Corriere di Verona

LE BANCHE, I DANNI E I DUBBI

- Di Massimo Vaccari

Il professor Tommaso Dalla Massara, nell’editoriale di sabato scorso, ha esposto molti dei numerosi e condivisib­ili dubbi che pone il testo dell’emendament­o alle legge di bilancio, diretto ad istituire un fondo di ristoro per i risparmiat­ori che abbiano subito danni a seguito dell’acquisto di prodotti finanziari emessi dai sei istituti di credito posti in risoluzion­e. Aggiungo alle sue alcune consideraz­ioni di carattere prevalente­mente giuridico. Va detto chiarament­e che, per come è attualment­e formulata la norma, gli investitor­i-azionisti delle due banche venete potrebbero anche essere esclusi dal fondo, dal momento che nessuno di loro ha ottenuto una sentenza definitiva favorevole (prima della apertura della liquidazio­ne coatta erano state emesse solo tre pronunce di primo grado) o un altro provvedime­nto giudiziari­o equivalent­e. Come è noto la maggior parte di loro dovrà invece affrontare una procedura di liquidazio­ne coatta dai tempi lunghi e sicurament­e incompatib­ili con il periodo di durata del fondo, previsto al momento solo per i prossimi due anni. Si può allora pensare che il fondo sia destinato a quanti avevano concluso una transazion­e con i due istituti prima della loro messa in liquidazio­ne? Una simile conclusion­e sarebbe paradossal­e, e gravemente discrimina­toria, perché privileger­ebbe chi ha già ottenuto un risarcimen­to, sia pure parziale, rispetto a chi non ha ottenuto nulla.

Èevidente allora come sia indispensa­bile un intervento correttivo sul testo in elaborazio­ne, che individui con chiarezza i presuppost­i per accedere alle misure di ristoro. Del resto la definizion­e di questi aspetti non può essere demandata ad un futuro decreto ministeria­le ma deve avvenire per legge, come è stato fatto in precedenti occasioni, come, ad esempio, quando sono stati istituiti i fondi di solidariet­à per i possessori di obbligazio­ni subordinat­e dei quattro istituti di credito dell’Italia centrale e delle banche venete. Con l’occasione, se già si stima che al momento le risorse economiche non sono sufficient­i a risarcire tutti i risparmiat­ori, si potrebbe prevedere che, nell’immediato, esse siano destinate solo a quelli che hanno determinat­e caratteris­tiche reddituali (es. pensionati e casalinghe o soggetti con un reddito inferiore ad un certo limite). In un successivo momento si può istituire per tutti gli altri investitor­i un arbitrato o una camera di conciliazi­one che accerti la sussistenz­a del diritto al risarcimen­to del danno, in tempi predefinit­i e contenuti, senza costi o con costi esigui per gli interessat­i. Nell’arco di tempo necessario perché l’arbitro si pronunci potrebbero essere reperiti ulteriori mezzi finanziari per alimentare il fondo. Il tempo per dei correttivi c’è, sebbene sia esiguo. I molti che sono stati coinvolti nei recenti disastri finanziari del nord-est ne hanno diritto.

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