La Corte dei conti proscioglie i consiglieri di Luson
BOLZANO Il consiglio comunale in carica fino alla scorsa tornata elettorale (dieci persone) del Comune di Luson, il sindaco di Luson (all’epoca, ora confermato) Josef Fischnaller e il segretario comunale del municipio Armin Leimgruber sono stati prosciolti dall’accusa di danno erariale da 167.500 euro formulata nei loro confronti da parte del procuratore regionale della Corte dei conti Robert Schülmers. Il procuratore contabile li riteneva responsabili di aver acquistato un ex ristorante per farne una farmacia in un periodo in cui il patto di stabilità lo vietava. Schülmers contestava un terzo della somma a carico del sindaco, un terzo a carico del segretario comunale e un terzo ancora a carico dei dieci consiglieri comunali. Il collegio non ha ritenuto di accogliere la tesi del magistrato contabile, che aveva definito «macroscopicamente illecito» l’acquisto effettuato dal Comune, contestando addirittura ai convenuti una «grave negligenza al limite del dolo». Il collegio ha invece accolto le tesi degli avvocati Marco Mayr e Bruno Telchini, che hanno chiarito, alla luce della disamina della normativa vigente, «la completa assenza di quella grave negligenza ravvisata dall’attore erariale». Secondo i difensori «la buona fede e il solo proposito di soddisfare le esigenze della collettività emergerebbero inoltre chiaramente dalle circostanze di fatto e di diritto». Sulla base di specifiche perizie tecniche di geometri e architetti incaricati dalla difesa, quest’ultima ha dimostrato come l’acquisto sia avvenuto senza che il Comune abbia avuto necessità di indebitarsi. Anzi, il Comune avrebbe anzi avuto un vantaggio dall’operazione in quanto l’immobile sarebbe stato acquistato ad un prezzo notevolmente al prezzo di mercato. «Nel processo contabile non è sufficiente il mero accertamento della illegittimità di un atto e della corrispondente antigiuridicità del comportamento del soggetto che l’ha posto in essere, essendo richiesta un’ulteriore connotazione ossia quella della sua particolare riprovevolezza, in quanto è necessario che sia riscontrabile nel soggetto l’inammissibile e inescusabile trascuratezza e negligenza che sono il fondamento della colpa grave» spiega il collegio, che finisce poi per spiegare perché queste caratteristiche non siano riscontrabili nella condotta degli amministratori citati.