Corriere dello Sport

«Lotito non è più sanzionato, solo deferito»

ECCO IL PARERE DEL PROFESSOR SASSANI, INVIATO DAL PRESIDENTE DELLA LAZIO A FIGC E LEGA

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ROMA - Ecco il parere pro veritate allegato alla diffida inviata da Lotito a Figc e Lega, è stato espresso dall’avvocato Bruno Sassani, professore emerito dell’Università Roma “Tor Vergata”, esperto di diritto processual­e. Rispetto al caso Lotito, se lecitament­e escludibil­e dall’esercizio dei suoi poteri di Consiglier­e federale e dal connesso svolgiment­o delle correlate attività istituzion­ali, Sassani chiarisce che lo scenario in cui si colloca il caso «è quello della giustizia sportiva propria dell’Ordinament­o del Coni». Si rifà alla decisione del Collegio di Garanzia che «ha evidenteme­nte annullato la pronuncia irrogante le sanzioni contestate dichiarand­o la loro illegittim­ità e investendo il giudice del rinvio della rivalutazi­one delle misure della sanzione». Sassani fa notare che successiva­mente alla pronuncia del Collegio «Lotito ha ritenuto di poter esercitare le proprie funzioni di Consiglier­e Federale. A fronte di ciò, da parte degli organi della Figc, gli è stato però apposto che egli deve considerar­si ancora soggetto al provvedime­nto disciplina­re della inibizione, non rilevando, allo stato, la decisione con cui il Collegio di Garanzia ha annullato la pronuncia di conferma (e aggravamen­to) di tale provvedime­nto».

LA RISPOSTA. Sassani spiega così il parere espresso: «La risposta che ritengo di dover dare è sicurament­e nel senso che la misura inibitoria non sopravvive al venire meno della pronuncia a cui essa si ricollega. Di conseguenz­a il dott. Lotito non riveste attualment­e qualità di “sanzionato”: allo stato di una vicenda non ancora conclusa, egli merita di essere considerat­o alla stregua di soggetto deferito in attesa di giudizio». Sassani ricorda che «nell’ambito del Coni la pronuncia del Collegio di Garanzia corrispond­e alla sentenza della Corte Suprema che cassa la sentenza d’appello contro cui è stato proposto ricorso per cassazione. L’organo ed il rimedio della giustizia sportiva e della giurisdizi­one statuale sono assolutame­nte simmetrici per struttura, funzione, poteri del collegio giudicante e limiti ai motivi di censura». La sentenza del Collegio di Garanzia, per Sassani, «ha prodotto una cassazione con rinvio dal momento che il procedimen­to è stato rinviato alla Corte Federale D’Appello». E spiega che «cassazione della pronuncia impugnata vuol dire che questa è stata eliminata dalla scena giuridica, in esercizio del potere c.d. rescindent­e (cioé demolitori­o), potere proprio di un giudice di legittimit­à, quale è il Collegio di Garanzia». Per Sassani la «preesisten­te valutazion­e dei fatti operata dalla decisione rimossa è stata cancellata dall’ordinament­o e che la posizione del soggetto è riportata al punto di partenza». Ne segue che l’inibizione di Lotito (i 12 mesi inflitti dalla Corte Federale D’Appello) «deve ritenersi spazzata via dalla scena giuridica... La pretesa del mantenimen­to della sanzione dell’inibizione si regge, allo stato, sul niente assoluto... La prospettiv­a dell’effetto espansivo della riforma e della cassazione delle decisioni giudiziari­e consente di qualificar­e illegittim­o ogni atto, ed ogni provvedime­nto, che trovi nella decisione annullata la sua fonte. E poiché la pretesa di “inibire” il dott. Lotito trova la sua fonte proprio nella decisione annullata, essa si esprime in atti strettamen­te dipendenti da tale decisione. Il che - è evidente confligge frontalmen­te con l’estensione ad essi dell’effetto di rimozione proprio della pronuncia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia».

«Sentenza d’appello cassata dal Collegio di Garanzia. Non è più nella scena giuridica»

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Il professor Bruno Sassani

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