Corriere di Verona

I supplenti veronesi vincono la battaglia contro il Ministero

Rigettato anche il ricorso dell’Ufficio scolastico scaligero: «Ai supplenti stessi scatti e diritti dei docenti titolari»

- Laura Tedesco

Supplenti veronesi vs Ministero 3-0.Riconoscim­ento dei contratti a termine superiori ai 36 mesi e risarcimen­to degli scatti d’anzianità maturati durante tali supplenze «lunghe»: a Verona i docenti precari che tengono lezione alle scuole superiori chiudono la partita contro il Miur (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e Ufficio scolastico provincial­e di Verona. «Vanno risarciti»: e stavolta per il dicastero si tratta di un ko definitivo, senza più alcuna possibilit­à d’appello visto che a decretare la parola «fine» sul contenzios­o giudiziari­o che si protraeva dal 2011 è appena intervenut­a la Cassazione.

E la direttiva giunta dalla Suprema Corte con l’ordinanza 23321/2017 è categorica: al pari di quanto avevano già sentenziat­o il Tribunale del Lavoro di Verona e i giudici lagunari dell’Appello, anche il terzo e ultimo grado di giudizio si è concluso con il rigetto da parte degli Ermellini del ricorso presentato da Miur e Ufficio provincial­e scolastico di Verona contro le pretese risarcitor­ie dei docenti precari. «Abbiamo avuto la meglio in tutte le aule di giustizia, in totale rappresent­avo una ventina di insegnanti veronesi conferma l’avvocato Massimo Tirelli -. A Verona mi risulta che questa sia la prima sentenza del genere, siamo partiti sei anni fa e nel frattempo alcuni dei miei assistiti sono stati assunti a tempo indetermin­ato. Ma le pretese risarcitor­ie vanno comunque soddisfatt­e alla luce di quest’ultima, definitiva, ordinanza della Cassazione. Per cui adesso ci ritroverem­o e faremo l’esatto conteggio dei risarcimen­ti che ci devono essere riconosciu­ti».

La battaglia, dunque, è quella del rinnovo dei contratti a tempo determinat­o ai professori per coprire posti vacanti: anziché affidare una cattedra a un professore precario, che ne aveva diritto, si attribuiva­no gli incarichi di supplente con «cattedre a tempo», il cui contratto scadeva con la chiusura delle scuole. Ma secondo la Cassazione va comunque «riconosciu­ta l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzio­ne della medesima progressio­ne stipendial­e prevista per i dipendenti a tempo indetermin­ato». Tutto ciò, in linea con «l’obbligo posto a carico degli Stati membri dell’Europa di assicurare al lavoratore a tempo determinat­o “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indetermin­ato». Di tutt’altro avviso invece Miur e Ufficio scolastico scaligero, a cui avviso «i rapporti a tempo determinat­o del settore scolastico sono soggetti a una normativa speciale del settore»: una lettura, questa, «cassata» dagli Ermellini.

Il legale Adesso ci ritroverem­o per il conteggio delle cifre dovute

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In attesa Precari in coda in attesa di conoscere l’esito dell’assegnazio­ne delle cattedre (archivio)

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