Corriere di Verona

Le azioni VB date in garanzia Il giudice annulla il mutuo

Treviso, sentenza inedita: Intesa non può pretendere la restituzio­ne dei soldi

- Alessandro Zuin

Non soltanto i finanziame­nti «baciati», sulla cui nullità si sono accumulate ormai numerose pronunce giudiziari­e. Ora c’è una nuova sentenza, firmata il 16 maggio da un giudice del Tribunale di Treviso, Andrea Valerio Cambi, che apre un capitolo inedito nel vastissimo contenzios­o pendente tra i vecchi clientisoc­i e le defunte Popolari venete (più, nel caso specifico, anche la subentrata Intesa Sanpaolo): ha stabilito, quella sentenza, che deve considerar­si nullo un mutuo erogato nel gennaio 2015 da Veneto Banca, rispetto al quale il cliente beneficiar­io aveva dato in garanzia, con un patto di ritenzione e compensazi­one, le azioni dell’istituto di credito da lui stesso già possedute; di conseguenz­a, essendo nullo il mutuo che sta alla base della vicenda, il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo per oltre 377 mila euro con il quale veniva intimata allo stesso cliente-socio la restituzio­ne di oltre 377 mila euro (il capitale residuo rispetto ai 420 mila euro del mutuo, più interessi e spese) a favore di Intesa, subentrata a Veneto Banca nella titolarità del rapporto. In altre parole, il beneficiar­io del finanziame­nto nulla dovrà restituire a Intesa Sanpaolo, e questo perché, sul piano del diritto, quel famigerato mutuo va considerat­o del tutto inesistent­e, poiché le norme generali vietano alle banche di accettare azioni proprie in garanzia dei crediti erogati.

A monte di tutta la vicenda, si era verificata una situazione che all’epoca ricorreva di frequente nei rapporti tra le ex Popolari venete e i loro correntist­i. Da un lato, nel suo atto di opposizion­e davanti al Tribunale di Treviso, il cliente-socio ha affermato di essere stato indotto a investire il suo intero patrimonio mobiliare in azioni e obbligazio­ni di Veneto Banca, per un ammontare totale di oltre mezzo milione di euro; d’altro canto, quando ha avuto esigenze di liquidità e perciò aveva ordinato alla banca di procedere alla vendita di una parte delle azioni, quest’ordine era caduto nel vuoto. Di qui la necessidi contrarre il mutuo da 420 mila euro, per il quale Veneto Banca gli avrebbe imposto di vincolare le suddette azioni a garanzia della restituzio­ne del finanziame­nto. Anche successiva­mente, a fronte delle difficoltà nel sostenere il pagamento delle rate, il cliente-socio aveva ripresenta­to a Veneto Banca la richiesta di realizzo delle azioni, ancora una volta senza esito.

«Il principio affermato dal Tribunale di Treviso – afferma l’avvocato Antonio Pavan di Treviso, che ha assistito il cliente-socio nell’azione legale verso i Intesa Sanpaolo e Veneto Banca in liquidazio­ne coatta amministra­tiva – è di particolar­e interesse: il giudice, infatti, pur ribadendo che i clienti-azionisti di Veneto Banca (e, per le medesime ragioni, anche di Banca Popolare di Vicenza, ndr) non possono avanzare pretese risarcitor­ie nei confronti di Intesa Sanpaolo, ha precisato che, in ogni caso, è necessario verificare se i rapporti contrattua­li con le ex Popolari venete fossero validament­e sorti oppure no. In poche parole, se un contratto – nel caso specifico, il mutuo in questione – con Veneto Banca era nullo sin dall’origine, non si può sostenere che quel mutuo, e il relativo credito, siano poi stati trasferiti a Intesa Sanpaolo». Alla quale Intesa Sanpaolo, com’è ovvio, rimane sempre la possibilit­à di presentare appello contro la decisione del giudice di Treviso. Nel frattempo, però, non potrà pretendere alcuna somma dal vincitore del primo grado di giudizio.

Antonio Pavan Il Tribunale di Treviso ha affermato un principio di particolar­e interesse

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