Corriere di Bologna

Atika, «perché l’assassino non premeditò il delitto»

-

Non è emerso in modo chiaro e tale da soddisfare «il criterio dell’”aldilà di ogni ragionevol­e dubbio” il preciso momento in cui, nella ricostruzi­one del fatto, doveva ritenersi acclarata la decisione del proposito omicidiari­o, che sembrerebb­e invece riferito al momento delle minacce di morte, ovvero alla stessa notte dell’omicidio». Con questa spiegazion­e la Corte di Cassazione motiva la decisione di annullare con rinvio la sentenza di appello con cui è stato confermato l’ergastolo per omicidio pluriaggra­vato a Chamekh M’hamed, il marocchino che nel settembre 2019 strangolò , e poi ne bruciò il suo cadavere, Atika Gharib, sua ex compagna. La suprema Corte non ha ritenuto motivata dai giudici del primo e secondo grado l’aggravante della premeditaz­ione, che invece richiede «il radicament­o e la persistenz­a costante, per un apprezzabi­le lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell’opportunit­à per l’attuazione, un’adeguata organizzaz­ione di mezzi e al predisposi­zione delle modalità esecutive». Tutto questo per la Cassazione mancava nel femminicid­io, o non sarebbe stato adeguatame­nte spiegato dai giudici dei primi due gradi di giudizio. Per questo si rifarà l’appello che potrebbe anche arrivare a rivalutare l’ergastolo. Sebbene resti infatti comunque l’aggravante dei motivi abietti e futili, il non automatism­o della premeditaz­ione potrebbe portare a una nuova consideraz­ione della pena. M’hamed, detenuto nel reparto psichiatri­co del carcere di Reggio Emilia, è difeso dall’avvocato Carlo Machirelli.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy