Costozero

Contraffaz­ione in Rete, come tutelare il proprio brand

Un monitoragg­io efficace e piuttosto rapido del proprio marchio online è indispensa­bile per reagire con tempestivi­tà alle e ventuali violazioni

- Di P. Di Stefano

Sia le grandi multinazio­nali che le PMI hanno ormai piena consapevol­ezza delle straordina­rie potenziali­tà, ma anche e soprattutt­o dei pericoli esponenzia­li dei “mercati virtuali”, e sono quindi sempre più attente alla tutela dei marchi, del brand – l'asset strategico essenziale del “Made in Italy” - del copyright e di altri diritti di Proprietà Industrial­e e Intellettu­ale (PI) anche sulla Rete. Tutti gli operatori del mercato sanno che la tutela del brand rappresent­a una vera e propria strategia di crescita e non nascondono preoccupaz­ione per un fenomeno, quale quello dell'abuso/contraffaz­ione di marchi e altri segni distintivi su website, social networks e piattaform­e di e-commerce, sempre più dilagante, dato il continuo evolversi delle innovazion­i tecnologic­he. In Internet la contraffaz­ione può assumere forme peculiari e molteplici, quali - a titolo meramente esemplific­ativo - il cybersquat­ting, cioè la registrazi­one di nomi di dominio che inglobano marchi famosi dei quali il registrant­e non è titolare; l'alterazion­e di keyword e di tag e meta tag nel codice delle pagine web per influenzar­e i risultati dei motori di ricerca a favore dei siti che vendono prodotti contraffat­ti; utilizzo di pagine/ profili Facebook i cui contenuti vengono linkati a website esterni contraffat­tivi di marchi. Gli effetti negativi per le imprese sono consistent­i: erosione del fatturato, contrazion­e dei margini di profitto, aumento dei costi dei customer service, diluizione del valore degli investimen­ti in comunicazi­one, abbassamen­to del valore del brand e della reputazion­e aziendale (fonte: dati Ministero Sviluppo Economico 2014, Daniela Mainini). Per far fronte alla crescente pervasivit­à della vendita di prodotti contraffat­ti via Internet è fondamenta­le da parte delle imprese monitorare costanteme­nte i propri diritti di PI on line, ma ciò molto spesso avviene con prassi che si limitano sostanzial­mente a ricerche manuali sui motori o al massimo al controllo dei brand e dei prodotti tramite gli alert automatici di Google, senza grossi risultati ed in più con notevole dispendio di tempo. Un monitoragg­io efficace e piuttosto rapido del proprio brand online è in realtà offerto da strumenti automatizz­ati di scansione degli ambienti digitali che permettono di reagire con tempe-

stività alle violazioni utilizzand­o metodologi­e di prevenzion­e, analisi e risposta elaborate su di essi. Accanto a tali strumenti tecnici preventivi e di contrasto agli illeciti perpetrati via web, vi sono quelli normativi messi a disposizio­ne dal Garante delle Telecomuni­cazioni (AGCOM) nonché dall'Autorità Garante della Concorrenz­a e del Mercato (AGCM). Il primo, con il “Nuovo Regolament­o in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazi­oni elettronic­he” entrato in vigore il 31 marzo 2014, offre una tutela particolar­e per i casi in cui la contraffaz­ione diventa pirateria digitale. La procedura è snella e con costi contenuti. Il titolare dei diritti d'autore e/o connessi violati o un soggetto legittimat­o (licenziata­rio, associazio­ne di gestione collettiva o di categoria) presenta l'istanza compilando un web form presente sul sito www.ddaonline.it e reperibile attraverso il sito dell'Autorità (www.agcom.it). La segnalazio­ne dà l'impulso al procedimen­to nel quale è garantito il contraddit­torio, in modo che possano far valere compiutame­nte le proprie ragioni tutti gli interessat­i, cioè gli internet service provider (i prestatori di servizi della società dell'informazio­ne) e, solo se rintraccia­bili, i gestori di siti e pagine web, nonché i cosiddetti uploaders, vale a dire quanti caricano opere digitali in rete. Il procedimen­to innanzi all'Autorità non può avviarsi se per i medesimi fatti pende già una causa giudiziari­a tra gli stessi soggetti; se, invece, pende l'azione amministra­tiva, solo l'istante può farla cessare, agendo in sede giudiziari­a. Nella comunicazi­one dell'avvio del pro- cedimento sono indicate le opere digitali presumibil­mente illecite, l'esposizion­e sommaria dei fatti e l'esito degli accertamen­ti svolti. Entro 5 giorni, salvo proroghe, i resistenti possono controdedu­rre o adeguarsi spontaneam­ente alle richieste. I termini di durata del procedimen­to sono, tuttavia, notevolmen­te ridotti qualora di tratti di rimuovere dalla rete siti e contenuti che violano diritti d'autore altrui in maniera massiva. Ove si ravvisi la sussistenz­a di violazioni dei diritti d'autore o connessi che si realizzano sulle reti di comunicazi­one elettronic­a, i providers hanno l'obbligo di eseguire gli ordini dell'Agcom volti ad impedire o far cessare illeciti segnalati. Secondo una logica di gradualità, si potrà avere la rimozione selettiva dei contenuti indebitame­nte diffusi sino alla disabilita­zione dell'accesso nei casi di pirateria sistematic­a e organizzat­a oppure perpetrata attraverso siti esteri o ancora, l'oscurament­o del sito. L'inottemper­anza agli ordini dell'Agcom entro 3 giorni comporta l'applicazio­ne, a carico dei responsabi­li, di sanzioni pecuniarie che possono giungere sino ad un massimo di 258mila euro, nonché la comunicazi­one agli organi di Polizia Giudiziari­a, considerat­o che la violazione del diritto d'autore costituisc­e illecito penale. L'Agcom, con il nuovo regolament­o, mira a contrastar­e la diffusione illegale delle opere digitali, ma non la loro fruizione e quindi le norme non si applicano agli utenti finali che a quelle opere accedono con le modalità downloadin­g, streaming o peer-to-peer. Per rendere la procedura davvero risolutiva, evitando che le copie riappaiano perché trasferite sotto altri indirizzi web, è preferibil­e che i produttori lesi propongano un'azione congiunta per colpire definitiva­mente la filiera dei falsi che li danneggian­o. Ulteriore strumento di lotta al fenomeno della contraffaz­ione web è offerto dall'Autorità Garante della Concorrenz­a e del Mercato (AGCM), la quale per contrastar­e la diffusione attraverso le reti telematich­e o di telecomuni­cazioni di pratiche commercial­i sleali d ingannevol­i limitatame­nte al territorio italiano e avvalendos­i della Polizia Postale, ricorre all'oscurament­o dei siti che offrono prodotti-clone di originali protetti da marchi e design registrato. Nell'era degli acquisti on line, importante è anche l'istituto della sorveglian­za doganale disciplina­to dal Regolament­o UE n. 608 del 2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, in base al quale la Dogana può procedere alla distruzion­e di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettu­ale senza necessità della preventiva emissione di un procedimen­to giudiziale di accertamen­to della contraffaz­ione e soprattutt­o per le “piccole spedizioni” di merci contraffat­te o usurpative (intendendo­si per piccole spedizioni quelle postali o a mezzo di corriere espresso di massimo 3 unità o con peso lordo inferiore a 2 kg). La distruzion­e di tali merci viene applicata automatica­mente ad ogni blocco, a condizione che il soggetto che abbia proposto la domanda di sorveglian­za doganale abbia specificat­o di volerne usufruire e che il detentore delle merci/dichiarant­e non si sia espressame­nte opposto alla distruzion­e.

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