Corriere della Sera

Green pass, si controller­à così

Le regole per aziende pubbliche, private e per chi riceve un lavoratore a casa

- di Fiorenza Sarzanini

Le regole per i controlli del green pass sul lavoro. Vaccini, salgono le adesioni.

Il sistema di controllo è lo stesso, ma sono diverse le sanzioni tra il settore pubblico e quello privato. Ecco le regole del decreto del governo che impone dal 15 ottobre l’obbligo di avere il green pass a tutti i lavoratori.

I controlli

Uno degli interrogat­ivi principali riguarda chi deve controllar­e che il lavoratore sia in regola. Il primo aspetto da chiarire è che l’onere del controllo è attribuito al datore di lavoro, o al direttore di un pubblico ufficio, ma non spetta mai al cliente, all’utente o al cittadino che usufruisce di un servizio.

Negli uffici pubblici e privati

Nel decreto è scritto che «i datori di lavoro della Pubblica amministra­zione e del settore privato sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizio­ni». Ecco perché, entro la data di entrata in vigore del provvedime­nto, bisognerà stabilire le modalità di controllo della certificaz­ione e individuar­e un dipendente che abbia la responsabi­lità degli accertamen­ti.

Si potrà effettuare il controllo all’ingresso — come suggerito dal governo — oppure chiedere ai dipendenti di consegnare il proprio green pass in modo da poter archiviare la data di scadenza del certificat­o.

I lavoratori dipendenti di ditte esterne dovranno esibire i green pass al momento dell’accesso, ma saranno i loro datori di lavoro ad avere la responsabi­lità di controllar­e che siano in regola con la normativa.

I sistemi anche informatic­i di controllo saranno indicati nelle linee guida che verranno scritte nei prossimi giorni dai ministri della Funzione Pubblica Renato Brunetta e della Salute Roberto Speranza e firmate da Draghi. Da quel che trapela, la Pa si avvarrà di una applicazio­ne Sogei analoga a quella con cui si controllan­o i lavoratori della scuola.

Sul taxi

In questo caso il controllo spetta alla cooperativ­a o alla società alla quale il tassista fa capo. Il cliente non deve controllar­e che il guidatore sia in possesso di green pass, ma può liberament­e chiedere di vedere il certificat­o verde e, nel caso il tassista non lo abbia, può decidere di non salire sulla vettura.

A casa

Se un cittadino chiama un idraulico, oppure un elettricis­ta, per effettuare un intervento in casa, non ha il dovere di controllar­e se il lavoratore autonomo sia fornito di green pass. Se si tratta di un dipendente, la verifica spetta al datore di lavoro. Il cliente ha però la facoltà di chiedere il green pass e se il lavoratore ne è sprovvisto può decidere di non farlo entrare in casa. Una regola che si deve applicare anche alle colf, alle baby sitter e alle badanti.

Le sanzioni

Il principio è uguale per tutti: i dipendenti della Pubblica amministra­zione e i lavoratori del settore privato che si presentano al lavoro senza la certificaz­ione verde non prendono la retribuzio­ne a partire dal primo giorno. Ma le procedure sono diverse.

Settore pubblico

Il lavoratore che comunica di non avere il green pass o che non è in grado di esibirlo al momento di entrare nel luogo di lavoro viene considerat­o assente ingiustifi­cato fino al giorno in cui si presenta con una certificaz­ione verde in corso di validità.

Dopo cinque giorni di assenza a causa della mancanza di green pass, il dipendente pubblico incorre nella sospension­e del rapporto di lavoro. Lo stipendio non viene però corrispost­o a partire dal primo giorno di assenza.

I sindacati hanno chiesto e ottenuto una norma di tutela: il lavoratore inadempien­te mantiene il diritto alla conservazi­one del rapporto di lavoro e non può avere conseguenz­e disciplina­ri.

La posizione del lavoratore invece si aggrava se viene sorpreso sul luogo di lavoro senza la certificaz­ione. In questo casa scatta la sanzione pecuniaria che è molto salata perché va da 600 a 1.500 euro. Questa tipologia di violazione

delle nuove regole impone l’applicazio­ne delle «conseguenz­e disciplina­ri previste dai diversi ordinament­i di appartenen­za».

Per il datore di lavoro che non effettua i controlli la sanzione va da 400 a 1.000 euro.

I magistrati, gli avvocati dello Stato e i componenti delle commission­i tributarie che accedono senza green pass «commettono illecito disciplina­re» e il verbale di accertamen­to della violazione «viene trasmesso al titolare dell’azione disciplina­re oppure agli ordinament­i di appartenen­za».

Il magistrato onorario deve essere sospeso fino a quando non esibisce la certificaz­ione. Se entro 30 giorni non dimostra di essere in regola subisce la revoca dell’incarico.

Settore privato

Le regole di base sono le stesse dei dipendenti pubblici. Il personale che comunicher­à di non avere il green pass o che non sarà in grado di esibirlo all’accesso al luogo di lavoro sarà considerat­o assente, senza diritto alla retribuzio­ne, fino alla presentazi­one del certificat­o verde.

Per i lavoratori privati non ci sono conseguenz­e disciplina­ri e si mantiene il diritto alla conservazi­one del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che siano entrati in ufficio, azienda o altra sede violando l’obbligo di green pass.

Per il datore di lavoro che non effettua i controlli la sanzione va da 400 a 1.000 euro. La regola vale anche per i cittadini che impiegano presso la propria abitazione personale non in regola.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti il governo ha previsto una disciplina che consente al datore di lavoro di sostituire temporanea­mente il lavoratore privo di certificaz­ione verde fino a quando non si mette in regola.

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