Cosa prevede la legge 194 e l’emendamento nel decreto sul Pnrr
1 Cosa prevede la legge 194, che nel 1978 ha introdotto l’interruzione volontaria di gravidanza nella legislazione italiana, riguardo ai consultori?
La 194 si occupa dei consultori all’articolo 2 e all’articolo 5. Individua tra i compiti che questa rete di strutture territoriali deve assicurare quello di «assistere la donna in stato di gravidanza» informandola dei suoi diritti e sui servizi sociali, assistenziali e sanitari offerti, e attuando «interventi per risolvere problemi creati dalla gravidanza o dalla maternità». Per raggiungere questi scopi, dice l’articolo 2 della legge «i consultori possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione di idonee formazioni sociali di base e associazioni di volontariato che possano anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita».
2 Cosa prevede il testo dell’emendamento inserito nel decreto del Pnrr, approvato dalla Camera?
Nel testo approvato due giorni fa si prevede che le Regioni possano «avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità».
3 Quali sono gli argomenti di chi critica l’emendamento?
Il riferimento alla «qualificata esperienza di sostegno alla maternità» è per gli attivisti pro-choice e per le opposizioni un’apertura dei consultori alle associazioni pro vita. La modifica sarebbe quindi volta a comprimere il diritto all’aborto della donna che si rivolge al consultorio.
4 Qual è la risposta del governo al riguardo?
La replica di chi l’ha proposto e approvato è che l’emendamento attua quanto già previsto dal’articolo 2 della 194.
5 Cosa prevedeva l’ordine del giorno presentato dal Pd e bocciato ieri?
L’odg impegnava il governo ad «assicurare che le disposizioni» introdotte col decreto Pnrr «non minino in alcun modo la piena attuazione della 194 e non restringano il diritto delle donne ad avere accesso all’interruzione volontaria di gravidanza».