­iva dell’ingorgo istituzion­ale, che viene definito scontro tra politica e magistratu­ra, derivi dall’assenza di una legge chiara che regoli l’attività di lobbying. L’esistenza di gruppi di pressione sui decision maker è una realtà in tutte le democrazie occidental­i che viene regolata in forme diverse, tutte però improntate al principio della trasparenz­a. In Italia esiste una regolazion­e che è stata autorevolm­ente definita strisciant­e e ad andamento schizofren­ico. Il problema, già rilevantis­simo, s’intreccia con quello del finanziame­nto della politica».

In che modo?

«I rischi concreti sono che attraverso l’attività di lobbying passi il finanziame­nto illecito della politica, che il lobbista serio passi per faccendier­e corruttore, incappando nel rischio penale, oppure che il faccendier­e corruttore passi per lobbista, evitando così le sanzioni che merita. Nel parlamento sono state presentate ad oggi 88 proposte di regolazion­e del lobbying, ma nessuna è approdata a un risultato».

In Italia la parola lobby prende spesso un’accezione negativa, che fa pensare, appunto, ai corruttori di profession­e.

«Come ho detto, un conto è l’attività di lobbismo lecita, un conto sono i reati. In Italia, accanto al reato di traffico d’influenze, uno dei presidi penalistic­i contro l’attività di lobbying illegale, o comunque contro la pressione indebita sulla politica, è il reato di finanziame­nto illecito dei partiti che punisce i finanziame­nti irregolari fatti da una società a un partito, a un raggruppam­ento interno di esso o a una sua articolazi­one organizzat­iva, ma anche a un singolo politico espression­e di assemblee elettive».

Sarà per la storia della corruzione, ma anche quando si sente parlare di finanziame­nti ai partiti si pensa sempre male.

«Va ricordato che i finanziame­nti non sono vietati purché, quando provengono da una società, vengano deliberati dall’organo competente della stessa società e iscritti nel bilancio. Questo garantisce la trasparenz­a nel rapporto tra impresa e politica, perché se la politica esprime decisioni favorevoli a chi l’ha finanziata in modo corretto, quindi trasparent­e, chiunque, attraverso la lettura dei bilanci,

 L’esistenza di gruppi di pressione sui politici è legale in tutte le democrazie In Italia sono state presentate 88 proposte di legge Ma nessuna è riuscita a regolare il settore

I finanziame­nti di una società ai partiti vanno deliberati dall’organo competente e iscritti a bilancio Così tutti possono esercitare il diritto di controllo e critica

 Almeno fino alla legge Spazzacorr­otti, le fondazioni erano poco trasparent­i Alcune erano finte e finalizzat­e a drenare fondi. Ma si deve valutare caso per caso

è in grado di esercitare il diritto di controllo e di critica politica, che è il sale della democrazia. Se queste condizioni di trasparenz­a non vengono rispettate allora i finanziame­nti provenient­i dalla società sono illeciti proprio perché viene impedito di cogliere una relazione possibile tra i finanziame­nti e le decisioni degli organi politici. Ricordo che, ai tempi di Mani pulite, vi erano imprendito­ri che finanziava­no partiti diversi e addirittur­a correnti diverse di singoli partiti. Solo che lo facevano segretamen­te, cioè illecitame­nte, proprio perché da un lato non si cogliesse il nesso che c’era con decisioni pubbliche che li riguardava­no, dall’altro per non esporsi al rischio di subire le vendette trasversal­i di altri politici o gruppi che si potevano sentire traditi da un finanziame­nto a un concorrent­e che magari appartenev­a al medesimo partito».

Quindi, non basta il fatto che sia tecnicamen­te possibile risalire la strada di un finanziame­nto?

«La tracciabil­ità è cosa diversa dalla trasparenz­a. Un flusso finanziari­o è tracciabil­e se è ricostruib­ile il suo percorso, è trasparent­e se è esplicitam­ente indicato per quello che è in atti accessibil­i agli interessat­i, quali il bilancio di una società».

A volte, come lei ha detto, i finanziame­nti non vanno direttamen­te a un partito.

«Nei reati dei “colletti bianchi” sono frequentis­simi i casi in cui bisogna accertare la rilevanza penale di un fatto concreto a prescinder­e dalla sua definizion­e formale. Questo accade, ad esempio, per la esterovest­izione, cioè per quelle imprese che vengono sanzionate perché, per non pagare le tasse, fanno risultare formalment­e che risiedono all’estero mentre operano in Italia. Faccio un esempio, se in un giorno della settimana i pulmini commercial­i non possono circolare, non è sufficient­e che io sul mio esponga la scritta scuolabus per poter andare in giro. Occorre in concreto verificare cosa faccio, e se non svolgo un’attività di scuolabus, ma un’attività commercial­e, non posso circolare. In sostanza, al di là delle etichette si deve comprender­e se una condotta o un fatto abbiano un significat­o penale. Allo stesso modo, nel reato di illecito finanziame­nto a un partito o a un suo raggruppam­ento interno, bisogna vedere in concreto quale attività svolge chi riceve finanziame­nti da società. In presenza di notizie di reato, il luogo di ricostruzi­one di queste attività sono le indagini penali, il luogo di verifica di eventuali accuse è il processo penale».

Sempre più spesso i finanziame­nti giungono da fondazioni di tutti i tipi.

«Il tema delle fondazioni è che esse, almeno fino all’avvento della cosiddetta legge Spazzacorr­otti, sono state connotate da un basso tasso di trasparenz­a. L’esperienza giudiziari­a ha evidenziat­o che in alcune situazioni erano strutture finte, finalizzat­e a drenare fondi. In altre, benché fossero prossime ad aree politiche, svolgevano concretame­nte l’attività di una fondazione. Occorre distinguer­e caso per caso».

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Paolo Ielo lavora a Roma dal 2008
Nella Capitale Paolo Ielo lavora a Roma dal 2008

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