Masi chiusi, legge approvata tra le polemiche
Schuler trova la maggioranza. L’opposizione: rischio incostituzionalità e squilibrio di genere
Nella sua ultima seduta della sessione di aprile, il consiglio provinciale altoatesino ha approvato la proposta che modifica la legge sui masi chiusi — e conseguentemente la legge urbanistica provinciale — con 16 sì, 5 no e 8 astensioni.
La mini-riforma proposta dall’assessore Schuler, riguarda soprattutto i requisiti per la costituzione di un maso chiuso. Dello Sbarba (Verdi) ha presentato subito un emendamento sostitutivo per riportare l’articolo alla forma originaria, che era frutto di un confronto coi Comuni, con gli interessati, con il gruppo Svp: «Si trattava del minimo per evitare che la legge potesse essere utilizzata a scopi speculativi, mentre il testo emendato dalla commissione non ha più quella minima efficacia». Nella formulazione originaria dell’articolo — ha ricordato l’ambientalista — si intendevano, tra le altre cose, «inasprire le condizioni per la costituzione di un maso chiuso in mancanza di una casa di abitazione con relativi annessi rustici». Negli ultimi 15 anni, ha chiarito Dello Sbarba, i masi chiusi con sede sono stati 287, quelli senza sede 232, quelli svincolati 257.
Schuler ha ringraziato il consigliere per il sostegno alla versione originaria, replicando però che il testo in esame era stato elaborato in commissione considerando le diverse esigenze. Ha sottolineato che i casi di applicazione sarebbero stati molto pochi. Respinto l’emendamento, Dello Sbarba ha replicato che oltre alla commissione c’è anche l’aula, e che nella 2a commissione legislativa i rappresentanti Svp sono tutti espressione dei contadini.
Tra gli altri elementi di discussione, la determinazione dell’assuntore del maso in caso di successione legittima e l’esclusione dei legittimari e delle legittimarie di un defunto dall’assunzione del maso.
Nelle dichiarazioni di voto, i Freiheitlichen hanno annunciato astensione («rischio incostituzionalità») e i Verdi si sono detti per il No «per l’annacquamento dell’articolo 1 e per l’eccezione alla legge sulle pari opportunità introdotta nell’articolo 13».