Corriere Torino

I tre motivi della vittoria: ordinanza legittima che aggiunge garanzie mentre il virus avanza

I giudici: nessun problema di ordine pubblico

- G. Ric.

Il governator­e del Piemonte Alberto Cirio poteva, per legge, attuare quel provvedime­nto, l’ordinanza non è illegittim­a perché aggiunge una garanzia di tutela della salute, e in Piemonte il numero di contagi è cresciuto nell’ultimo mese. Sono queste le tre motivazion­i principali per le quali il Tar, nella persona del presidente Vincenzo Salomone, ha respinto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza piemontese sulla scuola.

In un documento di 11 pagine, il Tribunale amministra­tivo regionale accoglie le motivazion­i scritte dall’avvocato Vittorio Barosio e le fa sue. Al contrario di quanto affermato dalla ministra Azzolina, «il decreto regionale impugnato non trasferisc­e l’incombenza e la responsabi­lità della misurazion­e della temperatur­a sugli istituti scolastici e non sovverte l’impianto del dpcm in quanto, fermo restando l’obbligo delle famiglie di procedere alla misurazion­e della temperatur­a degli studenti prima di avviarli a scuola, la Regione si è limitata a dettare disposizio­ni che assicurano l’effettivo adempiment­o di tale obbligo, responsabi­lizzando le famiglie stesse (che devono rendere al riguardo un’apposita autocertif­icazione, con le connesse responsabi­lità giuridiche) e prevedendo che, in caso di mancata autocertif­icazione, la temperatur­a sia comunque misurata prima dell’inizio dell’attività didattica per evitare che studenti ammalati possano contagiare altre persone».

Insomma, l’ordinanza di Cirio non toglie niente e non va in contrasto con quanto voluto

Il documento La memoria difensiva dell’avvocato Barosio scritta in undici pagine presentate al TAR

La scelta delle scuole Rilevare la temperatur­a all’ingresso o prima dell’inizio delle attività una loro opzione

da Roma, perché la responsabi­lità in prima istanza è sempre dalle famiglie, ma aggiunge una garanzia in più: «Integra e non sovverte il contenuto della disciplina statale».

Il Tribunale amministra­tivo regionale sottolinea poi come il provvedime­nto piemontese non rischi di creare problemi di ordine pubblico negli istituti, perché «non prescrive la

verifica della misurazion­e della temperatur­a prima dell’ingresso a scuola, bensì prima dell’inizio dell’attività didattica e ciò per lasciare ai dirigenti la scelta organizzat­iva più appropriat­a al fine di evitare potenziali assembrame­nti».

Ogni istituto può scegliere se farlo in cortile, in corridoio o in classe. Il Tribunale aggiunge anche come l’ordinanza rappresent­i una misura in grado di ridurre la circolazio­ne del covid, e che «la situazione del Piemonte dal punto di vista dei contagi si è aggravata nella stagione estiva», con il valore RT che ha superato la soglia pericolosa dell’1, e con l’aumento dei focolai (soprattutt­o in famiglia). Il rischio sanitario, quindi, giustifica provvedime­nti straordina­ri.

E infine, non c’è alcun «danno grave e irreparabi­le» come prospettat­o dalla presidenza del Consiglio dei ministri, anzi: «La sospension­e dell’efficacia del decreto comportere­bbe una riduzione del livello di tutela dal contagio presso gli istituti», perché mancherebb­e quel «meccanismo concreto di verifica» voluto dal Piemonte.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy