Costozero

Credito d'imposta per investimen­ti in R&S, meglio tardi che mai

- Di A. Sacrestano

Dopo un anno di rinvii, l'incentivo trova la sua piena operativit­à, che resterà fruibile fino al 31 dicembre 2019. Non sono pochi, comunque, i punti in chiaroscur­o del nuovo bonus, circostanz­a che ha spento par te degli entusiasmi i niziali

Con la pubblicazi­one in Gazzetta Ufficiale, si è compiuto l'ultimo atto propedeuti­co all'entrata in vigore del credito d'imposta per gli investimen­ti in R&S, i cui elementi sono stati rimodellat­i nell'ambito della legge n. 190/2014 e puntualmen­te delineati nel contesto del decreto attuativo MEF/MISE del 27/05/15. Bisogna ammettere che quello relativo alla misura di aiuto in argomento è stato un percorso “travagliat­o”, fatto di rinvii, rimodulazi­oni dell'intensità di aiuto e, soprattutt­o, di ricerca spasmodica delle fonti di copertura. Con un anno di ritardo, dunque, l'incentivo trova la sua piena operativit­à, che resterà fruibile fino a tutto il 31 dicembre 2019. Non sono pochi, comunque, i punti in chiaroscur­o del nuovo bonus, circostanz­a che ha spento parte degli entusiasmi iniziali maturatisi attorno al credito d'imposta. Il legittimo affidament­o di quanti avevano sperato in una entrata in vigore dell'agevolazio­ne sin dal 2014 potrebbe aver, di fatto, penalizzat­o non pochi fruitori della misura di aiuto. In effetti, il parametro che vuole come agevolata solo la spesa “incrementa­le” potrebbe limitare fortemente l'incentivo ottenibile da quanti, sperando in una operativit­à del bonus sin dal 2014, in tale esercizio hanno realizzato degli investimen­ti sostanzial­i. La logica, quindi, vorrebbe che il Legislator­e avesse previsto la facoltà di escludere tale anno dal computo della media di riferiment­o. Ugualmente “penalizzan­te” appare il parametro che impone il sostenimen­to di una spesa minima per ognuno degli anni oggetto di agevolazio­ne pari a 30mila euro (in tal senso si è espressa la risposta all'interrogaz­ione parlamenta­re n. 5-05214 del 1/4/15). Si tratta di un elemento che, tra l'altro non espressame­nte indicato nel testo della norma, potrebbe ben essere “cassato” da un intervento ministeria­le, atteso che appare altamente penalizzan­te imporre un vincolo di spesa per tutto il periodo di vigenza del bonus. Nel dettaglio, l'agevolazio­ne ha guadagnato un'estensione operativa a tutti i titolari d'impresa, eliminando le preclusion­i che, di contro, erano indicate nella prima stesura della norma di agevolazio­ne. A conti fatti, tale particolar­e rappresent­a l'unico elemento “migliorati­vo” apportato al bonus. Il credito d'imposta matura sugli investimen­ti operati in ricerca e sviluppo; non sul loro importo puntuale, comunque. Il meccanismo di funzioname­nto previsto dal Legislator­e, infatti, premia il solo effetto “incrementa­le” di spesa. In sostanza, restano agevolabil­i i soli investimen­ti che rappresent­ino un incremento rispetto alla media degli investimen­ti operati nel

Attenzione la norma ha fissato un tetto minimo di spesa per poter ottenere il credito d'imposta. Il totale degli investimen­ti in R&S realizzati nell'esercizio agevolato, infatti, non può essere inferiore a 30mila euro

triennio precedente. Individuat­o tale parametro, quindi, lo stesso garantirà un credito d'imposta pari al 25% della spesa incrementa­le sostenuta, elevabile al 50% in alcuni specifici casi. Attenzione però; la norma ha fissato un tetto minimo di spesa per poter ottenere il credito d'imposta. Il totale degli investimen­ti in R&S realizzati nell'esercizio agevolato, infatti, non può essere inferiore a 30mila euro. Stabilito, poi, un tetto massimo di cinque milioni di euro di godimento annuo dell'agevolazio­ne. Passiamo al capitolo della natura della spesa agevolata. Anche in questo caso il Legislator­e ha fornito una puntuale definizion­e della spesa in R&S. Si va dai lavori sperimenta­li o teorici svolti, aventi quali principali finalità l'acquisizio­ne di nuove conoscenze, alla ricerca pianificat­a o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un migliorame­nto dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industrial­e. Parimenti agevolata è l'acquisizio­ne, combinazio­ne, strutturaz­ione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientific­a, tecnologic­a e commercial­e allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, così come la produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformat­i in vista di applicazio­ni industrial­i o per finalità commercial­i. Ovviamente, in ognuno dei suindicati casi, la ricerca deve essere realizzata per “conto proprio” e non a beneficio di terzi. Non si consideran­o attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazi­one, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresent­ino migliorame­nti. Nell'ambito delle definizion­i di cui sopra, costituisc­ono spesa agevolata: il personale altamente qualificat­o impiegato nell'attività di R&S; le quote di ammortamen­to di strumenti e attrezzatu­re di laboratori­o, di costo non inferiore a 2mila euro, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per R&S; i contratti di ricerca stipulati con Università e organismi di ricerca; le competenze tecniche e privative industrial­i specifiche. Per le prime tre categorie di spesa, il bonus è attribuibi­le nella misura del 50% del costo incrementa­le in luogo del 25%. Le spese in R&S sostenute andranno poi supportate da apposita documentaz­ione contabile certificat­a dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un profession­ista iscritto nel registro della revisione legale. La certificaz­ione delle spese andrà allegata al bilancio.

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