Corriere dell'Alto Adige

Specie cacciabili, aumenta il potere delle Province

Approvata la norma di attuazione che apre la strada a «deroghe in accordo con il ministero»

- P. P.

«Una norma innovativa, che prevede una sorta di gestione condivisa e correspons­abile di attività collocate sul crinale che separa le competenze statali da quelle autonomist­iche».

Il presidente della Commission­e dei Dodici, Lorenzo Dellai, ribadisce in questo modo la sua soddisfazi­one per l’approvazio­ne della norma di attuazione che modifica la disciplina dell’attività venatoria con particolar­e riferiment­o al l a «variazione motivata» delle specie cacciabili e che lascia maggiori margini di manovra alle autorità locali.

La norma modifica di fatto quanto riportato sulla caccia dal decreto presidenzi­ale 279

del 22 marzo 1974.

All’articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi, che danno alle autorità locali un nuovo potere: «Il Presidente della Provincia autonoma, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambienta

le, ndr), e sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, può disporre, per periodi determinat­i, variazioni dell’elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale purché a livello provincial­e la valutazion­e complessiv­a dello stato di conservazi­one risulti soddisface­nte secondo le procedure e le modalità utilizzate nell’ambito del diritto dell’Unione europea per la valutazion­e dello stato di conservazi­one delle specie oggetto di tutela della Direttiva Habitat — è scritto nel nuovo testo — il provvedime­nto del presidente dell a Provincia autonoma, sul quale viene richiesta l’intesa, attesta la sussistenz­a di tale condizione e fornisce prescrizio­ni dettagliat­e sul numero di individui prelevabil­i, ove opportuno distinti per classi di sesso ed età, sui periodi, i tempi, le aree e le modalità di prelievo dei medesimi, nonché sulle modalità di sorveglian­za, in modo tale da garantire che il prelievo sia compatibil­e con il mantenimen­to della specie in uno stato soddisface­nte».

Nel caso in cui il ministro dell’ambiente non si pronunci espressame­nte entro 30 giorni sulla richiesta di intesa, quest’ultima, ove sussista il parere favorevole dell’Ispra, si considera acquisita. Nel caso in cui, inseguito all’ adozione del provvedime­nto di variazione di cui al comma 1, lo stato complessiv­o della specie interessat­a risulti non soddisface­nte, il Presidente della Provincia revoca il detto provvedime­nto. Ove il presidente della Provincia non provveda tempestiva­mente in tal senso, il ministro dell’ambiente, previa diffida ad adempiere, adotta la revoca in via sostitutiv­a».

Esulta il parlamenta­re altoatesin­o della Svp Karl Zeller: «Giuridicam­ente la questione era complicati­ssima, ci aveva già provato —ricorda — nel lontano 1992 il nostro rappresent­ante Roland Riz». Secondo il senatore trentino Vittorio Fravezzi «si tratta di una norma che, come quella sul commercio, costituisc­e un rafforzame­nto delle nostre prerogativ­e statutarie».

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Appostamen­to Un cacciatore durante una battuta su un pendio: per il settore venatorio regionale viene «agevolato» il potere delle amministra­zioni

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