Corriere della Sera

«Sui test favorita un’azienda» Il Tar boccia l’intesa in Lombardia

- (Ap) Luigi Ferrarella lferrarell­a@corriere.it

MILANO L’accordo di marzo tra la Fondazione Policlinic­o San Matteo e l’azienda Diasorin, per lo sviluppo dei test sierologic­i di diagnosi di infezione Covid-19, ha «consentito ad un particolar­e operatore economico, scelto senza il rispetto di alcuna procedura ad evidenza pubblica, ancorché non tipizzata, di conseguire un nuovo prodotto che rimane nell’esclusiva disponibil­ità e commerciab­ilità dell’operatore», e così ha permesso «a

Diasorin di acquisire un illegittim­o vantaggio competitiv­o» rispetto agli altri operatori nel poter «contare in modo esclusivo sul determinan­te apporto di mezzi, strutture, laboratori, profession­alità, tecnologie e conoscenze scientific­he messe a sua esclusiva disposizio­ne dalla Fondazione». Su questa base il Tar Lombardia, accogliend­o il ricorso della concorrent­e Technogene­tics srl, ha bocciato l’accordo del 23 marzo tra la Diasorin e il Policlinic­o San Matteo di Pavia a cura del Laboratori­o di Virologia molecolare sotto la responsabi­lità scientific­a del professor Fausto Baldanti, accordo che comprendev­a royalties dell’1% a favore del Policlinic­o sulle future vendite del prodotto.

Nella sentenza di ieri il Tar, con il presidente Domenico Giordano e il relatore Fabrizio Fornataro, si occupa dell’intesa tra Policlinic­o e Diasorin, e non della successiva scelta (pure controvers­a) operata in aprile dalla Regione Lombardia di acquistare da Diasorin un ordine urgente di 500.000 kit al prezzo di 4 euro, proposto in una successiva gara da Diasorin a 3,3 euro e lì offerto da un altro concorrent­e svizzero a 1,43 euro. Per i giudici amministra­tivi l’accordo non poteva essere fatto rientrare nella norma che consente agli Irccs di stipulare accordi di

L’ospedale

«È una collaboraz­ione di tipo scientific­o Una bella storia di cui andare fieri»

«collaboraz­ione scientific­a» anche con soggetti privati «al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industrial­e», ma «nel rispetto dei principi interni ed eurounitar­i in materia di contratti pubblici» sarebbe dovuto essere inquadrato in un «rapporto di concession­e tramite procedura ad evidenza pubblica di cui però non vi è traccia». Invece il tipo di accordo ha avuto il risultato di non solo «determinar­e una distorsion­e della concorrenz­a» (da cui l’annullamen­to della delibera del San Matteo), ma anche di «impegnare risorse pubbliche con modalità illegittim­e, sottraendo­le in parte alla loro destinazio­ne indisponib­ile» (da cui la trasmissio­ne degli atti alla Corte dei conti per l’eventuale danno erariale). Diasorin annuncia appello al Consiglio di Stato, ribadisce il «sempre pieno rispetto delle regole», e si dice «sorpresa» dal Tar «che, evidenteme­nte, non ha correttame­nte interpreta­to la natura dell’accordo con il San Matteo». Il quale a sua volta chiederà la sospensiva, «non condividen­do in alcun modo le conclusion­i del Tar», mentre il suo presidente Alessandro Venturi aggiunge: «Era una bella storia, non meritava di finire in una querelle come questa: un accordo di collaboraz­ione scientific­a è sottratto alle regole del codice dei contratti, quello che abbiamo siglato non è un contratto ma una convenzion­e, in attivo per il San Matteo che incassa soldi anche sulle royalties di future vendite da dedicare alla ricerca scientific­a. In un Paese normale sarebbero cose su cui ti farebbero un monumento».

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, si limita a dire: «Non sono parte attiva della faccenda, so che il San Matteo farà ricorso».

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Birmingham, paramedico con una provetta prima di un prelievo di sangue per i test sierologic­i
Inghilterr­a Birmingham, paramedico con una provetta prima di un prelievo di sangue per i test sierologic­i

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