I tre motivi della vittoria: ordinanza legittima che aggiunge garanzie mentre il virus avanza
I giudici: nessun problema di ordine pubblico
Il governatore del Piemonte Alberto Cirio poteva, per legge, attuare quel provvedimento, l’ordinanza non è illegittima perché aggiunge una garanzia di tutela della salute, e in Piemonte il numero di contagi è cresciuto nell’ultimo mese. Sono queste le tre motivazioni principali per le quali il Tar, nella persona del presidente Vincenzo Salomone, ha respinto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza piemontese sulla scuola.
In un documento di 11 pagine, il Tribunale amministrativo regionale accoglie le motivazioni scritte dall’avvocato Vittorio Barosio e le fa sue. Al contrario di quanto affermato dalla ministra Azzolina, «il decreto regionale impugnato non trasferisce l’incombenza e la responsabilità della misurazione della temperatura sugli istituti scolastici e non sovverte l’impianto del dpcm in quanto, fermo restando l’obbligo delle famiglie di procedere alla misurazione della temperatura degli studenti prima di avviarli a scuola, la Regione si è limitata a dettare disposizioni che assicurano l’effettivo adempimento di tale obbligo, responsabilizzando le famiglie stesse (che devono rendere al riguardo un’apposita autocertificazione, con le connesse responsabilità giuridiche) e prevedendo che, in caso di mancata autocertificazione, la temperatura sia comunque misurata prima dell’inizio dell’attività didattica per evitare che studenti ammalati possano contagiare altre persone».
Insomma, l’ordinanza di Cirio non toglie niente e non va in contrasto con quanto voluto
Il documento La memoria difensiva dell’avvocato Barosio scritta in undici pagine presentate al TAR
La scelta delle scuole Rilevare la temperatura all’ingresso o prima dell’inizio delle attività una loro opzione
da Roma, perché la responsabilità in prima istanza è sempre dalle famiglie, ma aggiunge una garanzia in più: «Integra e non sovverte il contenuto della disciplina statale».
Il Tribunale amministrativo regionale sottolinea poi come il provvedimento piemontese non rischi di creare problemi di ordine pubblico negli istituti, perché «non prescrive la
verifica della misurazione della temperatura prima dell’ingresso a scuola, bensì prima dell’inizio dell’attività didattica e ciò per lasciare ai dirigenti la scelta organizzativa più appropriata al fine di evitare potenziali assembramenti».
Ogni istituto può scegliere se farlo in cortile, in corridoio o in classe. Il Tribunale aggiunge anche come l’ordinanza rappresenti una misura in grado di ridurre la circolazione del covid, e che «la situazione del Piemonte dal punto di vista dei contagi si è aggravata nella stagione estiva», con il valore RT che ha superato la soglia pericolosa dell’1, e con l’aumento dei focolai (soprattutto in famiglia). Il rischio sanitario, quindi, giustifica provvedimenti straordinari.
E infine, non c’è alcun «danno grave e irreparabile» come prospettato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, anzi: «La sospensione dell’efficacia del decreto comporterebbe una riduzione del livello di tutela dal contagio presso gli istituti», perché mancherebbe quel «meccanismo concreto di verifica» voluto dal Piemonte.