Corriere dell'Alto Adige

Controllo dei contratti Il « Jobs act» amplia l’intervento

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Con l’entrata in vigore del Dlgs n.81/15, emanato nell’ambito della riforma Jobs act, si ampliano sia le competenze delle Commission­i di certificaz­ione, sia gli interventi dei Consulenti del lavoro ai quali è stato affidato il ruolo di terzietà. Tra le sedi previste per la conciliazi­one sono comprese le commission­i istituite presso i Consigli provincial­i degli Ordini dei Consulenti del lavoro. La norma prevede la possibilit­à di siglare il patto di demansiona­mento, cioè un accordo individual­e per modificare mansioni, categoria, livello e relativa retribuzio­ne, nell’interesse del lavoratore alla conservazi­one dell’occupazion­e, all’acquisizio­ne di una diversa profession­alità o al migliorame­nto delle condizioni di vita. Tale accordo deve, però, essere stipulato presso le Commission­i di certificaz­ione. In questa fase il lavoratore può farsi assistere da un Consulente del lavoro nel corso del procedimen­to di certificaz­ione.

In merito al part-time, se il contratto collettivo non disciplina le clausole elastiche (modifica da parte del datore dell’orario stabilito nell’accordo individual­e part-time), queste possono essere pattuite per iscritto presso le Commission­e di certificaz­ione. Anche in tale sede è prevista la facoltà del lavoratore di farsi assistere anche da un Consulente del lavoro. Dopo l’abrogazion­e del contratto a progetto, dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinat­o anche ai rapporti di collaboraz­ione che si concretizz­ano in prestazion­i di lavoro personali e continuati­ve, le cui modalità di esecuzione sono organizzat­e dal committent­e, anche con riferiment­o ai tempi e al luogo di lavoro. Le parti possono richiedere alle Commission­i di certificar­e la genuinità, cioè l’assenza di questi requisiti che invalidere­bbero l’autonomia del rapporto di lavoro, in particolar­e la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committent­e, oltre al carattere non personale e non continuati­vo delle prestazion­i (eteroorgan­izzazione). Il lavoratore potrà farsi assistere da un Consulente del lavoro.

A decorrere dall’1 gennaio 2016, i datori di lavoro privati che stabilizzi­no soggetti già parti di contratti di Cococo, anche a progetto e di soggetti titolari di partita Iva con cui abbiano intrattenu­to rapporti di lavoro autonomo, godono dell’estinzione degli illeciti amministra­tivi, contributi­vi e fiscali. Gli accordi si potranno siglare solo con atto di conciliazi­one o di certificaz­ione.

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