LE BANCHE, I DANNI E I DUBBI
Il professor Tommaso Dalla Massara, nell’editoriale di sabato scorso, ha esposto molti dei numerosi e condivisibili dubbi che pone il testo dell’emendamento alle legge di bilancio, diretto ad istituire un fondo di ristoro per i risparmiatori che abbiano subito danni a seguito dell’acquisto di prodotti finanziari emessi dai sei istituti di credito posti in risoluzione. Aggiungo alle sue alcune considerazioni di carattere prevalentemente giuridico. Va detto chiaramente che, per come è attualmente formulata la norma, gli investitori-azionisti delle due banche venete potrebbero anche essere esclusi dal fondo, dal momento che nessuno di loro ha ottenuto una sentenza definitiva favorevole (prima della apertura della liquidazione coatta erano state emesse solo tre pronunce di primo grado) o un altro provvedimento giudiziario equivalente. Come è noto la maggior parte di loro dovrà invece affrontare una procedura di liquidazione coatta dai tempi lunghi e sicuramente incompatibili con il periodo di durata del fondo, previsto al momento solo per i prossimi due anni. Si può allora pensare che il fondo sia destinato a quanti avevano concluso una transazione con i due istituti prima della loro messa in liquidazione? Una simile conclusione sarebbe paradossale, e gravemente discriminatoria, perché privilegerebbe chi ha già ottenuto un risarcimento, sia pure parziale, rispetto a chi non ha ottenuto nulla.
Èevidente allora come sia indispensabile un intervento correttivo sul testo in elaborazione, che individui con chiarezza i presupposti per accedere alle misure di ristoro. Del resto la definizione di questi aspetti non può essere demandata ad un futuro decreto ministeriale ma deve avvenire per legge, come è stato fatto in precedenti occasioni, come, ad esempio, quando sono stati istituiti i fondi di solidarietà per i possessori di obbligazioni subordinate dei quattro istituti di credito dell’Italia centrale e delle banche venete. Con l’occasione, se già si stima che al momento le risorse economiche non sono sufficienti a risarcire tutti i risparmiatori, si potrebbe prevedere che, nell’immediato, esse siano destinate solo a quelli che hanno determinate caratteristiche reddituali (es. pensionati e casalinghe o soggetti con un reddito inferiore ad un certo limite). In un successivo momento si può istituire per tutti gli altri investitori un arbitrato o una camera di conciliazione che accerti la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, in tempi predefiniti e contenuti, senza costi o con costi esigui per gli interessati. Nell’arco di tempo necessario perché l’arbitro si pronunci potrebbero essere reperiti ulteriori mezzi finanziari per alimentare il fondo. Il tempo per dei correttivi c’è, sebbene sia esiguo. I molti che sono stati coinvolti nei recenti disastri finanziari del nord-est ne hanno diritto.