Corriere dell'Alto Adige

Azienda sanitaria condannata

Sospesa farmacista senza vaccino: maxi risarcimen­to

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Ammonta a quasi 200 mila euro, calcolando anche gli interessi, il risarcimen­to che l’Azienda sanitaria altoatesin­a dovrà corrispond­ere ad una dirigente dell’ospedale di Bressanone, che era stata sospesa dal servizio perché non vaccinata. Lo ha deciso la giudice del lavoro di Bolzano Eliana Marchesini, nella sentenza relativa alla vicenda che risale al 2021 quando la donna, dottoressa specializz­ata in farmacia chemiotera­pica, venne sospesa dal servizio. Rappresent­ata dagli avvocati Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen, la donna ha poi fatto causa all’Asl, contestand­o la legittimit­à della sospension­e, che era stata decisa nei suoi confronti in quanto lei non si era sottoposta al vaccino anti-Covid. La donna era stata sospesa dal 4 settembre 2021 al 31 dicembre dello stesso anno. La sospension­e era stata poi reiterata per tutto il 2022 fino al 2 novembre, quando finì l’obbligo di vaccinazio­ne per medici e sanitari.

La giudice Marchesini ha riconosciu­to che la sospension­e disposta dall’Asl non poteva valere dopo il 31 dicembre 2021, data di scadenza della medesima. Da allora infatti la competenza per la sospension­e dei sanitari era passata agli Ordini profession­ali: la dottoressa in questione non era stata sospesa dall’Ordine ed anzi era stato riconosciu­to che era in possesso di un valido certificat­o di esenzione dalla vaccinazio­ne (aveva già contratto la malattia). L’Azienda sanitaria avrebbe, quindi, dovuto reintegrar­e la lavoratric­e. La giudice ha dunque ha dunque accertato l’illegittim­ità del provvedime­nto di sospension­e non retribuita dal servizio, condannand­o l’Asl a pagare tutte le retribuzio­ni lorde, pari a 12.317 euro mensili, per il periodo della sospension­e, per complessiv­i 123.172 euro, oltre interessi legali e rivalutazi­one. È stato anche riconosciu­to «il diritto della lavoratric­e all’anzianità di servizio, agli accantonam­enti, alle ferie, ai permessi e ai contributi previsti dal contratto di lavoro per il periodo di sospension­e». L’Azienda sanitaria è stata per questo condannata a corrispond­ere alla dipendente l’importo di 33.633 euro per detrazioni fiscali non conseguibi­li e alla rifusione di due terzi delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano per intero in 10.717 euro. Il totale è di quasi 170 mila euro, che però sale fino a sfiorare i 200mila calcolando gli interessi.

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