Gli esclusi dell’ecobonus, il caso delle finestre
Il superecobonus previsto dal decreto Rilancio a differenza della versione meno generosa attualmente in vigore non è per tutti gli immobili e nemmeno per tutti i contribuenti. La prima esclusione è quella per chi, anche se persona fisica, possiede un immobile legato alla sua attività imprenditoriale, a meno che l’unità non sia ubicata in un condominio (casi tipici: studi professionali e negozi). Chi ad esempio possiede interi edifici che poi affitta o che sono la sede della sua attività è quindi escluso poiché non si tratta di condominio.
Una seconda esclusione riguarda le case unifamiliari che non siano anche abitazione principale. La norma probabilmente nasce da un equivoco abbastanza diffuso e cioè che le case indipendenti siano tutte ville in località turistiche. Spesso si tratta di casette di modesto valore che solo con una buona opera di ristrutturazione potrebbero trovare un mercato. Altre esclusioni sono quelle di alcuni interventi di efficientamento energetico (serramenti e infissi di alte prestazioni), previste nell’ecobonus ora in vigore, che sarebbero quelli di maggiore interesse. Agevolabili con 110% solo se abbinati alla riqualificazione completa dell’edificio o del suo impianto termico.