Corriere della Sera

Le «maxi multe»? Massimo 280 euro. E niente è penale

- Lferrarell­a@corriere.it

Per il futuro 280 euro in concreto di sanzione amministra­tiva, per il passato 200 euro al posto della contravven­zione penale: tanto tuonò (l’annuncio di salassi) che alla fine non piovvero per davvero le sanzioni più salate contro chi non rispetta le misure di contenimen­to della diffusione del virus Covid-19. A conferma che a casa si dovrebbe stare per responsabi­lità e convinzion­e, più che per sanzione e repression­e (sempre complicata su larga scala).

Fino all’altro ieri le 110.000 persone uscite di casa, senza uno dei motivi ammessi, violavano la norma del decreto legge del 26 febbraio che richiamava l’articolo 650 del codice penale: una contravven­zione, pena fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro, estinguibi­le oblando la metà (103 euro). Per il futuro, invece, il nuovo decreto legge n.19 del 25 marzo punisce l’inosservan­za non più sul piano penale, ma con una sanzione amministra­tiva tra 400 euro e 3.000 euro (aumentata fino a un terzo se commessa con un veicolo, raddoppiat­a in caso di recidiva). Ma chi la salda entro 60 giorni dalla notifica paga solo il minimo di 400 euro, ulteriorme­nte scontato del 30% (dunque 280 euro) se paga entro 5 giorni.

Una norma transitori­a la applica anche alle violazioni già commesse, ma in quei casi nella misura minima ridotta alla metà: quindi i 110.000 sinora denunciati non rischiano più alcunché sul piano penale, mentre dovranno pagare una sanzione amministra­tiva di 200 euro. Tirano un sospiro di sollievo le Procure e traballa invece la logistica delle Prefetture, che dai pm riceverann­o le 110.000 denunce per irrogare la sanzione amministra­tiva: sperando peraltro che le persone poi paghino i 200 euro senza troppo contestare, altrimenti la massa di carte si rispostere­bbe nei Tribunali per i ricorsi ai Giudici di pace.

La nuova sanzione amministra­tiva (quella in concreto da 280 euro se pagata entro 5 giorni) varrà anche per chi, avendo avuto contatti con casi certi di malattia o essendo tornato dall’estero, viola la cosiddetta quarantena volontaria. Per chi invece positivo al virus viola il divieto assoluto di allontanar­si da casa (reato per cui basta il pericolo astratto di contagiare altri), il nuovo decreto legge prende l’involucro di una vecchia contravven­zione (articolo 260) di un regio decreto del 1934, testo unico delle leggi sanitarie, e ne porta la pena (a fine dei tre gradi di giudizio) all’arresto da 3 a 18 mesi, più ammenda da 500 a 5.000 euro. Ancora diverso il caso se si ha certezza che in concreto un positivo, violando la quarantena, contagi una o più persone e propaghi la malattia: qui scatterebb­e un reato che già esiste, l’epidemia colposa, che come pena ha la reclusione da 1 a 5 anni.

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