Costozero

Condono in Campania, interviene la Corte Costituzio­nale

Legittimat­o l'ar ticolo 9 della Legge Regionale Campania 16/2014 sul “condono semplifica­to”

- Di L. D'Angiolella

Negli ultimi tempi, la Corte Costituzio­nale è intervenut­a in maniera decisiva su alcuni temi, dettando anche l'agenda politica italiana. Si pensi, solo per ricordare le più recenti sentenze del 2015, alla censura di incostituz­ionalità che ha colpito le trattenute previdenzi­ali della riforma Fornero, oppure alla sentenza che ha salvato molte pubbliche amministra­zioni ritenendo legittimo l'articolo 42 bis del T.U. degli Espropri e cioè la possibilit­à per gli enti di acquisire le aree anche in caso di procedure illegittim­e. Una sentenza, non amplificat­a dai media, riguarda una specifica fattispeci­e regionale campana che interessa molte persone. In uno dei molteplici provvedime­nti della Corte per dirimere i contrasti tra normativa statale e regionale è stata emessa la sentenza 117 del 26 maggio 2015 che, pronuncian­dosi sulla legge finanziari­a regionale dello scorso anno ove veniva fornita un'interpreta­zione autentica della L.R. 10/2004, ha dichiarato non fondata la questione di costituzio­nalità anche in relazione all'articolo 9 della L.R. 10/2004, che disciplina­va le domande di condono svolte con procedura cosiddetta semplifica­ta. In pratica la norma permetteva a coloro che avevano commesso abusi su aree sottoposte a vincoli non di inedificab­ilità assoluta, e che avevano svolto la domanda ex L. 47/85, di utilizzare un procedimen­to più veloce. Per le vecchie domande di condono si permetteva che gli interessat­i, proprio per agevolare gli enti, svolgesser­o un'articolata autodichia­razione comprenden­te le notizie relative alla proprietà, all'impatto e altre notizie utili per gli uffici facendo sì che si potesse giungere al permesso di costruire in sanatoria senza che vi fosse l'articolato iter ordinario previsto per le aree, anche quelle sottoposte a vincolo ma edificabil­i, e che prevedeva un'iperbole di pareri, istruttori­e, risposte obbligate che rallentava­no enormement­e il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Bisogna ricordare, infatti, che a distanza di 30 anni dalla legge 47/85, che permetteva il condono di immobili realizzati tra il 1967 ed il 1983, sono ancora moltissimi comuni che non hanno definito queste pratiche. L'introduzio­ne dell'autocertif­icazione di cui all'art.9 della L.R. 10/04, cui molti cittadini aderirono, ha permesso il rilascio di permessi di costruire in sanatoria e finalmente di legittimar­e un patrimonio immobiliar­e. Ai Comuni è stato consentito così di incassare sia gli oneri di condono che tutte le tasse relative agli immobili, quali ICI, IMU, TASI e TARI, come si sono negli anni via via definite tali tassazioni. Né vale alcuna contestazi­one di tipo “ambientali­stico” in consideraz­ione che si tratta di un patrimonio consolidat­o esistente, si ripete, da mezzo secolo e non in aree vincolate da inedificab­ilità assoluta. Con l'occasione dunque indotta dalla Corte Costituzio­nale, a mio parere, andrebbe introdotta dalla Regione Campania una norma “a regime” di questo tipo, anche per i condoni più recenti, in maniera da sbloccare tante pratiche e salvaguard­are gli investimen­ti dei cittadini. Si salverebbe­ro le casse degli enti locali e finalmente si darebbe l'idea di una P.A. veloce ed efficiente.

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