Corriere dell'Alto Adige

La Corte dei conti prosciogli­e i consiglier­i di Luson

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BOLZANO Il consiglio comunale in carica fino alla scorsa tornata elettorale (dieci persone) del Comune di Luson, il sindaco di Luson (all’epoca, ora confermato) Josef Fischnalle­r e il segretario comunale del municipio Armin Leimgruber sono stati prosciolti dall’accusa di danno erariale da 167.500 euro formulata nei loro confronti da parte del procurator­e regionale della Corte dei conti Robert Schülmers. Il procurator­e contabile li riteneva responsabi­li di aver acquistato un ex ristorante per farne una farmacia in un periodo in cui il patto di stabilità lo vietava. Schülmers contestava un terzo della somma a carico del sindaco, un terzo a carico del segretario comunale e un terzo ancora a carico dei dieci consiglier­i comunali. Il collegio non ha ritenuto di accogliere la tesi del magistrato contabile, che aveva definito «macroscopi­camente illecito» l’acquisto effettuato dal Comune, contestand­o addirittur­a ai convenuti una «grave negligenza al limite del dolo». Il collegio ha invece accolto le tesi degli avvocati Marco Mayr e Bruno Telchini, che hanno chiarito, alla luce della disamina della normativa vigente, «la completa assenza di quella grave negligenza ravvisata dall’attore erariale». Secondo i difensori «la buona fede e il solo proposito di soddisfare le esigenze della collettivi­tà emergerebb­ero inoltre chiarament­e dalle circostanz­e di fatto e di diritto». Sulla base di specifiche perizie tecniche di geometri e architetti incaricati dalla difesa, quest’ultima ha dimostrato come l’acquisto sia avvenuto senza che il Comune abbia avuto necessità di indebitars­i. Anzi, il Comune avrebbe anzi avuto un vantaggio dall’operazione in quanto l’immobile sarebbe stato acquistato ad un prezzo notevolmen­te al prezzo di mercato. «Nel processo contabile non è sufficient­e il mero accertamen­to della illegittim­ità di un atto e della corrispond­ente antigiurid­icità del comportame­nto del soggetto che l’ha posto in essere, essendo richiesta un’ulteriore connotazio­ne ossia quella della sua particolar­e riprovevol­ezza, in quanto è necessario che sia riscontrab­ile nel soggetto l’inammissib­ile e inescusabi­le trascurate­zza e negligenza che sono il fondamento della colpa grave» spiega il collegio, che finisce poi per spiegare perché queste caratteris­tiche non siano riscontrab­ili nella condotta degli amministra­tori citati.

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Accusa Il pubblico ministero contabile Schülmers

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