I supplenti veronesi vincono la battaglia contro il Ministero
Rigettato anche il ricorso dell’Ufficio scolastico scaligero: «Ai supplenti stessi scatti e diritti dei docenti titolari»
Supplenti veronesi vs Ministero 3-0.Riconoscimento dei contratti a termine superiori ai 36 mesi e risarcimento degli scatti d’anzianità maturati durante tali supplenze «lunghe»: a Verona i docenti precari che tengono lezione alle scuole superiori chiudono la partita contro il Miur (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e Ufficio scolastico provinciale di Verona. «Vanno risarciti»: e stavolta per il dicastero si tratta di un ko definitivo, senza più alcuna possibilità d’appello visto che a decretare la parola «fine» sul contenzioso giudiziario che si protraeva dal 2011 è appena intervenuta la Cassazione.
E la direttiva giunta dalla Suprema Corte con l’ordinanza 23321/2017 è categorica: al pari di quanto avevano già sentenziato il Tribunale del Lavoro di Verona e i giudici lagunari dell’Appello, anche il terzo e ultimo grado di giudizio si è concluso con il rigetto da parte degli Ermellini del ricorso presentato da Miur e Ufficio provinciale scolastico di Verona contro le pretese risarcitorie dei docenti precari. «Abbiamo avuto la meglio in tutte le aule di giustizia, in totale rappresentavo una ventina di insegnanti veronesi conferma l’avvocato Massimo Tirelli -. A Verona mi risulta che questa sia la prima sentenza del genere, siamo partiti sei anni fa e nel frattempo alcuni dei miei assistiti sono stati assunti a tempo indeterminato. Ma le pretese risarcitorie vanno comunque soddisfatte alla luce di quest’ultima, definitiva, ordinanza della Cassazione. Per cui adesso ci ritroveremo e faremo l’esatto conteggio dei risarcimenti che ci devono essere riconosciuti».
La battaglia, dunque, è quella del rinnovo dei contratti a tempo determinato ai professori per coprire posti vacanti: anziché affidare una cattedra a un professore precario, che ne aveva diritto, si attribuivano gli incarichi di supplente con «cattedre a tempo», il cui contratto scadeva con la chiusura delle scuole. Ma secondo la Cassazione va comunque «riconosciuta l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato». Tutto ciò, in linea con «l’obbligo posto a carico degli Stati membri dell’Europa di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato». Di tutt’altro avviso invece Miur e Ufficio scolastico scaligero, a cui avviso «i rapporti a tempo determinato del settore scolastico sono soggetti a una normativa speciale del settore»: una lettura, questa, «cassata» dagli Ermellini.
Il legale Adesso ci ritroveremo per il conteggio delle cifre dovute