Sad, personale cercato senza «proporz» La Provincia: obbligo anche per i privati
Palazzo Widmann ricorre in Appello. Kompatscher: la sentenza di primo grado è sbagliata
BOLZANO La lunga querelle tra Palazzo Widmann e la società di trasporti Sad si arricchisce di un nuovo capitolo, evidentemente ancora a spese dei contribuenti.
La giunta provinciale ha deciso ieri di ricorrere in Corte d’Appello contro la sentenza con cui il tribunale di Bolzano ha riconosciuto all’azienda privata il diritto di non applicare la proporzionale etnica.
Il caso è riferito alla causa aperta in relazione a un posto bandito nel marzo 2017 dalla Sad ( ferrovie, ndr), che fu assegnato «senza rispettare la ripartizione proporzionale in base ai gruppi linguistici». Alla fine di giugno il giudice di primo grado di Bolzano respinse il ricorso della Provincia, che aveva adito le vie legali per «difendere i principi dello Statuto di autonomia ». Secondo la Provincia l’obbligo di rispettare le disposizioni in materia di bilinguismo e proporzionale da parte del prestatore dei servizi ferroviari nonostante la privatizzazione era stato stabilito fin al 1988. In quell’occasione — ricorda una nota di Palazzo Widmann — la Corte Costituzionale aveva emesso una sentenza secondo cui le aziende ferroviarie che esercitano in provincia di Bolzano i compiti delle già disciolte Ferrovie dello Stato devono, prima di procedere alla pubblicazione dei posti, interpellare il Comitato d’intesa e assegnare i posti nel rispetto della proporzionale.
Ma il tribunale di primo grado ha respinto il ricorso della Provincia il 29 giugno, affermando che la proporzionale etnica nel settore del servizio ferroviario va applicata solo a soggetti «pubblici» e non a quelli privati anche perché in sostanza, l’importante è che il personale sia bilingue nei rapporti con gli utenti.
«La disciplina della proporzionale è, come il bilinguismo, una colonna portante dell’autonomia — spiegano oggi in giunta — deve perciò essere garantita nei servizi pubblici di ogni tipo, anche quando tali servizi vengono svolti da soggetti privati».
«Sul piano giuridico — ha spiegato il vicepresidente Christian Tommasini — per noi non ci sono dubbi sul fatto che nel settore trasporti ci debba essere l’obbligo di rispetto della normativa».
«Si tratta di una sentenza sbagliata — aggiunge in una nota il presidente della Provincia Arno Kompatscher — la proporzionale va garantita anche in quei servizi un tempo gestiti in concessione da imprese statali e che oggi sono garantiti da soggetti privati. Si tratta di uno dei caposaldi dell’autonomia che va assolutamente difeso».
La giunta si dice fiduciosa che la Corte d’Appello si pronuncerà in senso opposto alla sentenza di primo grado, nella quale è stata condannata pagare oltre 10.000 euro di spese di lite: «Se anche la Corte d’Appello dovesse esprimersi nello stesso senso del Tribunale occorrerebbe dare una nuova formulazione alla norma di attuazione del 1997 per garantire chiarezza normativa», mette le mani avanti Kompatscher.
Il nodo è il cosiddetto «principio di pietrificazione», che secondo la giunta è stato completamente tralasciato. Esso stabilisce che anche le altre società che svolgono sul territorio provinciale l’attività di gestione del trasporto ferroviario debbano garantire il servizio in entrambe le lingue e che per questa ragione siano tenute al rispetto del bilinguismo. Di qui consegue anche la necessità del rispetto della proporzionale etnica. Tema che evidentemente in Alto Adige si fa risalire all’Età della Pietra.