Specie cacciabili, aumenta il potere delle Province
Approvata la norma di attuazione che apre la strada a «deroghe in accordo con il ministero»
«Una norma innovativa, che prevede una sorta di gestione condivisa e corresponsabile di attività collocate sul crinale che separa le competenze statali da quelle autonomistiche».
Il presidente della Commissione dei Dodici, Lorenzo Dellai, ribadisce in questo modo la sua soddisfazione per l’approvazione della norma di attuazione che modifica la disciplina dell’attività venatoria con particolare riferimento al l a «variazione motivata» delle specie cacciabili e che lascia maggiori margini di manovra alle autorità locali.
La norma modifica di fatto quanto riportato sulla caccia dal decreto presidenziale 279
del 22 marzo 1974.
All’articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi, che danno alle autorità locali un nuovo potere: «Il Presidente della Provincia autonoma, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambienta
le, ndr), e sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, può disporre, per periodi determinati, variazioni dell’elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale purché a livello provinciale la valutazione complessiva dello stato di conservazione risulti soddisfacente secondo le procedure e le modalità utilizzate nell’ambito del diritto dell’Unione europea per la valutazione dello stato di conservazione delle specie oggetto di tutela della Direttiva Habitat — è scritto nel nuovo testo — il provvedimento del presidente dell a Provincia autonoma, sul quale viene richiesta l’intesa, attesta la sussistenza di tale condizione e fornisce prescrizioni dettagliate sul numero di individui prelevabili, ove opportuno distinti per classi di sesso ed età, sui periodi, i tempi, le aree e le modalità di prelievo dei medesimi, nonché sulle modalità di sorveglianza, in modo tale da garantire che il prelievo sia compatibile con il mantenimento della specie in uno stato soddisfacente».
Nel caso in cui il ministro dell’ambiente non si pronunci espressamente entro 30 giorni sulla richiesta di intesa, quest’ultima, ove sussista il parere favorevole dell’Ispra, si considera acquisita. Nel caso in cui, inseguito all’ adozione del provvedimento di variazione di cui al comma 1, lo stato complessivo della specie interessata risulti non soddisfacente, il Presidente della Provincia revoca il detto provvedimento. Ove il presidente della Provincia non provveda tempestivamente in tal senso, il ministro dell’ambiente, previa diffida ad adempiere, adotta la revoca in via sostitutiva».
Esulta il parlamentare altoatesino della Svp Karl Zeller: «Giuridicamente la questione era complicatissima, ci aveva già provato —ricorda — nel lontano 1992 il nostro rappresentante Roland Riz». Secondo il senatore trentino Vittorio Fravezzi «si tratta di una norma che, come quella sul commercio, costituisce un rafforzamento delle nostre prerogative statutarie».